Regolamento Regionale 27 maggio 2003, n. 4
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente
della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali;
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Vista la L.R.
4/08/1999, n, 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le
direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in
applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di
presenza e di Sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure
massime per ciascuna area provinciale per interventi suddivisi nel tempo tra
secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del
Regolamento stesso;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 27/05/2003, con la quale si
propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi
strutture di vendita;
EMANA
Il seguente Regolamento: