Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 22 Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.
TITOLO 1NORME DI
VARIAZIONE AL BILANCIO 1998
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio
della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1998, approvato con la legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui
allallegato 1 della presente legge.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui allart 1,
lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per lesercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire
44.407.245.623.038 in termini di competenza e in lire 56.368.118.384.096 in
termini di cassa per lentrata e in lire 44.407.245.623.038 in termini di
competenza e in lire 56.368.118.384.096 in termini di cassa per la
spesa.
Art. 3(Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale
14 del 1998 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui allallegato 2
della presente legge.
Art. 4(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione, di cui allart. 10
della legge
regionale n. 14 del 1998,viene come di seguito
ridotto:
a. lire 200 milioni Partecipazione della Regione
Puglia al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura B: Caramia con
sede in Locorotondo (Settore Agricoltura);
b. lire 100 milioni Istituzione del premio letterario
Mediterraneo-Puglia (Settore Cultura).
2. Lo stanziamento previsto al capitolo 1110070, per
effetto delle riduzioni di cui al comma 1, viene rideterminato in lire 2
miliardi 50 milioni.
Art. 5(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi
dichiarati perenti al fini amministrativi, di cui allart. 11
della legge
regionale n. 14 del 1998, è ridotto a lire 10 miliardi.
Art. 6(Integrazione
alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)(1) [1. Allart. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17
e successive integrazioni e modificazioni dopo il comma 9 viene aggiunto il
seguente comma 9 bis:
9 bis. Nello stato di previsione della
spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare
la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e
per i quali sia prevedibile lesercizio del diritto a riscuotere da parte dei
creditori.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/2001, art. 115
Art. 7(Legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 - Modifica ed integrazione art.
13) 1. Allart. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2
viene aggiunta la seguente lett. 1):
1) spese relative allacquisto di
carburante.
Art. 8(Adeguamento
aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi) 1. L’ammontare del tributo di cui allart. 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per lanno solare 1999, è così
determinato:
a. lire 20/Kg. per tutti i rifiuti speciali, ivi
compresi quelli derivanti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
metallurgico;
b.
lire 40/Kg. per i restanti tipi di rifiuti.
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