Legge Regionale 3 marzo 1998, n. 10 Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.(1)
Art. 1(2) [1. Nella legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola titolare questa
va sostituita con lespressione la persona fisica titolare di
autorizzazione.]
Art. 2(3) [1. Al comma 1 dellart. 2 della legge regionale n. 8
del 1996, dopo le parole n. 1084, sono aggiunte le seguenti parole e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Attuazione della direttiva n. 90/314
CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto
compreso.]
Art. 3(4) [1. La lett. g) del comma 1 dellart. 3 della legge
regionale n. 8 del 1996 è soppressa.
2. Al comma 2
dellart. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lett. h):
h) lorganizzazione di convegni e congressi.]
Art. 4(5) [1. Il comma 2
dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è
soppresso.
2. La lett. h) del
comma 3 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: h)
il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 del
successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente lautorizzazione o
del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con
carattere di continuità e esclusività la propria opera
nellagenzia.
3. Al comma 4
dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 il periodo: la domanda deve
essere corredata dai seguenti documenti in bollo: è sostituito con il periodo:
L’Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dellistanza
di cui al precedente comma, richiede la seguente
documentazione:.
4. La lett. b) del
comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è
soppressa.
5. La lett. e) del comma 4 dellart. 4 della
legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: e) la certificazione atta a
dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del
successivo art. 8, della persona fisica richiedente lautorizzazione o del
direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con
carattere di continuità ed esclusività la propria opera
nellagenzia.
6. Alla lett. i) del
comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 le parole minima di mq.
50 sono costituite con le parole non inferiore a mq.
30.
7. Alla lett. m) del
comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola titolare è
sostituita con la parola
richiedente.]
Art. 5(6) [1. Al comma 1 dellart. 5 della legge regionale n. 8 del
1996 dopo le parole Presidente della Giunta regionale sono aggiunte le parole
o dellAssessore al turismo, se delegato.
2. Al termine del comma 6 dellart. 5 della legge regionale
n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: e alla presentazione del
contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare
di autorizzazione.
3. Il comma 7
dellart. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.
4. Dopo il comma 8 dellart. 5 della legge regionale n. 8
del 1996 sono aggiunti i seguenti commi:
9. In caso di cessione di agenzia ovvero di
sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima
dellentrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione
al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto
allaccertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n.
52.
10. Sono altresì assoggettati soltanto allaccertamento dei
requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la
procedura per il rilascio dellautorizzazione sia già stata avviata dal Settore
turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso ero di fatti non
riconducibili agli istanti, prima dellentrata in vigore della presente
legge.
11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro
novanta giorni dalla data di rilascio dellautorizzazione, è tenuta a iniziare
lattività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della
autorizzazione concessa.
12. A seguito di gravi motivi aderenti ligiene pubblica
e/o lordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata
dell’autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o lAssessore
regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni
delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per
lassistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio in zone
portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta
giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità
competenti.]
Art. 6(7)
Art. 7(8) [1. Al termine del comma 1 dellart. 7 della legge regionale
n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: , di cui alla legge 27 dicembre 1977,
1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva
n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto
compreso.
2. Allart. 7 è
aggiunto il seguente comma 2:
2. La Giunta
regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all’attività
autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di
quanto previsto dal comma 1.]
Art. 8(9) [1.L’art. 8 della legge
regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:
l. La persona fisica
che intende svolgere attività di agenzie di viaggi e turismo, il rappresentante
legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica
dellagenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti
dallart. 9 della legge 17 maggio 1983, 217 Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e
la qualificazione dellofferta turistica, da accertarsi mediante esame di
idoneità.
2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri
dellUnione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e
turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle
conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui allart. 4
del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che
lattività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto
decreto.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle
attività svolte allestero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità
consolari.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria
attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola
agenzia, filiale o succursali. Tale disposizione non si applica nel caso di
attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi
associativi di cui allart. 13, comma 1, della presente legge. Qualora uno
stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni
di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e
turismo.]
Art. 9(10) [1. L’art. 9 della
legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:
l. L’esame di idoneità, previsto dallart. 8
della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due
prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell’amministrazione
e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e
geografica turistica, laltra per laccertamento della conoscenza di due lingue
straniere, di cui almeno una
deve essere linglese.2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici,
alla cui iscrizione hanno diritto:
a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma I dellart. 8
della legge
regionale n. 8 del 1996;
b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui
allart. 7 della legge
regionale Il dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n.
2650;
c) coloro i quali siano in possesso di attestato di
idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino
liscrizione nel registro della regione di provenienza;
d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che
comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui allart. 4 del decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in
possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a
quello previsto dalla presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento
le modalità per liscrizione nel Registro regionale dei direttori
tecnici.
4. La responsabilità tecnica dellagenzia di viaggio e
turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività
di una sola agenzia di viaggio e turismo.
5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni
all’Assessorato regionale al turismo l’eventuale risoluzione del proprio
rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a
seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell’esercizio
dell’attività dell’agenzia.]
Art. 10(11) [1. Al termine del comma 3 dell’art. 10 della legge
regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte, le seguenti parole: “Il Presidente della
Giunta regionale o l’Assessore al turismo, se delegato, emette il
relativo decreto”.]
Art. 11(12) [1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 8
del 1996 dopo le parole “della presente legge,” sono inserite le parole “salvo i
casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del
direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento
dell’autorizzazione a cura dell’Assessore al turismo mediante annotazione in
calce al provvedimento utorizzativi,”.]
Art. 12(13) [1. Al termine dell’intestazione dellart. 12 della legge
regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole di
viaggio.
2. Al comma 1 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del
1996 la parola concernente è sostituita con la parola
concernenti.
3. Al comma 1 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del
1996 dopo la parola redatti sono aggiunte le parole e
diffusi.
4. Al comma 2 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del
1996 sono soppresse le parole avente validità annuale,, le parole , perché ne
sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, e, alla lett.
g), le parole e lammontare delle eventuali penalità.
5. Alla lett. m) del comma 2 dellart. 12 della legge
regionale 8 del 1996 dopo la parola organizzatrice sono aggiunte le parole ed
estremi del relativo decreto autorizzativo regionale.
6. Al comma 2 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del
1996 è aggiunta la seguente lettera n):
n) le misure
igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale,
in materia di visti e passaporti, necessarie allutente dei servizi turistici
per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di
viaggio.
7. Dopo il comma 4 dellart. 12 della legge regionale n. 8
del 1996 è inserito il seguente comma 4/bis:
4 bis. Il contratto
di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale
relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico tutto
compreso il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per
un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
allalloggio, di cui alle lettere i) ed m) dellart. 7 del succitato decreto
legislativo, che costituiscono parte significativa del pacchetto
turistico.
8. Il comma 5
dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è
soppresso.]
Art. 13(14) - [Al
comma 5 dell’art. 13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le
parole “pertanto, nominare all’uopo un direttore tecnico abilitato
nonche”.]
Art. 14(15) [1. Al comma 2 dellart. 14 della legge regionale n. 8 del
1996 dopo le parole gite occasionali è aggiunta la parola
manifestazioni,.
2. Al comma 2 dellart. 14 della legge regionale n. 8 del
1996 sono soppresse le parole di durata non superiore a tre giorni viaggio
compreso.
3. Al comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 8 del
1996 dopo le parole “in coincidenza di” la parola “manifestazioni” è sostituita
con la parola “iniziative”.]
Art. 15(16) [1. Al comma 2 dellart. 17 della legge regionale n. 8 del
1996 sono soppresse le parole o quando si trasferisca la sede dellAgenzia
senza preventiva autorizzazione regionale.
2. Al comma 2 dellart. 17 della legge regionale n. 8 del
1996 dopo le parole Sospensione dellautorizzazione sono aggiunte le parole
per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità
delle violazioni.
3. Dopo il comma 7 dellart. 17 della legge regionale n. 8
del 1996 è aggiunto il seguente comma 7/bis:
7 bis. La mancata
comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di
lavoro di cui al comma 6 dellart. 9 comporta a suo carico una sanzione
amministrativa di lire un milione.]
Art. 16(17) [1. Al comma 2 dellart. 18 della legge regionale n. 8 del
1996 è soppressa la parola anche.
2. Al comma 2 dellart. 18 della legge regionale n. 8
del 1996 dopo la parola reclamo sono aggiunte le parole al fine di
intervenire nel procedimento amministrativo per lapplicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 dellart. 17.]
Art. 17(18) [1. Il comma 3 dellart. 19 della legge regionale n. 8
del 1996 è soppresso.]
Art. 18 NORME TRANSITORIE(19) [1. Il concorso per lesame di idoneità a direttore tecnico
di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in
vigore della legge
regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già
deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista
allart. 8 della legge
regionale 11 dicembre 1984, 52, con lesclusione da componenti della stessa
dellAssessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione
consiliare permanente.
2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore
del Settore turismo o suo delegato.
3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il
segretario della stessa viene nominato un supplente.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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