Regolamento Regionale 3 maggio 2001, n. 5 Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei compensi spettanti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Vista la deliberazione G.R.
n. 446 del 12/04/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’accesso
all’elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici.
Determinazione dei compensi;
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Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta Regionale l’emanazione
dei regolamenti regionali;
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1Elenco regionale degli istruttori e dei Periti delegati tecnici.(1) [1. Ai sensi dellart. 7
della L.R.
n. 7/1998 è istituito presso la Regione Puglia lelenco degli istruttori e
dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in
materia di usi civici. 2. LElenco regionale di cui al comma precedente è composto di
due sezioni distinte e separate: a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;
b) sezione storico-giuridica: istruttori.
3. Per essere iscritto allelenco regionale, sezione tecnica,
ciascun aspirante deve: - essere regolarmente iscritto allOrdine degli architetti,
ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri,
periti agrari o forestale e/o agrotecnico; - presentare un dettagliato curriculum di attività
professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di
prevalente svolgimento dellattività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di
eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal
relativo ordine o collegio di appartenenza; - per i professionisti il cui ordinamento professionale non
preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già
espletato incarichi prima del 28 gennaio 1998 occorrerà, oltre a quanto indicato
in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto
dalla Regione Puglia ai sensi dellart.3
della L.R.
n. 7/1998 e copia dellattestazione finale.
4. Per essere iscritto allElenco regionale, Sezione
storico-giuridica, è necessario che laspirante dimostri attraverso la
presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in
materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in
ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado
di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale
così come meglio specificate allart. 68 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928,
n. 332. 5. La gestione dellelenco è affidata allAssessorato regionale
allAgricoltura - Ufficio Usi Civici di Bari. La domanda per liscrizione
allElenco regionale diretta al Presidente della Giunta regionale - per il
tramite dellAssessore regionale allAgricoltura - dovrà essere redatta in carta
semplice e corredata da: 1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti
requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili; c) carichi pendenti; d) indicazione della residenza; e) iscrizione allordine (per gli iscrivendi alla 1 sezione
dellelenco);
f) curriculum vitae professionale;
2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad
attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del
commissariato o dellufficio regionale per gli usi civici o altra
amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità
specifica acquisita in materia di usi civici. ]
(1) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 2Gestione dellelenco.(2) [1. La costituzione e la gestione dellelenco è affidata ad
apposita commissione, costituita presso lAssessorato regionale allAgricoltura,
composta da:
a) dal Dirigente di Settore o suo delegato, quale Presidente;
b) da un Dirigente di Ufficio del Settore Agricoltura; c) dal Dirigente dellUfficio Usi Civici; d) da due esperti nella materia, uno per la sezione
tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati
dalla Giunta regionale;
2. La Commissione, costituita con atto della Giunta regionale,
dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato nellincarico
per altri cinque anni.
3. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della Giunta
regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e
funzione.
4. Per laffidamento degli incarichi si applica il principio
della rotazione tra gli iscritti.]
(2) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 3Redazione della Perizia.(3) [1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione
demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive
dellufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il
codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie
catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il
riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare:
uno cartaceo e uno informatizzato.
2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria limporto
della parcella sarà così determinato:
a) Rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi,
soggiorno e n. due pasti al giorno.
I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili
nellimporto di un quinto del costo della benzina per chilometro.
b) Compenso forfettario di £. 6.000 per ettaro di superficie
interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di
eventuali occupatori e di quantaltro necessario per la definizione della
relativa superficie.
3. (annullato). ]
(3) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 4Compenso agli Istruttori e ai Periti.(4) [1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono
a carico del Comune interessato.
2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con
provvedimento del Dirigente del Settore competente, su proposta del Dirigente
dellUfficio Usi Civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.
3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e
ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla legge 8 luglio
1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle
operazioni eseguite a richiesta dellAutorità Giudiziaria.
4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario
di cui alla legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15 novembre
1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto
approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati
tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di
riordinamento degli usi civici del Regno.
5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi
dal Comune si confermano tutti i criteri contenuti nel R.D. n. 2180 del 1925
dallart. 1 allart. 11.
6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dallart.
8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte
dellUfficio Usi Civici, a seconda la gravità degli errori commessi
dallistruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione
delle operazioni. Lomologazione avviene con deliberazione del Dirigente di
Settore.
7. Quando loperazione non sia stata omologata ed approvata per
vizio derivante dalloperazione stessa, limporto complessivo della parcella
sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero,
mentre per le vacazioni limporto potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo
secondo la gravità degli errori commessi dallagente o dal perito, a giudizio
dellufficio.
8. È, altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione fra
istruttori e periti delegati tecnici, ed i comuni interessati alle operazioni da
compiersi.
9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza
immediata dallincarico.
10. La liquidazione della parcella professionale potrà essere
liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi, dopo
lapprovazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle
operazioni eseguite.
11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni
sulle spese con autorizzazione dellufficio regionale usi civici, liquidate dal
Comune interessato. ]
(4) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 5Compiti dellistruttore. Spettanze.(5) [1. Listruttore è una figura di collaboratore non
necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano
allesercizio di una libera professione.
2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del R.D.
n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:
a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi
necessari per laccertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
b) per approntare tutti gli atti preparatori per la
liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare
i relativi progetti; c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti
allassegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale
lUfficio Usi Civici debba provvedere; d) per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro
impartita dalla Regione Puglia.
3. Il compenso spettante allistruttore può essere definito
prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato
tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dellincarico
assegnato.
4. Listruttore può essere liquidato a cottimo, ove si concordi
preventivamente con il responsabile dellUfficio regionale il compenso spettante
per lincarico da svolgere.
5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà
essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.
6. Il Comune potrà subordinare la liquidazione delle parcelle
ad operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento nelle casse
comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui
allincarico conferito allistruttore e/o al perito delegato tecnico.
7. Per quanto attiene ai compiti degli incaricati delle
operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione
dellincarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che
competono al perito delegato tecnico.
8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con
provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura solo dopo il versamento da
parte del Comune degli importi relativi.
9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dellUfficio
Usi Civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato allistruttore e/o
al perito delegato tecnico direttamente dal Comune.
10. Per lespletamento delle operazioni di verifica demaniale e
di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di
uso civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo
regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo
elenco. ]
(5) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 6Aggiornamento dellelenco.(6) [1. Definito lElenco regionale, ogni esperto della materia può
in qualsiasi momento chiedere liscrizione nello stesso elenco esibendo la
medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in
sede di costituzione.
2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente
articolo 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine listanza si
intende accolta. ]
(6) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 7Corsi di perfezionamento ed aggiornamento.(7) [1. La Regione, per mezzo del Settore competente può organizzare corsi di
preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti delegati
tecnici per lespletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; ed,
inoltre, promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il
rispetto e la partecipazione dei cittadini per la tutela dei demani civici. ]
(7) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 8Incarichi collegiali.(8) [1. Lincarico per lespletamento delle operazioni demaniali può
essere compiuto collegialmente tra più professionisti; in questo caso il
compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo
professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri
componenti il collegio; salvo che nellatto di conferimento dellincarico sia
disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero
lincarico affidato.
2. Il Comune può richiedere lincarico collegiale a più esperti
con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto
allElenco, si vuole affiancare un istruttore e/o altra figura professionale
di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrativo,
urbanistica e/o scienze forestali. ]
(8) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 9Doveri dellIstruttore e del Perito Delegato Tecnico.(9) [1. LIstruttore e/o il Perito Delegato Tecnico nominato dalla
Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde
solo alla Regione; egli ha il dovere di informare lUfficio Usi Civici di ogni
difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha lobbligo di
segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le
operazioni di sistemazione demaniale.
2. LIstruttore e/o il Perito Delegato Tecnico collabora con il
Comune, ma nellesercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel
supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.
3. Loperato dellIstruttore e/o il Perito Delegato Tecnico
deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialità e garanzia dei diritti
di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle
popolazioni sulle terre civiche. ]
(9) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 10Garanzia di imparzialità.(10) [1. La Regione nellaffidamento degli incarichi a istruttori e/o periti delegati
tecnici, per quanto possibile, dovrà evitare di incaricare tecnici residenti
nello stesso Comune, tanto a garanzia di assoluta imparzialità nel compimento
delle operazioni peritali. ]
(10) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 11Reintegra.(11) [1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni di sistemazione
demaniale opera nellassoluto rispetto della legge, provvede a liquidare gli usi
civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la reintegra al patrimonio
collettivo delle parti di territorio quando il possesso da parte dei privati non
risulti legittimo. ]
(11) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 12Durata dellincarico peritale.(12) [1. Lincarico affidato al perito delegato tecnico si conclude
con lapprovazione del progetto di sistemazione demaniale che avviene con
Delibera della Giunta regionale e omologazione successiva, da parte del
Commissariato agli Usi Civici di Bari, nel caso di legittimazione.
2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi
successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura
catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione,
legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione
agro-silvopastorali ove già autorizzati dalla Regione.
3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la
alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali
si concludono solo dopo che tutti i possessori per la intera superficie
abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito
delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al
demanio civico.]
(12) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 13Verifica dei diritti.(13) [1. È compito del perito delegato tecnico segnalare alla Regione
e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e
ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.
2. (annullato). ]
(13) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 14Gestione dei Beni.(14) [1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il Comune nella redazione del ruolo
delle rendite patrimoniali derivanti dalluso dei privati delle terre civiche.
La rendita sarà determinata ai sensi dellart. 2,
comma 4, della legge
regionale n. 7/1998 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di
posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni. ]
(14) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
Art. 15Individuazione degli atti di gestione.(15) [1. Ai sensi della L.R.
n. 7/1997 e deliberazioni della Giunta regionale, che dettano le direttive
di separazione dellattività di direzione politica da quella di gestione
amministrativa, competono alla Giunta regionale gi atti autorizzativi le
sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni al mutamento di destinazione di uso dei
beni del Demanio Civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di
regolamento, di programmazione e di indirizzo. 2. Sono di competenza del Dirigente del Settore le attività
inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui allart. 2,
comma 3, 4 e 5 della L.R.
n. 7/1998, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti le
espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.]
(15) Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
ALLEGATI L. 8 luglio 1980, n. 319 L.16 giugno 1927, n. 1766 R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
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