Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 6
Integrazione e modifica alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Disciplina del demanio e del patrimonio regionale».
Art. 11. Dopo il comma 2 dellart. 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, sono aggiunti i seguenti
commi:
2
ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al
bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese,
a:
a. concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi
di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la
durata di anni 99 allUniversità degli Studi di Bari per l’espletamento delle
relative attività didattiche e amministrative;
b. utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di
proprietà regionale, conformemente alla destinazione duso prevista nella
strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la
realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario
direzionale.
2
quater. L’Università degli Studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito
dellemanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra allUniversità
agli Studi di Bari nel diritto di superficie.
2
quinques. In caso di modifica di destinazione duso il compendio immobiliare di
cui alla precedente lett..a) ritorna nellimmediata proprietà del legittimo
proprietario.
2
sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede lAssessorato
regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle
strutture immobiliari della nuova sede dellex IRIIP, al fine di evitare
pregiudizio alla relativa attività istituzionale.
(•) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 27/95