Anno 1998
Numero 22
Data 13/08/1998
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 agosto 1998, n. 82.
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Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 22

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.



TITOLO 1

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1998





Art. 1

(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1998, approvato con la legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui allallegato 1 della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui allart 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.407.245.623.038 in termini di competenza e in lire 56.368.118.384.096 in termini di cassa per lentrata e in lire 44.407.245.623.038 in termini di competenza e in lire 56.368.118.384.096 in termini di cassa per la spesa.


Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 14 del 1998 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui allallegato 2 della presente legge.


Art. 4

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione, di cui allart. 10 della legge regionale n. 14 del 1998,viene come di seguito ridotto:

a. lire 200 milioni Partecipazione della Regione Puglia al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura B: Caramia con sede in Locorotondo (Settore Agricoltura);

b. lire 100 milioni Istituzione del premio letterario Mediterraneo-Puglia (Settore Cultura).

2. Lo stanziamento previsto al capitolo 1110070, per effetto delle riduzioni di cui al comma 1, viene rideterminato in lire 2 miliardi 50 milioni.




Art. 5

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti al fini amministrativi, di cui allart. 11 della legge regionale n. 14 del 1998, è ridotto a lire 10 miliardi.


Art. 6

(Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)(1) 


[1. Allart. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma 9 bis:

   9 bis. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia prevedibile lesercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.]



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 7

(Legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 - Modifica ed integrazione art. 13)


1. Allart. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 viene aggiunta la seguente lett. 1):

   1) spese relative allacquisto di carburante.




Art. 8

(Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)


1. L’ammontare del tributo di cui allart. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per lanno solare 1999, è così determinato:

a. lire 20/Kg. per tutti i rifiuti speciali, ivi compresi quelli derivanti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b. lire 40/Kg. per i restanti tipi di rifiuti.