Regolamento Regionale 18 aprile 2003, n. 3
Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei Regolamenti regionali;
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Vista la L.R.
4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le
direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di commercio in
applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli
indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
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Visto lart. 5 del suddetto
Regolamento Regionale che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle
grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area
provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi
nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore
del Regolamento stesso;
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Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 571 del 17/04/2003, con la quale si propone la sospensione degli
effetti delle norme concernenti le grandi strutture di
vendita;
EMANA
il seguente Regolamento