Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.
Art. 11. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle
farmacie e quando risultino interventi sostanziali mutamenti della popolazione
del Comune o dell area metropolitana, la Giunta regionale individua,
delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti
nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto
farmacie/ abitanti stabilito dallart. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
362. 2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative
alla revisione ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni
pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta
giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta.
3. Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad
acta, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di
farmacia o loro aventi diritto del Comune o dell area metropolitana o a seguito
di domanda presentata da in singolo titolare o suo avente diritto.
Art. 2ARTICOLO 2
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area
metropolitana, il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate dal
trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano entro
e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione delle zone individuate per il trasferimento.
Art. 31. Il bando di cui all art. 2 deve indicare le sedi messe a
concorso, i termini e le modalita per la presentazione delle domande e il
termine entro il quale, notificato l esito del concorso, deve essere comunicata
l accettazione formale al trasferimento.
2. La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve
avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell esito
del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l assegnazione deve
far conoscere il locale dove sara aperta la farmacia.
Art. 41. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di
farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa
di interventi mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi
farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell art. 380 del regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto
effettivo farmacie/ abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano.
Art. 51. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia
o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una
Commissione composta da:
a) un dirigente regionale dell Assessorato alla sanita, che
la presiede;
b) un farmacista designato dall Ordine dei farmacisti
territorialmente competente;
c) un titolare di farmacia designato dall Associazione
sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della
provincia;
d) il responsabile del Servizio farmaceutico dell Unita
sanitaria locale competente per territorio;
e) un segretario nominato tra i funzionari dell Assessorato
alla sanita della Regione, di qualifica non inferiore all ottava.
2. I farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle
Associazioni provinciali non devono esercitare la professione ne avere la
residenza nel Comune interessato al concorso interno.
Art. 61. La Commissione di cui all art. 5 ha a propria disposizione,
per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti
da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
a) minor rapporto farmacia/ abitanti nella zona di competenza:
fino a punti 60;
b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli
ultimi cinque anni: fino a punti 30;
c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla
distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu breve: fino
a punti 30;
d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti
20;
e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarita della
farmacia nei locali in cui e gestita all atto della domanda: fino a punti
10.
2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole
posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti
che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi
rispettivamente previsti.
3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni
elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire
rispetto ai punteggi massimi a disposizione.
4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo
spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.
Art. 71. Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta
regionale, l Assessorato regionale alla sanita procede all assegnazione delle
sedi farmaceutiche secondo l ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 81. Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda
alle autorita sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei
provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e
provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie
limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve
avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della
pianta organica delle farmacie.
2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non
assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di
trasferimento o al successivo bando di concorso interno.
Art. 91. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell ultimo
quinquennio;
b) una distanza dall esercizio o dagli esercizi farmaceutici
piu vicini inferiore ai duecento metri;
c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza
nell ultimo quinquennio;
d) un rapporto farmacia/ abitanti inferiore alla media del
rapporto effettivo esistente nell ambito comunale o dell area metropolitana,
puo presentare alla Giunta regionale domanda di assegnazione, per
trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente
di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto
nell ambito comunale o dell area metropolitana.
Art. 101. La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di
zona per trasferimento, sentiti il Comune, l Unita sanitaria locale e l
Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potra assegnare la
zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto
domanda, demandando all autorita sanitaria locale competente l esecuzione del
provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e
provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie
limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre
il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle
farmacie. 2. Nel caso di presentazione di due o piu domande di
assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui
all art. 5 e seguenti della presente legge.
3. La Giunta regionale, nell esaminare la domanda di
assegnazione per trasferimento, dovra tenere debitamente conto dell esigenza
che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell attivita farmaceutica,
l ubicazione dellesercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale
nella nuova zona.
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