Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4 Art. 1 e 2. lett a della l.r. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. (1) (2)
(1) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003 (2) Limitatamente all'art. 5 e alle norme ad esso collegate, sono sospesi gli
effetti del presente regolamento ai sensi di quanto disposto: - dal regolamento
n. 11/2001 (fino e non oltre il 30 giugno 2002); - dal regolamento n. 5/2002
(fino e non oltre il 31 dicembre 2002); - dal regolamento n. 10/2002 (fino al 30
gennaio 2003); - dal regolamento n. 1/2003 (fino al 30 aprile 2003) ; - dal
regolamento n. 3/2003 (fino al 31 maggio 2003) ; - dal regolamento n. 4/2003
(fino al 30 giugno 2003); - dal regolamento n. 5/2003 (fino al 31 luglio 2003);
- dal regolamento n. 8/2003 (fino al 31 agosto 2003).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Vista la deliberazione G.R. n. 1675
dell11/12/2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e
criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi
dellart. 1, c.2, lett. a) della legge regionale 24/99;
- Vista la decisione prot. n.
2069, verb. n. 11, seduta del 18/12/2000 della Commissione di controllo che ha
rilevato che a termini dellart. 17, comma 32, della legge 15.5.1.997, n. 127,
il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente
sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1
prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della
Giunta e conseguentemente che latto soggetto a controllo preventivo può essere
solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta.
- Vista la successiva
deliberazione di chiarimenti n. 84 del 13/2/01 con la quale la Giunta regionale
ha approvato lo schema di regolamento per la programmazione delle medie e grandi
strutture di vendita;
- Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei regolamenti regionali;
EMANA
il seguente Regolamento
TITOLO 1Princìpi generali
Art. 1Natura del provvedimento.(3) [1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri
per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
allarticolo 1,
comma 2, lettera a) della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e
indicazioni operative ai comuni per lattuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, di riforma della disciplina del commercio.
2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni
tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la
facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dallentrata in vigore
del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua
formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta
nominati dagli organi di giustizia amministrativa. ]
(3) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 2Definizioni.(4) [Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) per legge regionale, la legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24, Princìpi e direttive per lesercizio delle
competenze regionali in materia di commercio; c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle
cinque province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con
quanto disposto allarticolo 3 della legge regionale; d) per comuni delle classi I, II, III e IV, i comuni
appartenenti alle classi demografiche indicate allarticolo 4
della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24; e) per generi di largo e generale consumo, ai fini
dellapplicazione di quanto previsto agli articoli 6
e 7
della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle
merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui allallegato n. 5 al decreto 4
agosto 1988, n. 375; f) per popolazione residente si intende quella risultante dal
più recente dato anagrafico disponibile.]
(4) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 3Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita.(5) [1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 8, punto 1 e dellarticolo
5,
comma 1 della legge
regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un
unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe
demografica dei comuni della Regione, in relazione al disposto dellart. 4
della legge
regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:
M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di
vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni di classe I e II e tra 151 e 600
mq. nei comuni di classe III e IV; M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie
compresa tra 901 e 2500 mq. nei comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq.
nei comuni di classe III e IV; G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie
compresa tra 2501 e 7500 mq. nei comuni di classe I e Il e tra 1501 e 4500 mq.
nei comuni di classe III e IV; G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di
vendita maggiore di 7500 mq. fino a 10 mila mq. nei comuni di classe I e Il
oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei comuni di classe III e IV.
2. Ai sensi di quanto disposto dallarticolo 4,
comma 3 della legge
regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i
comuni delle classi I e II:
a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto
indicato dallarticolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree
riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e
programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli
strumenti urbanistici comunali; b) nei comuni fino a diecimila abitanti confinanti con comuni
superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima
Provincia.
3. In conformità con quanto disposto dallarticolo 5,
comma 2, della legge
regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai
settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente
classificazione:
A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore
alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare; B - Strutture di vendita - autorizzate per il solo settore non
alimentare.
4. Nellàmbito della definizione dei centri commerciali
richiamata dallarticolo 5,
comma 3, della legge
regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli
nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione
degli esercizi di vicinato, salvo leventuale presenza di una media struttura;
la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al
30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.
5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si
intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi
al dettaglio in esso presenti.
6. Ai sensi dellarticolo1,
comma 8, punto 1) della legge
regionale, per linsediamento di centri commerciali classificabili come G2
il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in
20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al
precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi.
7. I comuni promuovono programmi di intervento integrato e
accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato,
tenendo conto delle procedure di cui allarticolo 5,
comma 3 dellalegge
regionale. I comuni possono altresì promuovere centri commerciali al
dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare,
concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture
stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla
Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati,
a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub - aree classificate come
soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali
saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo
semestre dallentrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un
punto di disponibilità per il settore interessato.]
(5) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
TITOLO 2Indirizzi per le grandi strutture di vendita
Art. 4Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita.(6) [1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della
presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando leccessiva
concentrazione delle stesse in àmbiti territoriali ristretti e a ridosso delle
zone a maggiore densità abitativa, allinterno delle aree sovracomunali è
disposta unulteriore ripartizione in ventiquattro sub - aree aventi
caratteristiche socio economiche omogenee.
2. Lelenco dei comuni appartenenti alle singole sub-aree è
contenuto nellallegato A.
3. Al fine di favorire lequilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del
territorio, lapertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita
sono consentiti nei comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di
appartenenza ai sensi dellart. 4 della legge regionale, risulti compatibile con
la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dellesercizio o del
centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Classe demografica del Comune Strutture
incompatibili I - Comuni con popolazione superiore a 50
Nessuna mila abitanti Il - Comuni con popolazione
superiore al 10 Grandi strutture di vendita G2/A mila e fino a 50
mila abitanti III - Comuni con popolazione superiore a 3
Grandi strutture di vendita G2/A, G2/B e G1/A mila e fino a 10 mila
abitanti IV - Comuni con meno di 3000 abitanti Grandi
strutture di vendita di qualsiasi tipo
4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano
applicazione:
a) per i comuni della classe III e IV, confinanti con comuni
della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati; b) per i comuni collegati da autostrada o altra via a
scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le
strutture di vendita di maggior dimensione.]
(6) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 5Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita (7) (8) [1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo
delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con
la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento
sono approvati, con la procedura di cui allarticolo 8 della legge regionale,
interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come
unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna
area provinciale:
Area provinciale |
Grandi strutture alimentari |
Grandi strutture non alimentari |
|
Primo |
Secondo |
Anni |
Primo |
Secondo |
Anni |
|
semestre |
semestre |
succes. |
semestre |
semestre |
succes. |
Bari |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
Brindisi |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Foggia |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Lecce |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
Taranto |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. In attuazione del criterio, previsto dallarticolo 1, comma
8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di
vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli
obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo
semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.
3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in
relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente articolo 3,
sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:
a) Lautorizzazione per lapertura di una grande struttura di
vendita di tipo G1, o per lampliamento di una grande struttura di tipo G1 in
una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore
interessato;
b) lautorizzazione per lapertura di una grande struttura di
tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo
presente che, in conformità alle indicazioni dellarticolo 1, comma 8, punto 4
della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo
triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per lapertura di
centri commerciali;
c) lautorizzazione per lapertura di una grande struttura di
tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.
4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo
articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti
amministrativi pregressi, ex legge
regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla
compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a
partire dal secondo semestre. Ai fini dellapplicazione delle presenti
disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge
n. 32/1995 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come
tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla-osta
rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge
n. 32/1995 è revocata qualora, ai sensi dellarticolo 22, comma 4, del
decreto, il titolare non inizi lattività entro un anno dalla data del rilascio
della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di
vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
proroga in caso di comprovata necessità.]
(7) A norma di quanto disposto dall'art. 1,
Reg.
21 dicembre 2001, n. 11, dall'art. 1,
Reg.
28 giugno 2002, n. 5 e dall'art. 1,
Reg.
23 dicembre 2002, n. 10, sono sospesi gli effetti del presente
articolo e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione
dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non
oltre, rispettivamente, il 30 giugno 2002, il 31 dicembre 2002 e il 31 gennaio
2003. Successivamente il Reg.
28 gennaio 2003, n. 1, il Reg. 18
aprile 2003, n. 3, il Reg.
27 maggio 2003, n. 4, il Reg.
30 giugno 2003, n. 5 e il Reg.
30 luglio 2003, n. 8 hanno ulteriormente sospeso gli effetti del
presente articolo, rispettivamente, fino al 30 aprile 2003 (vedi, anche, le
altre disposizioni ivi contenute), fino al 31 maggio 2003, fino al 30 giugno
2003, fino al 31 luglio 2003 e fino al 31 agosto 2003.
Successivamente l'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio,
ha fatto salvi gli effetti delle sospensioni disposte dai succitati regolamenti.
Il medesimo comma 10 stabilisce altresì che le domande comunque presentate ai
sensi del presente articolo debbano essere riproposte secondo le modalità
definite nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), della suddetta L.R. n. 11/2003. (8) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 6Criteri di priorità.(9) [1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato
attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio e dei comuni, sullo stato
della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che
maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente
art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario
o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai
relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio
secondo quanto indicato nellallegato B.
2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia
sono utilizzabili esclusivamente per lapertura di grandi strutture nelle
sub-aree in cui lincremento della rete di vendita è classificato come
prioritario.
3. Decorsi 24 mesi dallentrata in vigore della presente
delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative
anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie.
4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dellarticolo 8,
comma 4, della legge
regionale, vanno rispettati, nellordine, i criteri di priorità indicati
dallarticolo 6,
comma 1 della legge
regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di
nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi
strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le
condizioni elencate nella lettera a).
5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla
legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento allordine
cronologico di inoltro della domanda, nellàmbito del mese solare di
riferimento.]
(9) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 7Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita.(10) [1. Lampliamento di superficie di grandi strutture di vendita
può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di
servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di
una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente
articolo 3, in conformità con quanto previsto dallarticolo 5,
comma 1, lettera d) della legge
regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza
richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra lipotesi di
accorpamento di esercizi già autorizzati di cui allarticolo 7, comma 1, lettera
c), della legge regionale.
2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita
nellàmbito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal
Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.
3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita
in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area
non è ammesso.]
(10) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
TITOLO 3Direttive ai comuni
Art. 8Sviluppo delle medie strutture di vendita.(11) [1. In attuazione di quanto disposto dallarticolo 14, comma 1,
lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore
dei presenti indirizzi i comuni approvano:
a) le norme sul procedimento concernenti le domande per
lapertura, il trasferimento di sede e lampliamento delle medie e grandi
strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e
dellarticolo 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo di cui allallegato
C; b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per
il rilascio delle autorizzazioni allapertura, al trasferimento di sede e
allampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di
vendita nel triennio, i comuni approvano una delibera contenente i criteri di
programmazione di questa tipologia di vendita.
3. I comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di
vendita perseguono:
a) la modernizzazione del sistema distributivo e lequilibrato
sviluppo delle diverse tipologie di vendita; b) il principio della libera concorrenza attraverso una
pluralità di alternative di scelta per gli operatori; c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di
riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti; d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di
nuovo insediamento; e) ladeguata previsione di aree e destinazioni duso
compatibili con linsediamento delle strutture commerciali.
4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta
per la programmazione urbanistica, i comuni, al fine di conseguire una migliore
articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio
comunale in più delimitate aree di intervento.
5. Il trasferimento di sede di medie strutture nellàmbito del
medesimo Comune è di norma sempre concesso, nellosservanza della normativa
urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera
comunale di cui al precedente comma 1.
6. Lapertura o lampliamento di una media struttura di
vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati,
ai sensi dellarticolo 7,
comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
7. In caso di domande concorrenti per lautorizzazione di una
media struttura di vendita, vanno rispettati i criteri di priorità indicati
dallarticolo 6,
comma 1 della legge
regionale.
8. I comuni che non abbiano approvato i criteri di
programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2
entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni
che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle
disposizioni urbanistiche vigenti.]
(11) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 9Centri storici.(12) [1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i comuni,
attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dallarticolo 14,
comma 1, lettera b) della legge
regionale, possono:
a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di
vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui
allarticolo 14,
comma 3, della legge
regionale, al fine di selezionare le attività più consone allimmagine ed
alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;
b) prevedere attività commerciali a contenuto merceologico
limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in
particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti
indicati allart. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la
nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni
soli prodotti; c) promuovere programmi di riqualificazione delle attività di
vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei
consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni
ed anche prevedenti lattribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle
imprese;
d) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie,
qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di
valori artistici, storici o ambientali o allimmagine del centro storico; e) prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali
a carattere fortemente innovativo ed alternativo allofferta esistente, nonché a
favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale,
gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti;
2. I comuni possono legare, in tutto o in parte, loperatività
delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del
titolare dellimpresa o di altro personale in esse operante ai corsi di
aggiornamento professionale di cui allarticolo 22
della legge
regionale.
3. Dallentrata in vigore dei presenti indirizzi debbono
considerarsi istituite in tutto lambito regionale, senza necessità di specifici
provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche,
attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:
a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di
esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella
Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie
non superiore a 50-mq. b) prodotti dellartigianato tipico pugliese, intesi come
prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed
interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi
di superficie non superiore a 50 mq.]
(12) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 10Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali.(13) [1) I comuni, entro un anno dallentrata in vigore dei presenti
indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici
generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 24,
comma 3, della legge
regionale.
2) Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai
sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo
strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in
promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si
riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza
precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli
industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione
commerciale non risulta esplicitamente codificata.
3) Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica
riferite al settore commerciale, i comuni perseguono obiettivi di miglioramento
della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi
volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva.
Le scelte urbanistiche dei comuni devono tendere:
a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione
aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di
consolidata presenza commerciale, favorendo lintegrazione e la concentrazione
degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine
commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali,
anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico; b) allinserimento di medie strutture e centri commerciali di
vicinato nellàmbito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di
valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui
allarticolo 14,
comma 1, lettera b) della legge
regionale; c) a privilegiare linsediamento degli esercizi e dei centri
commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali; d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei
di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da
consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento
della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a
tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di
medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di
vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli
assi commerciali esistenti;
e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni
di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per
lincremento e diversificazione dellofferta commerciale, laddove ciò possa
determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali
preesistenti.]
(13) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 11Criteri per lindividuazione dei comuni turistici e delle città darte (14) [1. In attuazione dellarticolo 17
della legge
regionale, presso lAssessorato al commercio della Regione è tenuto lelenco
dei comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città darte nel quale
sono iscritti, su istanza dei comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e
nei parametri indicati nellallegato D al presente regolamento.
2. Condizione per linserimento nellelenco regionale di cui al
precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati
nellallegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico
individuato dalla Regione ai sensi dellarticolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
3. I comuni, sentite le locali organizzazione dei consumatori,
delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti,
richiedono allAssessorato regionale competente linserimento nellelenco,
indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore
afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei
parametri contenuti nellallegato D.]
(14) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
TITOLO 4Esercizio dellattività
Art. 12Locali di vendita.(15) [1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al
pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora
trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questultimo
caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.
2. È consentita lattività di vendita su spazi privati
allaperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna
legnami, combustibili, materiali per ledilizia, autoveicoli ed altri prodotti
che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti allaperto.
3. È vietato esercitare congiuntamente il commercio
allingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o
più locali contigui. Il divieto non si applica qualora loperatore, quale che
sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui allart. 7 del
decreto o dellautorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a
trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per
lagricoltura, lindustria, lartigianato; b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per
telecomunicazioni; c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;
articoli per riscaldamento;
e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di
misura; f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.]
(15) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 13Vendita in strutture ricettive.(16) [1. Lattività di vendita effettuata in alberghi o in altre
strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo
consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle
forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali
relative allattività ricettiva.
2. Allinterno delle strutture ricettive è vietata la vendita
al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la
fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso
cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
alle strutture ricettive agrituristiche.]
(16) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 14Disposizioni in materia merceologica.(17) [1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e
solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella
comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto,
oggetto dellautorizzazione. È vietato porre limitazioni al contenuto
merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri
storici.
2. In conformità a quanto disposto allart. 26 comma 3 del
decreto, la comunicazione o lautorizzazione per un intero settore merceologico
non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di
particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli
oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita
necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal
decreto.
3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare
possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché
gli articoli in carta per la casa.
4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli
e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto
surgelato, secondo il disposto dellart. 1, primo comma, della legge 27 gennaio
1968, n. 32.
5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa
igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che
abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui allart.5 del
decreto.
6. Loperatore che, in base alla comunicazione o
allautorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre
in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui allart. 5 dello
stesso, ha facoltà di vendere, in ununica confezione e ad un unico prezzo,
anche prodotti appartenenti allaltro settore purché il valore di mercato di
questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dellintera confezione.
7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in
cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali
trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio
commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, linizio della
vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due
indicati allart. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o
autorizzazione di apertura.]
(17) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 15Misure per lo sviluppo del commercio elettronico.(18) [1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di
commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a
sostegno dellintroduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine
di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la
competitività delle aziende commerciali e luso da parte di esse di tecniche di
gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative
per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, in attuazione
dellarticolo 21 del decreto.]
(18) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
Art. 16Accordi e convenzioni.(19) [Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive
del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare
appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le
associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori
finalizzati:
1. al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;
2. ad assicurare loccupazione dei residenti; 3. al reimpiego del personale in caso di concentrazione,
accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali; 4. ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività
commerciali nellacquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali; 5. ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle
risorse commerciali produttive dellarea.]
(19) Regolamento implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003
ALLEGATI ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 D.P.R. 13 dicembre 1995 L. 27 gennaio 1968, n. 32
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