Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 32 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 1999, approvato con legge
regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui
all’allegato A della presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui all’art.1, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in
termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956. in termini di cassa per
l’entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire
53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di
entrata e di spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al
documento contabile allegato alla legge
regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni
di cui agli allegati B e C della presente legge.
Art. 4(Disposizioni in materia di IRAP) 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2000, l’imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione
Puglia secondo le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi
l’importo di lire 20 mila, di cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a
lire 30 mila.
2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni
presentate dai soggetti passivi, fornite dall’Amministrazione finanziaria ai
sensi e con le modalità previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e
alla verifica dei riversamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria alla
Regione Puglia delle somme non riscosse o parzialmente riscosse, a titolo di
imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal
contribuente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di
controllo e verifica delle dichiarazioni nonchè di accertamento dell’imposta
sono attribuite, oltre che all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di
Finanza, ai soggetti di cui all’articolo 7
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni. (Vedi anche quanto disposto dal comma 1
dell’art. 7
della l.r.
25/2003)
4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le
disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 24, comma 7,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà
all’irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole
sul capitolo di bilancio 1012015.
6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le
sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai
fini dell’applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) 1. rinviato dal Governo
2. rinviato dal Governo
3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile
quantificare l’importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del
dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento
dell’importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle
vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è
commisurato a lire 37 mila.
4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad
effettuare alcun versamento per l’anno 1999, possono regolarizzare la propria
posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il
servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui
all’articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica
indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto
1991, n. 264, nonchè presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.
Art. 6(Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n.1) 1.
L’art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n.1, è così
sostituito:
“1. A seguito di
notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo
giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l’atto perviene,
deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività
e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla
Ragioneria.
2. Il settore di
spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini
stabiliti dall’autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i
conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate
e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della
relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori,
svalutazione e spese legali.
3. Qualora la
ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra
i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per
altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno
delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per
sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.
4. In mancanza
di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le
sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune
variazioni di bilancio“.
Art. 7(Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)(1) 1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la
gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all’articolo 8
della legge regionale 18
aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della
nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31
dicembre 2000.
2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il
personale di cui all’articolo 23,
lett. c), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull’apposito capitolo
Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti
irrigui regionali, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi
di bilancio.
3. E’ data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione
Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di
sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da
parte degli organi istituzionali dell’ente. Le somme da erogare secondo le
modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto
assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all’articolo 8
della stessa legge
(1) La validità delle norme di cui al presente articolo è stata prorogata “sino alla
data di entrata in vigore delle nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica
e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001”, dall’art. 16
della l.r.
28/2000.
Art. 8(Affidamento gestionale) Rinviato dal Governo
Art. 9(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull’uso dei beni pubblici) 1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti
irrigui, dall’articolo 6
della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull’uso dei beni, la
tutela della loro integrità e l’esercizio dei compiti e delle funzioni di
polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti
al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e
patrimonio.
Art. 10(Contributo straordinario al Comune di Foggia ) 1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo
straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al
disastro dell’11 novembre 1999.
Art. 11(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e
integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14) Rinviato dal Governo
Art. 12(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese) 1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni
regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato:
a) articoli 6
e 9
della legge
regionale 25 gennaio 1974, n. 6 Provvidenze in favore delle cooperative
artigiane di garanzia;
b) articolo 2
della legge
regionale 29 dicembre 1976, n. 32 Modifica alla legge
regionale 25 gennaio 1974, n. 6;
c) legge
regionale 5 giugno 1981, n. 29 Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 29 dicembre 1976, n. 32;
d) legge
regionale 20 aprile 1985, n. 21 Incentivazione dell’associazionismo
economico tra le imprese artigiane;
e) legge
regionale 11 marzo 1988, n. 10 Modificazioni della legge regionale
20 aprile 1985, n. 21;
f) articoli 9,
10,
11,
12,
13
e 14
della legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30 Interventi in materia di lavori
socialmente utili e per favorire l’occupazione;
g) legge
regionale 21 dicembre 1972, n. 16, Interventi a favore
dell’agricoltura;
h) legge
regionale 29 gennaio 1973, n.1 Ulteriori interventi in agricoltura;
i) legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 15 Istituzione del fondo di solidarietà
regionale per gli interventi straordinari in agricoltura;
j) legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 7 Interventi a favore della zootecnia;
k) legge
regionale 8 aprile 1975, n. 28 Contributi per il miglioramento e
l’incremento delle colture da rinnovo;
l) legge
regionale 8 aprile 1975, n. 29 Istituzione dell’albo professionale degli
imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia;
m) legge
regionale 7 giugno 1975, n. 51 Agevolazioni creditizie nel settore delle
strutture e infrastrutture agricole;
n) legge
regionale 17 marzo 1977, n. 5 Interventi creditizi in favore della
cooperazione;
o) legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15 Attuazione delle direttive CEE per la riforma
dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore
dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
p) legge
regionale 3 marzo 1978, n. 16 Modifica della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente: ‘Attuazione delle direttive CEE
per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in
favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate’;
q) legge
regionale 12 giugno 1978, n. 21 Incentivi per migliorare l’organizzazione
tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese
agricole singole attraverso l’assunzione di personale dirigente;
r) legge
regionale 30 gennaio 1982, n. 3 Modifiche alla legge
regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente ‘Incentivi per la realizzazione
di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali’;
s) legge
regionale 25 novembre 1983, n. 15 Sostituzione dell’articolo 14 della legge
regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione
delle terre incolte;
t) legge
regionale 24 marzo 1986, n. 6 Intervento regionale per lo sviluppo e il
potenziamento della zootecnia;
u) legge
regionale 17 marzo 1986, n. 7 Programma poliennale per la tutela, il
consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura;
v) legge
regionale 13 giugno 1986, n. 15 Interventi per favorire il consolidamento e
lo sviluppo delle colture da rinnovo;
w) legge
regionale 7 gennaio 1987, n. 3 Piano stralcio per il riordino e il
miglioramento della produzione tabacchicola pugliese;
1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in
materia di agricoltura:
1) l.r.
24 luglio 1978, n. 34 “Interventi per favorire nel settore agricolo –
forestale – zootecnico – vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero
delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri enti locali
elettivi”;
2 l.r.
4 settembre 1978, n. 48 “Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo
con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977,
n. 984”;
3) l.r.
12 aprile 1979, n. 20 “Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n. 51,
recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture
agricole”;
4) l.r.
29 giugno 1979, n. 38 “Intervento regionale per lo sviluppo e il
potenziamento della meccanizzazione in agricoltura”;
5) l.r.
4 settembre 1979, n. 63 “Applicazione nella Regione Puglia del regolamento
n. 78/1054/CEE e modifiche alla l.r.
3 marzo 1978, n. 15 concernente l’attuazione delle direttive comunitarie per
la riforma dell’agricoltura”;
6) l.r.
28 gennaio 1980, n. 14 “Ulteriori modifiche alla l.r.
3 marzo 1978, n. 15 e alla l.r.
4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la
riforma dell’agricoltura;
7) l.r.
9 giugno 1980, n. 64 “Modifiche ed integrazioni alla l.r.
24 luglio 1978, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione
giovanile e il recupero delle terre”;
8) l.r.
9 giugno 1980, n. 69 “Incentivi per la realizzazione di un programma di
opere di ammodernamento delle strutture aziendali”;
9) l.r.
17 luglio 1981, n. 41 “Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4
agosto 1978”;
10) l..r.
31 agosto 1981, n. 47 “Modificazioni ed integrazioni alla l.r.
24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in
agricoltura”;
11) l..r.
31 agosto 1981, n. 54 “Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale
ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento
delle procedure”;
12) l.r.
4 dicembre 1981, n. 57 “Interventi per la valorizzazione delle attività
ittiche e della acquicoltura”.(2)
2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili
ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro
vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.
(2) Comma così aggiunto dall’art. 39 della l.r. 9/2000
Art. 13(Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999,
n. 17) 1. L’articolo 4 della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17 è così modificato e
integrato:
“1. Gli atti e i
provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere
programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che
indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977,
n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere
l’espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le
spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario
regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione
vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette
assegnazioni. 2. Nelle more
dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del
fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le
anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle
assegnazioni dell’esercizio precedente”.
Art. 14(Rettifica declaratoria capitolo di spesa) 1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è
rettificata come segue:
Fondo regionale trasporti – FRT: investimenti nel settore del
trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e
marittimo (articolo 4,
comma 2, lettera e) della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13).
Art. 15(Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n.
13)(3) [1.
All’articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono
soppresse, al sesto e settimo rigo, le parole: “ed è revisionato annualmente con
i criteri di cui all’articolo
21”.
2.
All’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Per i
comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può
derogare alla disposizione di cui al comma 1”.
3. Il
comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è sostituito dal
seguente: “5. La
determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per
ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i
servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi
resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le
medesime modalità di cui al comma 2”. 4. All’articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13
sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo
la parola “misura” del penultimo rigo del comma 2, è aggiunta la parola
“massima”;
b) dopo
il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: “5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli
autobus acquistati per l’esercizio di servizi di TPRL interamente con risorse
dei soggetti gestori e immatricolati dopo l’entrata in vigore della legge 18
giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999”.
5.
All’articolo 20, comma 2, ultimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n.
13, dopo la parola “comma 2”, sono aggiunte le parole “indetta per le finalità
di cui all’articolo 35, comma 4, lettera a)”.
6.
All’articolo 34, comma 3, ottavo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n.
13, il riferimento “legge 24 gennaio 1981, n. 689” è rettificato in “legge 24 novembre 1981, n. 689”.
7.
All’articolo 36, comma 2, undicesimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999,
n. 13, le parole “quali importi base dei contratti ‘ponte’ che” sono sostituite
con le parole “a base dei contratti ponte e”.
8.
All’articolo 37, quarto e sesto rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n.
13, i riferimenti “legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e legge regionale 23
gennaio 1982, n. 5” sono rettificati
rispettivamente in “legge regionale 8
gennaio 1992, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1992, n.
5”.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 18/02, art. 38
Art. 16(Abrogazioni di norme) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 25
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, fatti salvi gli effetti prodotti durante la
loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui
all’articolo 3,
comma 1, della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
2. Resta ferma la norma finanziaria dell’articolo 25,
comma 5, della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura
degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.
Art. 17(Autorizzazioni di spese) 1. E’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare
al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del
capitolo n. 554011 di nuova istituzione.
2. E’ autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per
investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della
popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova
istituzione.
Art. 18(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle
autovetture assegnate agli organi istituzionali) Rinviato dal Governo Allegati omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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