Anno 1998
Numero 1
Data 14/01/1998
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 gennaio 1998, n. 5.
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Legge Regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per lanno 1998, e comunque non oltre il 31 Marzo 1998, è autorizzato lesercizio provvisorio del bilancio regionale per lanno 1998 sulla             base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per lanno 1997, come approvati con la legge regionale 5 Giugno 1997, n. 16 e successive modificazioni.




Art. 2


1. Lautorizzazione di cui allart. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui allelenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dellart. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal lo gennaio 1998 e per la durata dellesercizio provvisorio, lesecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.




Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per lanno 1998, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dellart. 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

[2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per lanno 1998-1999, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sullapposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino allimporto massimo del previsto 5% dellammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.](1) 

[3. Le disposizioni di cui allart. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 sono prorogate per lanno 1998 e successivi.](2) 



(1) Abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002
(2) Abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002


Art. 4


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 40.000.000.000, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dellesercizio finanziario di cui alla presente legge.


Art. 5

(3) 


1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l’atto proviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria, nonché alla Ragioneria.

2.  Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall’autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali. motivate ragioni per opporsi, i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme eventualmente già impegnate e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

3.  Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di interventuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di          impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.

4.   In mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio.



(3) Articolo già modificato dalla l.r.17/99, art. 32, è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 32/99, art. 6


Art. 6

(Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali)


1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione e appositamente costituita presso gli Istituti tesorieri delle Aziende Unità sanitarie locali.

2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1 non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende Unità sanitarie locali e della Regione.

2 bis. E’ esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l’eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie.(4) 



(4) Comma aggiunto  dalla l.r. 1/2004, art. 31 , la Corte Costituzionale con sentenza n. 25/2007, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.


Art. 7

(5) 


[1. Ai fini della prosecuzione nellanno 1998 delle attività formative rientranti nei contratti di programma stipulati con imprese e loro consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sul cap. 0963010 la quota a carico della Regione sino allimporto massimo di lire 6.000.000.000.]

 

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

omissis 



(5) Articolo abrogato dalla l. r. 15/2002, art. 36.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.