Anno 2003
Numero 10
Data 08/09/2003
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 12 settembre 2003, n. 104 Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
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Regolamento Regionale 8 settembre 2003, n. 10

Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione  (1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


 PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


[Visto il D.Lgs n.502/92 e successive m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per lattuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.29/93.


Visto il D.Lgs n.165/01, artt.33 e 34, che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nellambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono prioritariamente riassorbiti nellambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nellambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165.

Viste le delibere della Giunta Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dellart. 3, comma 4, della L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del 2001.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1117 del 22 luglio 2003 con la quale si approva il Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle Aziende Sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione.

Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali.]


EMANA



Il seguente Regolamento:




Art. 1

(Premessa)(2) 


[1. Il presente regolamento è adottato, ferma rimanendo l’autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all’Area del Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.

2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del D. Lgs. del 30.12.92, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità.]



(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 2

(Normativa di riferimento)(3) 


[1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

 

a) art. 3, comma 5, D. Lgs. 502/92 e s.m.i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);

b) art. 6, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999;

c) art. 18, 19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del comparto stipulato il 20.9.2001;

d) art. 33 del CCNL  del 1.9.1995;

e) artt. 33 e 34 del D. Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di personale);

f) art. 3, comma 4 della L. 405/01 di conversione del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);

g) artt. 10 e 18, comma 4 del C.C. Quadro nazionale del 7.8.98.

 

2. Il presente regolamento sarà adeguato alla nuova normativa fissata dal CCNL 2002-2005.]



(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 3

(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)(4) 


[1. Al fine di pervenire all’individuazione del personale del comparto risultante in esubero ed alla sua ricollocazione all’interno dell’Azienda di appartenenza, ovvero all’eventuale attivazione dell’istituto della mobilità (anche esterna al comparto) per taluni di essi, ciascuna Azienda Sanitaria, entro novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall’art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

 

a) le strutture operative confermate, dimesse, riconvertite, di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;

b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento regionale di riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali specificando:

 

- il numero dei posti coperti e confermati risultanti dalla collocazione del personale effettuata nel rispetto dei profili professionale della qualifica di appartenenza e della normativa contrattuale vigente;

- il numero dei posti soppressi per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;

- il numero dei posti vacanti, non considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di riordino è in corso la procedura di concorso giunta alla prima prova di esame;

- il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri emanati dalla Regione per la rideterminazione delle dotazioni organiche;

- il numero dei posti di nuova istituzione,per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

 

2. I posti di cui alla terza, quarta e quinta alinea del precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono disponibili esclusivamente ai fini prioritariamente della ricollocazione e in subordine della mobilità conseguenti al richiamato riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali.

3. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1, decorsi i termini di pubblicazione, sono trasmesse al competente ufficio del Settore Sanità dell’Assessorato alla Sanità ed ai Servizi Sociali della Regione Puglia per il coordinamento degli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della puntuale applicazione del presente provvedimento.]



(4) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 4

(Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità)(5) 


[1. Ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. dell’1.9.1995, deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero nel ruolo e nel profilo professionale di appartenenza o in ruolo e profilo professionale diverso, nell’ambito della categoria di appartenenza purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL, con l’obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti da processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

 

a) ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo articolo 5;

b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;

c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

 

3. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S. di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).]



(5) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 5

(Ricollocazione Interna)


[1. Nel rispetto del limite inderogabile della programmazione regionale, dell’atto aziendale e delle dotazioni organiche, la ricollocazione interna deve avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione integrativa aziendale, degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall’art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01 e dagli articoli 33 e 34 del D. Lgs. 165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei currucula formativi e professionali del personale.

2. Dopo la collocazione effettuata sulla base della dotazione di cui alla delibera ricognitiva richiamata al precedente art. 3, i dipendenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:

 

a) copertura dei posti vacanti;

b) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;

c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto, nell’arco temporale di un anno dalla data di adozione del provvedimento regionale, relativo alla definizione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche;

d) assistenza domiciliare.

 

3. I criteri generali e le modalità operative di massima, cui deve attenersi ciascuna azienda sanitaria nell’applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale di ricognizione preventiva richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all’albo di ciascuna azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. ed ai dipendenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente l’area gestione del personale di ciascuna azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti interessati a presentare, entro trenta giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. Sulla base dei parametri valutativi fissati dalla contrattazione integrativa aziendale si procederà alla formazione di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, pervenendo così ad una specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità appena richiamate.

7. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

8. Il personale che non trovi ancora ricollocazione, così come previsto dal precedente art. 4 comma 1, qualora in possesso dei prescritti requisiti è ricollocato nei posti che residuano.

9. Il personale che, avendone l’obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accetta la ricollocazione d’ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o non ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito nell’elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

10. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla conclusione dell’intero procedimento, nella quale indicare:

 

- i posti di organico e l’elenco nominativo del personale confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del presente regolamento;

- l’elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza;

- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo 3, comma 1, terza alinea.

11. Tale deliberazione, decorsi i termini di pubblicazione, va trasmessa alla Regione Puglia – Settore Sanità, alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL..]




Art. 6

(Mobilità Esterna Volontaria e d’Ufficio)(6) 


[1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, la Regione Puglia – Settore Sanità – effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti vacanti, l’elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto per profilo professionale, nonché l’indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi di servizio. Nell’elenco nominativo deve essere indicata, per ciascun dipendente, l’anzianità di servizio nel solo profilo professionale di appartenenza.

2. Tale ricognizione è approvata con atto della Giunta Regionale da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. regionali di categoria. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di apposito bando relativo ai posti risultati disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie per la necessaria pubblicizzazione.

3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.

4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

 

- dipendenti portatori di handicap in applicazione della l. 104/92

punti 5

- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap

punti 2

- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio

punti 1

- maggior anzianità lavorativa presso la pubbl. amm.ne per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi

punto 0,50

- particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all’art. 11 del CCNL integrativo 20.9.2001

punti 5

- per familiare

punti 2

 

5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, al personale interessato ed alle OO.SS. regionali di categoria.

6. Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione attua nei confronti del dipendente risultante non collocato, la mobilità esterna d’ufficio nei residui posti disponibili, sulla base delle opzioni espresse, dietro richiesta da parte della Regione, dai dipendenti collocati in una graduatoria unica regionale, di cui al precedente comma 4. Ai fini dell’espressione dell’opzione, il dipendente è convocato, nell’ordine utile di graduatoria, per iscritto dalla Regione almeno sette giorni prima della data utile per la scelta. Al termine delle operazioni coloro che non si sono presentati ad esprimere l’opzione sono riconvocati per l’ultima volta, a scegliere sui posti residuati. In caso di ulteriore mancata presentazione il dipendente è collocato d’ufficio sulla base dell’ordine nella graduatoria unica regionale, tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione. La collocazione è formalizzata con atto dirigenziale da notificarsi ai diretti interessati, alle aziende sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali. Le aziende procedono, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

8. Successivamente al dipendente che non ha prodotto domanda di mobilità esterna volontaria si applicano le procedure di cui al precedente comma 7, sulla base della maggiore anzianità di servizio, come risultante dal provvedimento ricognitivo aziendale di cui al precedente comma 1.

9. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell’art. 21 del CCNL 20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al fine di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.

10. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione del nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

11. I tentativi vanno esperiti anche nell’ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli altri Comparti del Pubblico imp



(6) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 7

(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)(7) 


[1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le aziende sanitarie collocano in disponibilità, iscrivendoli in apposito elenco, il personale non collocato.

2. Tale elenco è trasmesso alla struttura regionale e provinciale, di cui al D. Lgs. n. 469 del 23.12.97 e s.m.i., alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre amministrazioni.

3. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione del personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

4. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D. Lgs. n. 165/01, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell’area del Comparto.]



(7) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 8

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)(8) 


[1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39 della L. 449/97 ed ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione del personale in disponibilità.

2. Pertanto l e aziende sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura dei posti vacanti disponibili, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D. Lgs. n.469/97 se nell’arco dei collocati in disponibilità vi sia personale appartenente alla stessa categoria, profilo professionale e qualifica cui si riferiscono i posti stessi.

3. Dell’esito negativo dell’accertamento, formalizzato dalle strutture provinciale e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente accordo.]



(8) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 9

(Norme finali e di rinvio)(9) 


[1. Ai fini del presente Provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

 

a) per “esubero” si intende la situazione sovrannumeraria del personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;

 

b) per “eccedenza” si intende la situazione sovrannumeraria del dipendente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente art. 5;

 

c) per “disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero procedimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

 

2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario “ad acta”, che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

3. La Regione, previa intesa con le organizzazioni regionali firmatarie del CCNL, individua i criteri generali per la definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.]



(9) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Disposizioni finali


[Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]