Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 Disciplina del commercio su aree pubbliche(1) (2)
(1) Vedi il Reg. reg. 3/2011 “Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”.. (2) Vedi anche la l.r. 11/2003.
TITOLO 1PRINCIPI GENERALI
Art. 1(Ambito di
applicazione) 1. Con la presente
legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114, l’esercizio del commercio su aree
pubbliche. 2. Le norme di cui
alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree
pubbliche nonché, limitatamente all’uso delle aree e delle soste, ai produttori
agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. 3. Le funzioni di
vigilanza sull’attuazione della presente legge, con particolare riguardo
all’adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di programmazione e riordino
del commercio su aree pubbliche, spettano all’Assessorato regionale
competente.
4. La Giunta regionale
può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi
della presente legge.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della
presente legge si intendono: a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/ 1998;
b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in
forma itinerante, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs.
114/1998; c) per concessione di posteggio, l’atto comunale che
consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una
fiera; d) per società di persone, le società in nome
collettivo e le società in accomandita semplice; e) per settori merceologici, il settore alimentare e
il settore non alimentare di cui all’articolo 5 del d.
lgs.114/1998; f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso
alle attività commerciali previsti dall’articolo 5 del d. lgs.
114/1998; g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963; h) per mercato, l’area pubblica o privata della
quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o
meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni
della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici
servizi; i) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva
del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli
previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
j) per fiera, la manifestazione caratterizzata
dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali
il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività.
Art. 3(Caratteristiche e articolazione merceologica delle
manifestazioni) 1. I mercati, in
relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in: a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso
dell’anno; b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non
superiore a sei mesi l’anno. 2. I Comuni possono
prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei
mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie
di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché
prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei
posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti
affini. 3. Al fine di
consentire, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, un
monitoraggio sull’andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione
merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle
categorie di prodotti indicate nell’allegato A della presente
legge. 4. Al fine di
promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche,
attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o
artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione
degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche
soggetti iscritti nel Registro delle imprese.
5. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche
aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi
comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente
riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle
manifestazioni.
Art. 4(Requisiti
per l’esercizio dell’attività) 1. Il commercio su
aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è
subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
di cui all’articolo 5 del d. lgs. 114/1998 e al rilascio delle
prescritte autorizzazioni. 2. Ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di
determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro
vendita. 3. L’aggiunta di un
settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione sottostà alla sola
verifica dei requisiti soggettivi. 4. E’ ammesso il
rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni
a favore di società sono intestate direttamente a queste.
5. E’ consentita la
rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da
parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le
attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale
dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
TITOLO 2DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5(Autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche con posteggio o di tipo A) 1. L’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è
rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto
di distinta autorizzazione. 2. Il rilascio
dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con
l’azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa
disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se
disponibile, un nuovo posteggio all’operatore. 3. L’autorizzazione di
tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di posteggio,
consente: a) la partecipazione alle fiere, anche fuori
regione; b) la vendita in forma itinerante nel territorio
regionale. 4. Nello stesso
mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare
di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia
già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore
della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono
conferite più aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a
posteggi esistenti nel medesimo mercato. 5. In relazione a
quanto disposto all’articolo 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto
il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi
svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6. Nel rispetto delle
disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere
merceologico disposti dai Comuni, l’operatore ha facoltà di utilizzare il
posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione.
Art. 6(Procedura di
rilascio delle autorizzazioni di tipo A) 1. Le domande di
rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di
posteggio, all’interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle
indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di
carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle
istanze. 2. Entro il 30 aprile
e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all’Assessorato
regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta
giorni. 3. Le domande di
rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla
data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono essere fatte
pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande
eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno
luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli
interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai
Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi
accolta. 4. Il Comune esamina
le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata
tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata
in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario
d’inizio previsto; b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune
e indicati nel bando. 5. Qualora il Comune
abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in
relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano
uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo
ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte
graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che,
in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 5, comma 4. 6. Nel caso di
soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno
priorità assoluta nellassegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,
quale che sia la merceologia trattata. 7. Sono escluse
dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai
Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di
posteggio relative: a) ai produttori agricoli di cui alla l.
59/1963;
b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di
commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del
mercato.
Art. 7(Subingresso
nelle autorizzazioni di tipo A) 1. Nell’ipotesi di
cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale
corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare
al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di
subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione
originale, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi. 2. Se il cessionario
dell’attività non è in possesso, al momento dell’atto di trasferimento
dell’azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l’esercizio dell’attività
commerciale e la reintestazione dell’autorizzazione sono sospesi fino al loro
ottenimento, che deve avvenire entro un anno. 3. Nel caso di
cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata
dagli eredi che assumono la gestione dell’impresa, i quali, in mancanza dei
requisiti soggettivi, possono continuare l’attività del dante causa per non
oltre sei mesi. 4. In ogni caso di
subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità
acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione
dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si
applica anche al conferimento in società. 5. Non è ammessa la
cessione dell’attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i
quali è autorizzato l’uso del posteggio.
6. Nell’ipotesi di
cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà
comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle
necessarie annotazioni.
Art. 8(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante o di tipo B) 1. Lautorizzazione
per lesercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal
Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune
in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una
autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente. 2. L’autorizzazione di
tipo B abilita: a) all’esercizio del commercio in forma itinerante;
b) allesercizio del commercio nell’ambito delle
fiere; c) all’esercizio del commercio nell’ambito dei mercati,
limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non
occupati; d) alla vendita al domicilio, come definita all’articolo
28, comma 4, del d.lgs. 114/1998. 3. L’esercizio del
commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un’ora di
permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri
decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della
giornata. 4. La domanda di
rilascio dellautorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e s’intende accolta qualora il Comune non comunichi allinteressato
il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni,
fissato dal Comune stesso. 5. Nel caso di
cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società,
titolari di autorizzazione di tipo B, l’interessato ne dà comunicazione entro
trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al
rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell’autorizzazione originaria
e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti
conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della
precedente ai fini della conservazione delle priorità.
6. Nell’ipotesi di
cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale
corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro
sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di
subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione
originaria, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso
da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al
secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle
autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo
7.
Art. 9(Revoca e
sospensione delle autorizzazioni) 1. Lautorizzazione è revocata: a) nel caso in cui loperatore non risulti più in possesso
dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività; b) nel caso in cui loperatore non inizi lattività entro
sei mesi dalla data dellavvenuto rilascio materiale
dell’autorizzazione; c) nel caso di subingresso qualora l’attività non venga
ripresa entro un anno dalla data dell’atto di trasferimento dell’azienda o dalla
morte del dante causa; d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione di
tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del
periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non
utilizzazione, ricadenti nell’anno, del posteggio concesso al subentrante non in
possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della
revoca. 2. Il Comune, avuta
notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all’interessato fissando
un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale
adotta il provvedimento di revoca.
3. Lautorizzazione è
sospesa dal Comune nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3, del d. lgs.
114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con
il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in
misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato
provvedimento.
TITOLO 3PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Art. 10(Parametri di
sviluppo del commercio su aree pubbliche) 1. La determinazione
dell’ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai
Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico,
promuovendo un equilibrato rapporto tra l’offerta costituita dai mercati e dalle
fiere e quella della rete distributiva al dettaglio. 2. E’ facoltà della
Giunta regionale, acquisendo il parere dell’ANCI e sentite le associazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all’evolversi del
settore del commercio su aree pubbliche: a) emanare criteri, anche consistenti in parametri
numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma
1; b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di
ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti
ostacoli alla concorrenza.
3. Per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale può determinare una
percentuale massima delle autorizzazioni che i Comuni possono rilasciare
annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già
rilasciate.
Art. 11(Istituzione
di nuove mercati e fiere) 1. Prioritariamente,
rispetto all’istituzione di nuove fiere o mercati, i
Comuni: a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il
potenziamento e l’ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza
di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale; b) prevedono, ove possibile, l’aumento della frequenza di
svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la
creazione di mercati giornalieri. 2. In deroga al
disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro
ammessa: a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni, con
almeno mille abitanti, privi di mercato e distanti dal capoluogo
comunale. 3. La scelta del
giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata
evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni
contermini. 4. Ai fini
dellindividuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i
Comuni tengono conto: a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo
le zone in espansione o a vocazione turistica; b) dell’esigenza di riequilibrio dell’offerta del commercio
su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare,
la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità
di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie; c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico e ambientale; d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare
riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei
consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree
problematiche; e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e
dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di
autolinee; f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della
possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della
necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero
dei posteggi e all’afflusso dell’utenza; g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione,
in relazione all’obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32
per posteggio. 5. Per l’istituzione
di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei
consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della
presenza di parcheggi.
6. I Comuni possono
istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile
bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di
sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate,
tenuto conto dell’esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e
del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
Art. 12(Soppressione, riconversione e qualificazione dei
mercati) 1. La soppressione
definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle
seguenti condizioni: a) caduta sistematica della domanda; b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente
scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per
cento delle concessioni esistenti; c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore
non altrimenti eliminabili. 2. Per finalità di
riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri
motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell’ambito
del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 13 e
su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle
imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro
soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di
posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l’assegnazione dei nuovi
posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con
scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 4, con
conservazione integrale dell’anzianità maturata e senza necessità di esperimento
della procedura di cui all’articolo 6. 3. Lo spostamento di
mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in
aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area
urbana. 4. Il disposto del
comma precedente non si applica: a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove
possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo
provvisorio; b) al trasferimento temporaneo di
mercati; c) alla variazione di data di
svolgimento. 5. La scelta delle
aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri
di cui all’articolo 11, comma 4, tenuto conto dell’opportunità di favorire la
graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si
svolgono su vie e piazze. 6. Qualora nell’ambito
di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o
decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata
informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di
miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui
all’articolo 6, comma 4. 7. Per la
valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi
particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare
convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni
pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali,
consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti
l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso
l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di
partecipazione e la definizione delle graduatorie.
8. Per favorire la
valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta
posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi
destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza
regionale o di artigianato tipico pugliese.
Art. 13(Piani
comunali per il commercio sulle aree pubbliche) 1. I Comuni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese
del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente
validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di
ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima
adozione. 2. Il piano,
comprendente le determinazioni comunali di cui all’articolo 28 del d. lgs.
114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree
pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area
privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e
sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare: a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da
istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e
aree di svolgimento; b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e
numero e ampiezza dei posteggi; c) le eventuali determinazioni di carattere
merceologico; d) la definizione di eventuali priorità
integrative; e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di
operatori; f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori
appartenenti a categorie particolari di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b),
della presente legge e produttori agricoli di cui alla l.
59/1963; g) le determinazioni in materia di commercio in forma
itinerante; h) l’individuazione di aree aventi valore archeologico,
artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o
sottoposto a condizioni particolari; i) la determinazione degli orari di
vendita; j) le norme procedurali, ai sensi dell’articolo 28, comma
16, del d. lgs. 114/1998; k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di
posteggio; l) il riordino e l’eventuale ricostruzione delle
graduatorie di presenza; m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di
tributi ed entrate, ai sensi dell’articolo 28, comma 17, del d. lgs.
114/1998. 3. I Comuni emanano
regolamenti per le fiere e i mercati contenenti: a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro
numero progressivo e dell’eventuale destinazione
merceologica; b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o
fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare; c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque non assegnati; d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle
fiere agli aventi diritto; e) le modalità e i divieti da osservarsi nellesercizio
dellattività di vendita; f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e
tutela dei consumatori. 4. I regolamenti di
cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i
mercati con oltre cinquanta posteggi. 5. L’esercizio del
commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente
determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e
ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela
igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo
urbano o per altri motivi di pubblico interesse. 6. I singoli Comuni,
anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e
aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli
temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari
orari.
7. La ripartizione per
merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta
esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati
per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso
la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.
Art. 14(Adempimenti
nei confronti dell’Osservatorio regionale del commercio) 1. Al fine di
permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree
pubbliche a cura dell’Osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire
un’adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono
all’Assessorato regionale competente: a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche,
comprensiva degli allegati tecnici; b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno,
sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva
di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o
previsti;
c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo
sia A che B rilasciate nel corso dell’anno precedente e complessivamente in
esame.
TITOLO 4NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 15(Rilascio
delle concessioni di posteggio nelle fiere) 1. Coloro che
intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si
svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di
concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione,
indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale s’intende partecipare e
la merceologia principale trattata. L’istanza è inoltrata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Alle fiere possono
partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero territorio
nazionale. 3. Qualora in un
Comune, nell’arco dell’anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l’operatore
deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle
stesse. 4. I Comuni, decorso
il termine per l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi
diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero
delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella
fiera; b) anzianità di iscrizione al Registro delle
imprese; c) altri criteri sussidiari disposti dal
Comune; d) ordine cronologico di spedizione
dell’istanza. 5. Qualora il Comune
abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per
merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi
individuato. 6. La graduatoria è
affissa all’Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della fiera.
7. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle
stesse ammessi.
Art. 16(Assegnazione
temporanea di posteggi)(3) 1. L’assegnazione
temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei
mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di
cui all’articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti
trattati. 2. L’assegnazione
temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 7,
avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi. 3. Non si fa luogo ad
assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture
fisse. 4. L’assegnazione
nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito
per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla
base, nell’ordine, dei seguenti criteri: a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza
di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine
di graduatoria;
b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i
criteri di cui all’articolo 13, comma 2.
(3) Per la programmazione della rete di vendita adottata in applicazione del presente articolo vedi il Reg. reg. 3/2011, art. 6.
Art. 17(Computo
delle presenze) 1. Il computo delle
presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non
all’operatore, bensì all’autorizzazione con la quale esso partecipa o ha
richiesto di partecipare.
2. Qualora
l’interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la
partecipazione, indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di
essa intende partecipare.
Art. 18(Orari del
commercio su aree pubbliche) 1. I Comuni
stabiliscono gli orari dell’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel
rispetto dei seguenti criteri: a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare,
l’orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere
con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio; b) l’orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di
approvvigionamento nelle prime ore del mattino; c) orari particolari possono essere previsti per
l’esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e
bevande. 2. E’ consentita,
previo parere delle associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e
delle imprese del commercio, l’istituzione di mercati e fiere
domenicali. 3. Fatto salvo il
disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è
anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al
successivo. 4. I Comuni, per
motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a
carattere transitorio in materia di orari.
5. Relativamente al
commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio
nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente
a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e
favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
TITOLO 5ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PARTICOLARI
Art. 19(Aree
demaniali e marittime) 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche lungo
il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari
di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso
dell’autorità marittima competente e alle condizioni da essa
previste.
Art. 20(Autostrade,
stazioni e aeroporti) 1. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Il permesso di cui
al comma 1 deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto
autorizzante.
Art. 21(Aree private
messe a disposizione) 1. Qualora uno o più
soggetti mettano a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno,
coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e
mercati. 2. Nel caso di cui al
comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell’area possono subordinare la sua
utilizzazione all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore
proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con
il Comune.
3. Il Comune può
accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità dell’area e delle altre
condizioni generali di cui alla presente legge.
TITOLO 6DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22(Adempimenti
dei Comuni) 1. Fino alla data di
approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche di
cui all’articolo 13: a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove
autorizzazioni di tipo A; b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di
posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati; c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per
merceologia.
2. Decorso il termine
di centottanta giorni previsto all’articolo 13, comma 1, senza che il Comune
abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai
sensi dell’articolo 28, comma 18, del d. lgs. 114/1998, provvede, in via
sostitutiva, all’adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di
un commissario ad acta.
Art. 23(Conversione
delle autorizzazioni) 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge: a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono
dufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della
normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/1998 quante sono le
concessioni di posteggio già rilasciate; b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori
della Regione convertono d’ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della
normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove
autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs.
114/1998. 2. La conversione
dufficio comporta lannotazione sull’autorizzazione delle caratteristiche
merceologiche di cui allarticolo 5, comma 1, del d. lgs. 114/1998 e dei
titoli di priorità. 3. I Comuni inviano
agli operatori comunicazione dellavvenuta conversione dellautorizzazione,
invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con
contestuale deposito dell’originale. 4. Fino a che le
autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state
convertite, esse conservano integralmente la loro
validità.
5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali
autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di
operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla l.
112/1991.
Art. 24(Sanzioni) 1. Il coadiutore,
dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del
titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, è
punito ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d. lgs.
114/1998. 2. Chiunque pone in
vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente
previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione
comunale di cui all’articolo 13, é assoggettato alle sanzioni previste,
ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d. lgs. 114/1998. 3. Fatte salve le
sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del d. lgs. 114/1998 per le violazioni ivi
previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei
Comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3
milioni: a) il subentrante nell’autorizzazione, in possesso dei
previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l’attività prima di aver
provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7
e 8, comma 6; b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di
residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni
previsto all’articolo 7, comma 6 e all’articolo 8, comma
5; c) l’operatore in forma itinerante che viola il disposto
dell’articolo 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo
punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell’articolo 13, comma
6; d) l’operatore in forma itinerante che esercita nei giorni
o periodi in cui l’attività è stata interdetta ai sensi dell’articolo 18, comma
5;
e) l’operatore che, invitato a ritirare il titolo
autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni
dall’invito, come previsto all’articolo 23, comma 3.
Art. 25(Abrogazione) 1. La legge
regionale 2 maggio 1995, n. 30 Disciplina delle funzioni amministrative
attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche è
abrogata. ALLEGATO A
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