Legge Regionale 27 giugno 2003, n. 8 Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia
Art. 1(Trattamento indennitario) 1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai
Consiglieri regionali di Puglia spetta – a decorrere dalla data di proclamazione
– il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di mandato;
b) diaria;
c) trattamento accessorio.
2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al
comma 1 cessa:
a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio
regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell’Ufficio di
Presidenza;
b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il
Presidente della Giunta regionale;
c) alla nomina degli Assessori regionali, per i membri
della Giunta regionale;
d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli
altri Consiglieri regionali.
3. Ai Consiglieri regionali che – nel corso della
legislatura – cessino dalla carica o subentrino nella stessa, il trattamento
indennitario di cui al comma 1 è corrisposto, rispettivamente, fino a quando
viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del
Consiglio regionale.
Art. 2(Indennità di mandato) 1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente – per dodici mensilità annuali – un’indennità di mandato pari all’80
per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari
nazionali.
2. L’indennità di mandato dei Consiglieri regionali di
Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare
dell’indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari
nazionali.
Art. 3(Diaria) 1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate
nell’espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata all’indennità
mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente
misura:
a) 80 per cento al Presidente della Giunta
regionale;
b) 48 per cento al Presidente del Consiglio
regionale;
c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta
regionale;
d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale
e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dell’Ufficio di
Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e
d’inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato
per la protezione civile;
f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta;
g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni
consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta;
h) 20 per cento ai Consiglieri
regionali.
2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più
funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con
percentuale più alta.
Art. 4(Trattamento accessorio) 1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un
trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:
a) attività generali;
b) trasporto;
c) missioni.
2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli
finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal
patto di stabilità, l’Ufficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione
del presente articolo.
Art. 5(Assenze dei Consiglieri) 1. Ai Consiglieri regionali sono applicate d’ufficio
ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi
collegiali:
a) Consiglio regionale;
b) Giunta regionale;
c) Commissioni permanenti, speciali e
d’inchiesta;
d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
consiliari.
2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di
attuazione del presente articolo.
Art. 6(Contributi obbligatori) 1. Dal primo giorno di percepimento dell’indennità di
mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio al versamento
di contributi obbligatori.
2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente
sull’indennità di mandato e versati in conto entrata del bilancio regionale cui
spettano gli oneri per la corresponsione dell’assegno vitalizio, di
reversibilità e di fine mandato.
3. L’Ufficio di Presidenza stabilisce periodicamente la
misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.
Art. 7(Contributi volontari) 1.
Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un
periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, qualora non sia
stato rieletto o comunque cessi dal mandato, ha facoltà di continuare il
versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire l’ottenimento
dell’assegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo
e compiuto il sessantesimo anno di età.
2.
Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia
compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente
per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le
somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del
quinquennio, purché abbia un’anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a
trenta mesi.
3.
Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il
periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio e che, pur
avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari
per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei
contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di
interessi.
4.
In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà compete agli
aventi diritto.
Art. 8(Assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri
regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere
dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per
un periodo di almeno cinque anni.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l’età
richiesta per ottenere l’assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite
di età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la
frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei
mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale
è tenuto a versare i contributi obbligatori.
5. L’assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione
alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a
qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal
mandato.
6. L’assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire
dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata
dall’ISTAT nell’anno precedente.
7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a
far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dell’assegno vitalizio di
cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato,
cessato il quale l’assegno sarà ripristinato tenendo conto dell’ulteriore
periodo di contribuzione.
8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il
titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro
Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Art. 9(Misura dell’assegno
vitalizio) 1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal
mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata
in vigore della presente legge, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato
in percentuale agli anni di contribuzione – sull’indennità mensile lorda
corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si
riferisce l’assegno vitalizio – secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale sull’indennità di carica
mensile lorda |
5 |
35 |
6 |
37 |
7 |
42 |
8 |
47 |
9 |
52 |
10 |
57 |
11 |
59 |
12 |
61 |
13 |
64 |
14 |
67 |
15 e oltre |
70 |
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o
rieletti a partire dalla 7^ legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è
calcolato – in percentuale agli anni di contribuzione – sull’indennità di
mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello
stesso mese cui si riferisce l’assegno vitalizio, secondo la seguente
tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale sull’indennità di carica
mensile lorda |
5 |
40 |
6 |
44 |
7 |
48 |
8 |
52 |
9 |
56 |
10 |
65 |
11 |
68 |
12 |
70 |
13 |
72 |
14 |
76 |
15 e oltre |
80 |
3. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito
al fondo per la corresponsione dell’assegno vitalizio per quindici anni hanno
diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento,
recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di
contribuzione.
4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1° giugno 2005.
5. Entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2004,
l’Ufficio di Presidenza, d’intesa con l’Assessorato al bilancio, provvede alla
determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto
di stabilità interno.
Art. 10(Assegno di reversibilità) 1. In caso di decesso del Consigliere regionale titolare
dell’assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente un assegno
di reversibilità.
2. Il diritto all’assegno di reversibilità si estingue
quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la
concessione.
3. L’Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di
attuazione del presente articolo.
Art. 11(Assegno di fine mandato) 1. All’inizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali
non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il
periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di
cui all’articolo 6.
2. La misura dell’assegno di fine mandato è calcolata
sull’ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri
regionali, moltiplicata per gli anni di servizio effettivamente
svolti.
3. La frazione di anno si computa per intero, purché di
durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto
l’assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste
dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell’assegno di fine
mandato e l’importo precedentemente corrisposto.
5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai
Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per
incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno
percepito l’indennità di mandato.
6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica,
agli aventi diritto spetta, oltre all’assegno di fine mandato, un’annualità
dell’ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale
deceduto.
Art. 12(Inabilità al lavoro) 1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti –
totalmente o parzialmente – permanentemente inabili al lavoro per cause di
servizio o per altra causa sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, unitamente
ai criteri per l’accertamento dell’inabilità al lavoro.
2. Non è considerata attività di lavoro l’esercizio di
attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.
Art. 13(Opzioni) 1.
I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni che optino, in
luogo dell’indennità di mandato, per il trattamento economico goduto
nell’amministrazione di appartenenza non hanno diritto a percepire l’indennità
di mandato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).
2.
L’opzione viene comunicata dall’interessato ai competenti uffici del Consiglio
regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, con le stesse modalità, può essere modificata in qualunque
momento.
3.
Il Consigliere regionale che eserciti l’opzione di cui al comma 1 ha facoltà di
versare mensilmente i contributi obbligatori previsti dall’articolo 6 per
ottenere, ai fini della corresponsione dell’assegno vitalizio, di reversibilità
e di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la
predetta opzione.
Art. 14(Assicurazione
infortuni) 1.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con
società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza
cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per
tutta la durata del loro mandato.
2.
L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire
nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni
altra causa.
3.
Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti
rischi:
a)
morte;
b)
invalidità permanente;
c)
invalidità temporanea.
4.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali
dei rischi previsti dal comma
3.
5.
Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a
carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del
Consiglio regionale.
Art. 15(Impedimento
del mandato) 1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a
misure cautelari tali da impedire l’effettivo esercizio del mandato, il
trattamento indennitario previsto dall’articolo 1 è ridotto per l’intero periodo
d’impedimento nella seguente misura:
a) 50 per cento dell’indennità di
mandato;
b) 70 per cento della diaria;
c) 100 per cento del trattamento
accessorio.
2.
In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali
è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento – tra la somma
già erogata e l’ammontare complessivo loro spettante.
Art. 16(Disposizioni
finali) 1.
Nel caso in cui ai membri dei due rami del Parlamento nazionale venga
corrisposta una differente indennità parlamentare mensile lorda o una differente
diaria, costituiscono riferimento per l’applicazione della presente legge
l’indennità e la diaria più favorevole per il Consigliere
regionale.
2.
Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell’assegno vitalizio, di
reversibilità e di fine mandato, si applicano le leggi per i pubblici dipendenti
vigenti in materia.
3.
I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità non riscossi entro due anni
dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti, salvo
diverse disposizioni stabilite dall’Ufficio di Presidenza.
4.
Le norme stabilite dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili,
agli Assessori esterni componenti la Giunta regionale.
Art. 17(Abrogazioni) 1.
Sono abrogati:
a)
la legge regionale 14 novembre 1972, n.
13;
b)
la legge regionale 25 novembre 1974, n.
39;
c)
la legge regionale 3 maggio 1977, n.
13;
d)
la legge regionale 19 marzo 1984, n.
14;
e)
la legge regionale 26 marzo 1985, n.
11;
f)
la legge regionale 30 dicembre 1987, n.
34;
g)
la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;
h)
la legge regionale 28 gennaio 1998, n.
5;
i)
la legge regionale 15 gennaio 2001, n.
8;
j)
la legge regionale 7 febbraio 2003, n.
3;
k)
gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4
Art. 18(Oneri
finanziari) 1. Fermo
restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali,
fissati dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri
rivenienti dalla presente legge a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 e
per gli anni successivi sono a carico del bilancio regionale.
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