Regolamento Regionale 18 gennaio 2002, n. 1 Tagli boschivi  (1)  
 (1)   Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 , e nuovamente abrogato dal regolamento regionale n. 19 del 13 ottobre 2017
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE [Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente 
della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti 
regionali; 
 Visto il DPR 616/77 con il quale venivano trasferite 
alle Regioni anche le competenze, in materia forestale, comprese quelle 
riguardanti lapplicazione del R.D. 3267/1923 inerente il vincolo idrogeologico, 
la gestione dei boschi e le utilizzazioni boschive. Il trasferimento delle 
competenze in materia forestale è ribadito dal D.Lvo 143/1997 e 300/1999 e, per 
ultimo, dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3; 
 Visto lart. 29 della L. 14/2001 con il quale la 
Regione Puglia ha previsto lobbligo di autorizzazione da parte degli uffici 
forestali regionali per ogni tipo di taglio boschivo da effettuarsi sul 
territorio regionale; 
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 
27/12/2001, con la quale si approva il Regolamento Regionale sui tagli 
boschivi;] 
  
  EMANA
 
 
  
 Il seguente 
Regolamento:
 
  
  Art. 1Finalità. (2)  [Il presente regolamento, redatto ai sensi dellart. 29 
della L.R. 
31 maggio 2001, n. 14 Disposizioni in materia forestale, prescrive le 
procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.  Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati 
sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, 
di qualsiasi natura esso sia, da parte degli Ispettorati ripartimentali delle 
foreste (I.Ri.F.) competenti per provincia, ad eccezione dei boschi di proprietà 
regionale, cui provvederà lIspettorato regionale delle foreste (I.Re.F.).  
 Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini 
pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di 
frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad 
esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli] .  
 
 (2)   Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 , e nuovamente abrogato dal regolamento regionale n. 19 del 13 ottobre 2017
  
  Art. 2Istanze.(3)  [Chiunque intenda procedere allutilizzazione di fine turno, al taglio colturale 
principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, 
cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad 
interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi 
ambientali, che comporti il taglio di piante, deve produrre domanda di taglio, 
in carta semplice, allIspettorato Ripartimentale delle Foreste competente per 
provincia secondo le modalità previste dallart. 3] .  
 
 (3) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 3Domanda di taglio e relazione tecnica.(4)  [La domanda di taglio, completa di generalità del richiedente, 
dovrà indicare:  
a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;  b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da 
utilizzare;  c) Estremi catastali della superficie interessata al taglio di 
piante;  d) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo 
composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);  e) Data dellultima utilizzazione del bosco;  f) Età del popolamento.   
La relazione tecnica prevista, a firma di un dottore forestale 
abilitato (o dottore agronomo), dovrà riportare le seguenti informazioni:  
  
Per boschi cedui:  
Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 100 
q.li:  
- Compatibilità del bosco a subire il taglio e descrizione 
dello stato del popolamento;  - Specie presenti e prevalenti;  - Numero delle ceppaie e delle piante da seme;  - Numero medio dei polloni/ceppaia;  - Diametro medio e altezza media del popolamento;   
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o 
q.li;   
 Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 
100 q.li:  
Si riportano le informazioni relative al punto precedente, 
completate da:  
- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media 
del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da 
utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a 
partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;  - Planimetria 1:2.000 - 4.000 dellarea interessata dal taglio 
e corografia 1:25.000;  - Individuazione delle linee di esbosco.   
In tutti i boschi cedui da sottopone al taglio, il tecnico 
proporrà allI.Ri.F. competente per territorio le matricine da rilasciare 
secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 
vigenti nella provincia.  
Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti 
più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli adugiati, filati e scarsi 
di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la 
superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza allisolamento. A 
parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì 
rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.  
LI.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui 
fortemente degradati.  Per fustaie e cedui composti:  
Per tagli inferiori a 5.000 m²:  
- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante 
descrizione dello stato del popolamento;  - Specie presenti e prevalenti;  - Numero delle piante da seme;  - Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o 
q.li;   
 Per tagli superiori a 5.000 m²:  
Si riportano le informazioni relative al punto precedente, 
completate da:  
- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentante la situazione media 
del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da 
utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire 
da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;  - Planimetria 1:2.000 - 4.000 dellarea interessata dal taglio 
e corografia 1:25.000;  - Individuazione delle linee di esbosco.   
Per formazioni a macchia mediterranea: 
  -Per il taglio della 
macchia mediterranea, normalmente non soggetta a periodiche utilizzazioni 
forestali, è richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con 
particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento. Ogni operazione 
dovrà seguire le specifiche prescrizioni impartite dallI.Ri.F. competente per 
provincia.   
Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante: 
  -Il 
taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni 
nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, 
pertanto, non classificabili come bosco è soggetto alla presentazione di 
semplice domanda di taglio, in carta semplice, da parte del 
proprietario/conduttore] .    
 
 
 (4) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 4Registro dei tagli.(5)  [È istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il 
registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari 
al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo 
schema predisposto dallIspettorato regionale delle foreste.  
 Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno allI.Re.F., con 
cadenza semestrale, copia del registro dei tagli] .    
 
 
 (5) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 5Identificazione delle piante.(6)  [Le matricine da riservare al taglio nei cedui e le piante da 
abbattere nelle fustaie sono identificate tramite apposita martellata.  
 Alluopo sarà utilizzato il martello forestale regionale, il 
cui sigillo sarà apposto alla base delle matricine (ceduo) o dei fusti da 
abbattere (fustaia), previa specchiatura al ceppo].  
 
 (6) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 6Martello Forestale regionale.(7)  [È istituito il martello forestale della Regione Puglia che 
costituisce lunico strumento di identificazione delle piante forestali nelle 
aree soggette a taglio sul territorio regionale.  
 Il martello forestale riporta un sigillo di diametro di cm 
3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001] .  
 
 (7) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 7Assegnazione del martello forestale regionale.(8)  [Il Dirigente Responsabile di ogni Ufficio forestale 
incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in 
dotazione e dellaggiornamento costante del registro dei tagli.  
Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad 
ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto 
allalbo professionale dappartenenza, incaricato dal proprietario/conduttore 
del bosco a redigere la relazione tecnica di taglio.  
Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 
30 giorni, previa definizione con il funzionario dellI.Ri.F. dei criteri di 
selezione delle piante.  
Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che 
si impegna a rispettare le condizioni prescritte dallI.Ri.F. per la sua 
gestione.  
Il tecnico incaricato esegue la martellata, contrassegnando 
con lapposito sigillo le piante.  
La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal 
tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena larchiviazione 
dufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.  
LI.Ri.F. potrà concedere eventuali proroghe per motivate 
necessità, purché ciò non comporti ritardi nella martellata di altre superfici o 
di altre ditte] .   
 
 
 (8) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 8Smarrimento o furto del martello forestale.(9)  [In caso di smarrimento o furto del martello forestale il 
consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di 
Stato o Corpo Forestale, nonché darne tempestiva comunicazione scritta 
allI.Ri.F. competente per territorio.  
 La mancata riconsegna del martello forestale comporterà, in 
ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di 250 Euro in 
favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in 
questione non potrà essere affidato altro martello forestale] .  
 
 (9) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 9Estinzione del martello forestale.(10)  [In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo 
stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente 
dellIspettorato regionale delle foreste e non potrà essere più adoperato nel 
territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture 
forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza del 
territorio] .  
 
 (10) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 10Piedilista di cavallettamento.(11)  [Per i boschi comunali o di Enti pubblici dovrà essere redatto da parte del 
tecnico incaricato un apposito piedista di cavallettamento secondo le 
indicazioni degli I.Ri.F. competenti per provincia] .  
 
 
 (11) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 11Autorizzazione al taglio.(12)  [Lautorizzazione al taglio, valida per 365 giorni a partire 
dalla data di emissione del provvedimento, sarà rilasciata dallI.Ri.F. 
competente per provincia, successivamente alla riconsegna da parte del tecnico 
incaricato del martello forestale assegnato e previa verifica del rispetto dei 
criteri precedentemente concordati nellindividuazione delle piante da 
martellare.  
Il proprietario/conduttore è tenuto a comunicare allI.Ri.F. la 
data di inizio ed ultimazione delle operazioni di taglio] .   
 
 
 (12) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Art. 12Sanzioni.(13) (14)  [Il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui allart. 
2 eseguito in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista dal presente 
regolamento sarà punito con lammenda di 1.500 Euro per ettaro o frazione di 
esso.  
Il taglio di piante di origine naturale isolate, in gruppi o 
filare, eseguito in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista dal 
presente regolamento sarà punito con lammenda di 70 Euro per piante fino a 10 
cm di diametro, 150 Euro per piante fino a 20 cm di diametro, 300 Euro per 
piante fino a 30 cm di diametro, 400 Euro per piante fino a 40 cm di diametro, 
500 Euro per piante sino a 50 cm di diametro e oltre, misurato a m 1,30 dal 
suolo.  
Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli 
boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate 
secondo le modalità da questi previste] .  
 
 
 (13) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 (14) Articolo abrogato dalla l.r. 7/2002, art. 37, comma 2. Vedi il medesimo articolo per le sanzioni
  
  Art. 13Norma transitoria.(15)  [I tagli boschivi già autorizzati in epoca precedente alla promulgazione della 
L.R. 
n. 14/2001 dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 marzo 2002. 
Successivamente a tale data dovrà essere richiesta nuova autorizzazione secondo 
la procedura vigente] .  
 
 (15) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
  
  Disposizioni finali [Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
  
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare come Regolamento della Regione Puglia.] 
 
  
                                
                                
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