Anno 1998
Numero 10
Data 03/03/1998
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 marzo 1998, n. 23.
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Legge Regionale 3 marzo 1998, n. 10

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 1

(2) 


[1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola titolare questa va sostituita con lespressione la persona fisica titolare di autorizzazione.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 2

(3) 


[1. Al comma 1 dellart. 2 della legge regionale n. 8 del 1996, dopo le parole n. 1084, sono aggiunte le seguenti parole e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 3

(4) 


[1. La lett. g) del comma 1 dellart. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.

2. Al comma 2 dellart. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lett. h): h) lorganizzazione di convegni e congressi.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 4

(5) 


[1. Il comma 2 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

2. La lett. h) del comma 3 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: h) il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 del successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente lautorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nellagenzia.

3. Al comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 il periodo: la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in bollo: è sostituito con il periodo: L’Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dellistanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione:.

4. La lett. b) del comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.

5.  La lett. e) del comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona fisica richiedente lautorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nellagenzia.

6. Alla lett. i) del comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 le parole minima di mq. 50 sono costituite con le parole non inferiore a mq. 30.

7. Alla lett. m) del comma 4 dellart. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola titolare è sostituita con la parola             richiedente.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 5

(6) 


[1. Al comma 1 dellart. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole Presidente della Giunta regionale sono aggiunte le parole o dellAssessore al turismo, se delegato.

2. Al termine del comma 6 dellart. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: e alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione.

3. Il comma 7 dellart. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

4. Dopo il comma 8 dellart. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunti i seguenti commi:

9.     In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dellentrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto allaccertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.

10. Sono altresì assoggettati soltanto allaccertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dellautorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso ero di fatti non riconducibili agli istanti, prima dellentrata in vigore della presente legge.

11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data di rilascio dellautorizzazione, è tenuta a iniziare lattività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa.

12. A seguito di gravi motivi aderenti ligiene pubblica e/o lordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell’autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o lAssessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per lassistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 6

(7) 


[1. Al termine del comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: “o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria”.]


(7) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 7

(8) 


[1. Al termine del comma 1 dellart. 7 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: , di cui alla legge 27 dicembre 1977, 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso.

2. Allart. 7 è aggiunto il seguente comma 2:

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all’attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 8

(9) 


[1.L’art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:

l. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzie di viaggi e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dellagenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dallart. 9 della legge 17 maggio 1983, 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il          potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica, da accertarsi mediante esame di idoneità.

2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dellUnione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui allart. 4 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che lattività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.

3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte allestero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità consolari.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, filiale o succursali. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui allart. 13, comma 1, della presente legge. Qualora uno stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 9

(10) 


[1. L’art. 9 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:

l.      L’esame di idoneità, previsto dallart. 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografica turistica, laltra per laccertamento della conoscenza di due lingue           straniere, di cui almeno una deve essere linglese.2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:

a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma I dellart. 8 della legge regionale n. 8 del 1996;

b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui allart. 7 della legge regionale Il dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino liscrizione nel registro della regione di provenienza;

d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui allart. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per liscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.

4. La responsabilità tecnica dellagenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività di una sola agenzia di viaggio e turismo.

5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all’Assessorato regionale al turismo l’eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell’esercizio dell’attività dell’agenzia.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 10

(11) 


[1. Al termine del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte, le seguenti parole: “Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto”.]


(11) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 11

(12) 


[1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole “della presente legge,” sono inserite le parole “salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell’autorizzazione a cura dell’Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento utorizzativi,”.]


(12) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 12

(13) 


[1. Al termine dell’intestazione dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole di viaggio.

2. Al comma 1 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola concernente è sostituita con la parola concernenti.

3. Al comma 1 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola redatti sono aggiunte le parole e diffusi.

4. Al comma 2 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole avente validità annuale,, le parole , perché ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, e, alla lett. g), le parole e lammontare delle eventuali penalità.

5. Alla lett. m) del comma 2 dellart. 12 della legge regionale 8 del 1996 dopo la parola organizzatrice sono aggiunte le parole ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale.

6. Al comma 2 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lettera n):

n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie allutente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

7. Dopo il comma 4 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è inserito il seguente comma 4/bis:

4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico tutto compreso il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o allalloggio, di cui alle lettere i) ed m) dellart. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

8. Il comma 5 dellart. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 13

(14) 


  1. [Al comma 5 dell’art. 13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole “pertanto, nominare all’uopo un direttore tecnico abilitato nonche”.]


(14)

Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)



Art. 14

(15) 


[1. Al comma 2 dellart. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole gite occasionali è aggiunta la parola manifestazioni,.

2. Al comma 2 dellart. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole di durata non superiore a tre giorni viaggio compreso.

3. Al comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole “in coincidenza di” la parola “manifestazioni” è sostituita con la parola “iniziative”.]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 15

(16) 


[1. Al comma 2 dellart. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole o quando si trasferisca la sede dellAgenzia senza preventiva autorizzazione regionale.

2. Al comma 2 dellart. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole Sospensione dellautorizzazione sono aggiunte le parole per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni.

3. Dopo il comma 7 dellart. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunto il seguente comma 7/bis:

7 bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dellart. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione.]



(16) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 16

(17) 


[1. Al comma 2 dellart. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa la parola anche.

2. Al comma 2 dellart. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola reclamo sono aggiunte le parole al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per lapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dellart. 17.]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 17

(18) 


[1. Il comma 3 dellart. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.]

(18) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Art. 18

 NORME TRANSITORIE(19) 


[1. Il concorso per lesame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista allart. 8 della legge regionale 11 dicembre 1984, 52, con lesclusione da componenti della stessa dellAssessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.

3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.