Legge Regionale 2 maggio 1986, n. 11
Modifica dell' art. 8 della legge regionale n. 51 del 30 maggio 1985.
Art. 1Il termine per ladeguamento delle case di cura
private alle prescrizioni relative al personale contenute nel decreto
ministeriale 5 agosto 1977 di cui allart. 8 della legge
regionale 30 maggio 1985, n. 51, è stato prorogato al 30 giugno 1986.