Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 53 Norme integrative alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18. Istituzione della delegazione romana di rappresentanza della Regione Puglia.
Art. 1È istituita, con sede in Roma, la Delegazione di rappresentanza, della Regione Puglia. La Delegazione svolge funzioni di unità organizzativa di corrispondenza e di coordinamento, nella Capitale, degli organi regionali. In particolare: segreteria amministrativa; assistenza durante la permanenza a Roma per ragioni di ufficio del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nonchè dei componenti lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e dei rappresentanti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari; interventi tecnici ed operativi in connessione alle procedure di approvazione delle leggi regionali, nonchè del perfezionamento e della conclusione delle pratiche amministrative nei diversi settori di competenza regionale; rapporti con altre Regioni.
Art. 2 Il coordinatore della delegazione romana è funzionario delegato, ed è nominato con Decreto del Presidente della Regione, dintesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Art. 3Alla delegazione, funzionalmente dipendente dal Presidente della Giunta, è assegnata la dotazione organica di cui alla allegata tabella A.
Art. 4Norma transitoria Per la prima costituzione, può disporsi, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, il distacco di dipendenti regionali per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 5Disposizioni finanziarie Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge
trovano già copertura, per il 1980, nel bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1980 nei seguenti capitoli.
Parte II - Spesa |
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Stanziamento di bilancio |
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Cap. 00302. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di
ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali
- legge regionale n. 18/1974 ed oneri rivenienti dallapplicazione
dellart. 4 della legge regionale n. 23/1974 . |
L. |
80.300.000 |
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L. |
33.000.000.000 |
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Cap. 00304. - Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non
di ruolo, compresi gli oneri riflessi - legge regionale n. 18/1974
. |
» |
5.100.000 |
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» |
2.000.000.000 |
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Cap. 00124. - Spese di rappresentanza del presidente e della Giunta
regionale |
» |
2.000.000 |
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» |
100.000.000 |
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Cap. 00338. - Servizio automobilistico per la rappresentanza regionale e per
gli uffici centrali e periferici della Regione |
L. |
3.500.000 |
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L. |
500.000.000 |
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Cap. 00340. - Fitto di locali |
» |
24.000.000 |
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» |
1.500.000.000 |
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Cap. 00344. - Spese condominiali e di pulizia, acqua, luce, ecc., per i
locali adibiti a uffici regionali |
» |
6.000.000 |
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» |
600.000.000 |
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Cap. 00346. - Spese per lacquisto e la manutenzione di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici regionali |
» |
1.000.000 |
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» |
400.000.000 |
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Cap. 00352. - Spese varie di ufficio: cancelleria e fornitura di materiale
speciale, fornitura di stampati, carta bianca e da lettera, rilegatura, spese
per la stampa dei bilanci preventivi e consuntivi della Regione e dei relativi
documenti, della relazione sulla attività dellamministrazione regionale,
bollatura di atti, carta bollata, bolli, pubblicazioni varie, stampe |
» |
1.000.000 |
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» |
800.000.000 |
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Cap. 00354. - spese postali, telegrafiche e telefoniche |
» |
11.000.000 |
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» |
700.000.000 |
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Cap. 00356. - spese per lacquisto di libri, riviste, giornali e associazioni
alla Raccolta ufficiale delle leggi e alla Gazzetta Ufficiale |
» |
1.000.000 |
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» |
150.000.000 |
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Cap. 02208. - Interventi ai sensi della legge regionale n. 38/1977,
della legge regionale n. 37/1978, della legge regionale n. 12/1974
- Opere di competenza regionale. Fondo per interventi in c/capitale per: -
manutenzione e spese di funzionamento di opere portuali e opere marittime
compreso ripristino dei fondali degli specchi di acqua; - ristrutturazione,
miglioramento, sistemazione, riattamento di opere marittime e opere portuali
comprese nuove opere integrative per la funzionalità dei porti; - manutenzione
degli edifici destinati a sedi di uffici regionali; - consolidamento statistico
e ripristino di edifici di carattere storico-monumentale ai sensi della L. n.
1039/1939 e della L. n. 292/1968; - lavori di pronto intervento e di
ripristino di opere pubbliche e di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali, comprese opere di difesa, consolidamento e trasferimento abitati; -
manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di quelle di
sistemazione idraulica forestale nei comprensori di bonifica integrale e montana
nei bacini classificati montani . |
» |
3.000.000 |
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» |
10.000.000.000 |
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Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti
capitoli dei rispettivi bilanci di previsione
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