Legge Regionale 14 gennaio 1998, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per lanno 1998, e comunque
non oltre il 31 Marzo 1998, è autorizzato lesercizio provvisorio del bilancio
regionale per lanno 1998 sulla
base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per lanno
1997, come approvati con la legge
regionale 5 Giugno 1997, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 21. Lautorizzazione di cui allart. 1 è limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
allelenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio
del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove
si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di
impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dellart. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è
sospesa, dal lo gennaio 1998 e per la durata dellesercizio provvisorio,
lesecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata,
assegnate alla Regione per lanno 1998, possono essere impegnate a condizione
che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a
termini dellart. 53 della legge
regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
[2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del
piano di formazione professionale per lanno 1998-1999, la Giunta regionale è
autorizzata a impegnare sullapposito capitolo 0961015 la quota a carico della
Regione di cofinanziamento sino allimporto massimo del previsto 5%
dellammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo
complessivamente attribuibili.](1)
[3. Le disposizioni di cui allart. 5 della legge regionale
11 gennaio 1994, n. 1 sono prorogate per lanno 1998 e
successivi.](2)
Art. 41. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con lart. 32
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire
40.000.000.000, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di
cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel
corso dellesercizio finanziario di cui alla presente legge.
Art. 5(3) 1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto
ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il
Settore legale, cui l’atto proviene, deve provvedere a darne immediata notizia
al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita
debitoria, nonché alla Ragioneria.
2. Il settore di spesa competente, in mancanza
di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall’autorità giudiziaria
e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di
liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare
le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi
gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.
motivate ragioni per opporsi, i conseguenti provvedimenti di liquidazione e
pagamento delle somme eventualmente già impegnate e, ove occorra, a impegnare le
somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli
oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese
legali.
3. Qualora la
ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra
i residui passivi per effetto di interventuta perenzione amministrativa o per
altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui
pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi,
svalutazione e spese legali.
4. In mancanza di idonei stanziamenti di
bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità
finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di
bilancio.
(3) Articolo già modificato dalla l.r.17/99, art. 32, è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 32/99, art. 6
Art. 6(Gestioni liquidatorie delle
soppresse Unità sanitarie locali) 1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse
Unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente
sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi
tale specifica destinazione e appositamente costituita presso gli Istituti
tesorieri delle Aziende Unità sanitarie locali.
2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1 non possono
gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in
tale comma delle Aziende Unità sanitarie locali e della
Regione.
2 bis. E’ esclusa ogni
legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l’eventuale
residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie.(4)
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 1/2004, art. 31 , la Corte Costituzionale con sentenza n. 25/2007, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Art. 7(5) [1. Ai fini della prosecuzione nellanno 1998 delle
attività formative rientranti nei contratti di programma stipulati con imprese e
loro consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sul cap. 0963010 la
quota a carico della Regione sino allimporto massimo di lire
6.000.000.000.] ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI omissis
(5) Articolo abrogato dalla l. r. 15/2002, art. 36.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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