Anno 2003
Numero 12
Data 07/10/2003
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 10 ottobre 2003, n. 115
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Regolamento Regionale 7 ottobre 2003, n. 12

Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione(1) 


(1) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


ILPRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE


[Visto il D.Lgs. n.502/92, art.3, comma 5, lett. g) e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per lattuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 29/93.

Visto il D.Lgs. n.165/01, art.33, commi 1 e 4,che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano esubero di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.

Visto lart.3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n.347 convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nellambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale siano prioritariamente riassorbiti nellambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nellambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Viste le delibere di Giunta Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che hanno approvato il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dellart.3,comma 4,della L. n.405/2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347/2001.

Visto lart.7, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria dell8.6.2000 con i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria, firmatarie del suddetto contratto con il quale è stato concordato il documento allegato, ad eccezione dellANPO, concernente Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente allarea dirigenziale medica e veterinaria risultante in esubero, a seguito di processi di ristrutturazione, siglato in data 17.4.2003.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1325 del 04 settembre 2003 con la quale si approva il Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente allarea dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione.

Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali.


EMANA



Il seguente Regolamento:]




Art. 1

Premessa.(2) 


[1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dellart. 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, ai sensi dellart. 7, comma 1, del CCNL. 8 giugno 2000 e dellart. 31 del CCNL 5 dicembre 1996, tuttora vigente, dellArea della Dirigenza Medica e Veterinaria, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti dellArea Medica e Veterinaria, dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Enti del Comparto della Regione Puglia, a seguito di processi di ristrutturazione. ]



(2) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 2

Normativa di riferimento.(3) 


[1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente in vigore è rappresentato da:

a) art. 3, comma 4, della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 347;

b) articoli 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

c) art. 31 del CCNL. 5 dicembre 1996;

d) art. 39, comma 8, del CCNL 8 giugno 2000;

2. Con riferimento alla norma di rinvio, di cui allart. 63, comma 1, lettera b), del CCNL. 8 giugno 2000 concernente la mobilità connessa ad eccedenze, si prende atto che il relativo accordo integrativo nazionale ARAN-OO.SS. è in corso di perfezionamento e, pertanto, allentrata in vigore di detto accordo integrativo nazionale, se necessario, il presente regolamento sarà opportunamente adeguato. ]



(3) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 3

Adempimenti preliminari delle aziende sanitarie.(4) 


[1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, allinterno e allesterno delle Aziende Sanitarie, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, ciascuna Azienda Sanitaria, entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dellart. 4, comma 2, lettera F), del CCNL 8 giugno 2000, adotta apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, nella quale deve essere indicato quanto segue:

a) le Unità Operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con le rispettive sedi di attività e i relativi tempi di attuazione delle conferme, dismissioni, riconversioni e nuove istituzioni;

b) per ciascuna Unità Operativa, la dotazione organica riveniente dal provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione, con la specificazione:

1) dei posti coperti confermati;

2) dei posti coperti e in eccedenza per depotenziamenti o disattivazioni, anche parziali;

3) dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;

4) dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando non disponibili i posti per la cui copertura, alla data del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione, è in corso la nomina dei vincitori a seguito di completamento della relativa procedura concorsuale o è in atto un concorso pubblico giunto alle prove di esame;

5) dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 1 anno dalla data del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;

6) dei posti vacanti di nuova istituzione per potenziamenti, attivazioni o riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lettera b), numeri 3), 4), 5) e 6), in sede di prima applicazione, per 1 anno, sono disponibili esclusivamente ai fini, prioritariamente, delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione.

3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le Unità Operative, le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere immediatamente trasmesse al competente Ufficio del Settore Sanità dellAssessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Puglia per il prescritto controllo ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali, firmatarie del CCNL. ]



(4) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 4

Ordine e disciplina delle operazioni.(5) 


[1. Ai sensi dellart. 31, comma 1, del CCNL. 5 dicembre 1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i Direttori e Dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti o affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con lobiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nellordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto della disciplina prevista per ciascuna procedura nel presente regolamento:

a) Ricollocazione interna allAzienda, di cui al successivo articolo 5;

b) Mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;

c) Collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali di cui allart. 10 del CCQN 7 agosto 1998, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente, ai sensi dellart. 13, comma 12, del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della Organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.

4. La dichiarazione di eccedenza interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di ricollocazione interna, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, per la successiva attuazione della mobilità esterna e, infine, della collocazione in disponibilità. ]



(5) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 5

Ricollocazione interna.(6) 


[1. Allinterno delle Aziende Sanitarie di appartenenza i Direttori e i Dirigenti Medici e Veterinari risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, ai sensi dellart. 3, comma 4, del decreto-legge 17 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo lordine delle opzioni espresse.

2. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:

a) per la copertura dei posti nellàmbito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;

b) per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nellarco temporale di un anno dalla data di adozione del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;

c) per realizzare servizi medico-domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;

d) per la copertura dei posti vacanti, confermati e disponibili;

e) per la conferma nei posti delle Unità Operative oggetto di depotenziamento.

3. In caso di mancata contestualità delle disattivazioni, da una parte, e delle riconversioni e nuove istituzioni, dallaltra, i Dirigenti medici che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino allattivazione della suddetta struttura nella Azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al D.P.R. n. 483/1997 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali.

4. Tenuto conto dei chiarimenti specifici forniti dallARAN con nota 20 febbraio 2002, n. 1943 (pag. 13) in ordine allapplicazione dellart. 31, comma 1, del CCNL. 5 dicembre 1996, la ricollocazione interna dei Dirigenti, anche Direttori di struttura complessa, deve avvenire prioritariamente nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e, secondariamente, in discipline affini, ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998, per le quali linteressato possieda i requisiti di accesso; ovvero, da ultimo, la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza in caso di conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.

5. Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nellatto aziendale, anche a seguito dei provvedimenti regionali di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve altresì avvenire, ai sensi dellart. 4, comma 2, lettera F), del CCNL. 8 giugno 2000, attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza e di prevedere lattuazione della norma di salvaguardia di cui allart. 39, comma 8, del CCNL. 8 giugno 2000 dellarea della Dirigenza Medica e Veterinaria, cioè di prevedere le modalità per il mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita dal Dirigente e dal Direttore a seguito delle valutazioni positive conseguite, comprese le eventuali utilizzazioni provvisorie in attesa della disponibilità dei posti conferibili per ricollocazione interna, di cui al comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo.

6. Nei posti di organico derivanti dalla riconversione o dallattivazione ex novo delle Unità Operative di Lungodegenza post-acuzie sono ricollocati prioritariamente, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa, in quanto disciplina non prevista dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni provenienti dalle Unità Operative di Medicina Interna o ad esse equipollenti o infine affini, purché in possesso dei requisiti di accesso alle discipline predette a norma del D.P.R. n. 483/1997, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

7. Nei posti di organico derivanti dallattivazione ex novo delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline sono ricollocati, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa, provenienti dalle discipline specifiche, quali Cardiologia, Malattie dellapparato respiratorio ed altre eventuali, o equipollenti ovvero, infine, da discipline affini purché in possesso dei requisiti di accesso alle predette discipline specifiche a norma del D.P.R. n. 483/1997, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

8. La deliberazione aziendale di definizione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3, dopo lapprovazione da parte della Giunta regionale, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura, nonché mediante notifica, entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL e ai Direttori e Dirigenti di tutte le Unità Operative con esuberi.

9. Contestualmente lArea Gestione del Personale provvederà ad invitare formalmente ciascun Dirigente delle Unità Operative con esuberi a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nellàmbito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.

10. I Direttori devono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di Direttore oppure optare per la ricollocazione su posti di Dirigente, compresi quelli della disciplina di Lungodegenza post-acuzie e quelli delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline, con garanzia dellattribuzione di incarico di responsabilità di articolazione di cui al piano di riordino della rete ospedaliera o di struttura semplice come definite negli atti aziendali

11. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato, e il Dirigente Responsabile dellArea Gestione del Personale, previa verifica della ammissibilità delle domande secondo i criteri indicati ai precedenti commi da 1 a 6 del presente articolo, provvedono nellordine delle opzioni espresse e in ciascuna Area o Disciplina:

a) per i Direttori di struttura complessa, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo al posto da assegnare, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dando comunque priorità al Direttore proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione e, in caso di accorpamento, dando comunque priorità al Direttore proveniente dalla struttura confermata;

b) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui allart. 27, commi 4 e 5 per i medici, art. 31, commi 4 e 5 per gli odontoiatri, art. 39, commi 4 e 5 per i veterinari del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e, in caso di accorpamento, dando comunque priorità ai Dirigenti provenienti dalle strutture confermate.

12. I Direttori e Dirigenti vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili allinterno dellAzienda secondo le indicazioni e, per i Dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 11, seguendo lordine dal primo classificato allultimo e nel rispetto delle disposizioni suindicate ai commi da 1 a 7 del presente articolo.

13. LAzienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca dufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum e fino alla scadenza naturale del contratto individuale in corso. Restano, comunque, valide le clausole previste dal contratto stesso.

I Direttori delle strutture complesse trasformate dal piano di riordino ospedaliero conservano la competente posizione (giuridica ed) economica fino alla scadenza del contratto individuale in corso.

14. LAzienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca dufficio i Dirigenti non collocati ai quali, secondo lordine di graduatoria, per i Dirigenti, propone la ricollocazione nei posti residui, per i quali i suddetti possiedono i prescritti requisiti.

15. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o dufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dellart. 13, comma 12, del CCNL 8 giugno 2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8 dellart. 39 del CCNL 8 giugno 2000.

16. I Direttori e i Dirigenti che, avendone lobbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna dufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, sono inclusi nellelenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.

17. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dellintero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e Unità Operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:

a) i posti di organico con lelenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dallart. 3, comma 2, del presente regolamento;

b) lelenco nominativo, corredato del relativo punteggio, dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabili, rientrando nelle previsioni di cui al comma 13 del presente articolo,

c) lindicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui allart. 3, comma 1, lettera b), n. 4 e n. 5.

18. Nelle deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 17, le Unità Operative, le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. ]



(6) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 6

Mobilità esterna.(7) 


1[. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, di cui allart. 5, comma 17 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Puglia - Settore Sanità, la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna Area e Disciplina, lelenco nominativo dei Direttori e dei Dirigenti dichiarati in eccedenza e lindicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza, Unità Operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui allart. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dellart. 7 del CCNL 8 giugno 2000. Nelle suddette deliberazioni per i Dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.

2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Puglia - Settore Sanità, procede ad approntare le graduatorie per disciplina dei Dirigenti medici dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.

3. Sulla base e nellordine delle graduatorie di disciplina, la Regione Puglia - Settore Sanità interpella i Dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il Dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso.

4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai Dirigenti non collocati la mobilità esterna dufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.

5. La collocazione dufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonché al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dellart. 13. comma 12, del CCNL. 8 giugno 2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dellart. 39, del CCNL 8 giugno 2000. Della mancata sottoscrizione lAzienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.

6. I Dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, che verranno notificati agli interessati.

7. Successivamente alladozione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei Dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nellambito del Servizio Sanitario di altre regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dellart. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a domanda dellinteressato o su iniziativa delle stesse Amministrazioni. ]



(7) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 7

Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale.(8) 


[1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nellapposito elenco, di cui allart. 34, comma 1, del citato D.Lgs. n. 165/2001, i Dirigenti per i quali non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nellàmbito dellAzienda di appartenenza o di altre Amministrazioni e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionale previste dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

2. In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei Dirigenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.

3. Allatto delleventuale ricollocazione del Dirigente in disponibilità, lAzienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, per la cancellazione del Dirigente interessato dallelenco di cui al precedente comma 1.

4. Ai sensi dellart. 22 del CCNL. 8 giugno 2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dellAzienda di appartenenza, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali Aziendali della Dirigenza Medica e Veterinaria, mediante le procedure di cui allart. 6, comma 1, lettera B), del citato CCNL 8 giugno 2000. ]



(8) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 8

Vincoli per la copertura dei posti vacanti.(9) 


[1. Ai sensi dellart. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, è subordinata alla formale verifica dellimpossibilità di ricollocare i Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nellàmbito della programmazione triennale del personale, di cui allart. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dellesistenza nellapposito elenco di Dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto dellArea e della Disciplina di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6, alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs. n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della legge n. 241/1990.

3. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto, dellimpossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei Dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art. 5, nonché dellesito negativo dellaccertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione. ]



(9) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Art. 9

Norme finali e di rinvio.(10) 


[1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale, anche al di fuori delle ipotesi previste e relative al riordino della rete ospedaliera regionale.

2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) per esubero si intende la situazione sovrannumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3;

b) per eccedenza si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione dellintero procedimento di ricollocazione interna, di cui al precedente art. 5;

c) per disponibilità si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabiltà del Dirigente, che scaturisce dopo la conclusione dellintero procedimento di mobilità esterna, di cui al precedente art. 6.

3. La trattativa aziendale specifica, di cui allart. 4, comma 2, lettera F), del CCNL 8 giugno 2000, resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente regolamento.

4. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento la Regione nomina un Commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione. ]



(10) Regolamento implicitamente abrogato dal  Reg. reg. 27/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.