Anno 2002
Numero 12
Data 05/07/2002
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 luglio 2002, n. 87 Suppl.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 luglio 2002, n. 12

Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V".



Art. 1

(Riconoscimento, finalità e contributo annuo)


1. Con la presente legge lIstituto di studi politici S. Pio V, per la sua rilevanza sociale e formativa, è riconosciuto come ente di interesse regionale.

2. LIstituto si propone di sviluppare nella coscienza dei giovani i grandi problemi sociali e dello sviluppo tecnologico.

3. In particolare lIstituto, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove in Puglia o su temi relativi alla Puglia le seguenti iniziative:

a) conferenze, congressi e seminari di studi, per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) pubblicazione di studi e ricerche;

c) ricerche a livello scientifico;

d) corsi di perfezionamento, ai sensi della normativa vigente;

e) concessione di borse di studio;

f) concessione di assegni a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.






Art. 2

(Programma di attività)


1. LIstituto, in linea con le finalità proprie, predispone il programma delle iniziative da prendere.
2. LIstituto trasmette ogni anno, alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sullattività svolta.






Art. 3

(Norma finanziaria)


1.      La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.