Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 27 Modifica e integrazione alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio".(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia Art. 1(2) [1. Nel
titolo V della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 le parole di liquidazione e
di fine stagione sono sostituite con la parola straordinarie
.]
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 2(3) [1. Nel
comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999, la data 7 gennaio è sostituita
con 1° febbraio e la data 10 luglio è sostituita con 20 luglio. ]
(3) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 3(4)
- [Dopo
l’articolo 19 della l.r. 24/1999, è inserito il seguente:
Art. 19 bis (Vendite promozionali)
1. Le vendite
promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere
gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato
nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la
clausola del sottocosto.
2. Le vendite
promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i
saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di
Natale.
3. La durata
massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non
potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita
promozionale.
4. Per
l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne
preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l’esercizio almeno cinque giorni
prima dell’inizio della vendita indicando:
- la
data di inizio e la durata della vendita;
- i
prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna
di essi;
- la
sede dell’esercizio;
- le
modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti
gli altri. ]
(4) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 4(5)
- [Il
titolo dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è sostituito con il seguente:
Disposizioni comuni
per le vendite straordinarie.]
(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 5(6) [1. Nel
comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, la congiunzione e tra le parole
liquidazione e di fine stagione è sostituita con la virgola e subito dopo
la parola stagione sono aggiunte le parole e promozionali.]
(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 6(7)
- [Dopo
il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è inserito il
seguente:
1
bis. E’ fatto obbligo all’esercente di
esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta
effettuando..]
(7) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Art. 7(8) [1. Nel
comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 sostituire le parole di
liquidazione e sui saldi con la parola straordinarie.]
(8) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003 che ha ridisciplinato la materia
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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