Anno 1984
Numero 2
Data 07/12/1984
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 14 dicembre 1984, n. 132.
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Regolamento Regionale 7 dicembre 1984, n. 2

Modifica per il funzionamento del Comitato regionale e dei relativi sottocomitati di cui all'art. 6 della l.r. 1° febbraio 1982, n. 7.



Art. 1


Il Comitato regionale formato dai rappresentanti delle Unioni regionali dei produttori agricoli e i relativi sottocomitati per settore produttivo omogeneo, costituiti a norma dellart. 6 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7, hanno sede presso lAssessorato regionale allAgricoltura. 




Art. 2


Sono individuati i seguenti settori produttivi omogenei, a cui corrispondono altrettanti sottocomitati:

1) settore zootecnia : carne, latte e prodotti lattiero-caseari, uova;

2) settore cereali: frumento duro, frumento tenero;

3) settore patata: comune o primaticcia;

4) settore tabacco;

5) settore olio;

6) settore vino da tavola e D.O.C.;

7) settore piante vive e floricoltura;

8) settore mielicolo.

Di ogni sottocomitato fanno parte i rappresentanti delle Unioni del corrispondente settore produttivo.

Il sottocomitato viene convocato ad iniziativa del Presidente del Comitato o a richiesta motivata di un componente.

Il sottocomitato si riunisce almeno urna volta ogni trimestre.

Per le convocazioni si applicano le procedure previste dal successivo art. 6.

Alle riunioni dei sottocomitati partecipano anche il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Comitato. 




Art. 3


Alle riunioni del Comitato regionale per esprimere il parere sugli atti e sulle iniziative regionali, di programmazione agro-alimentare partecipano, con voto consultivo, anche i rappresentanti delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli, bieticoli e dellAssociazione regionale Allevatori operanti nella Regione e giuridicamente riconosciute.

La legittimazione alla rappresentanza di cui al comma precedente è accertata dal Presidente del Comitato. 




Art. 4


Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Comitato regionale sono eletti tra i rappresentanti Delle Unioni.

Risulteranno eletti i candidati che riporteranno, nella prima votazione, i 3/4 dei voti dei presenti e, nelle successive; la maggioranza assoluta dei voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e impedimento.

Il Segretario svolge Funzioni amministrative ed è coadiuvato da un funzionario di 7°o 8° livello, in servizio presso lAssessorato regionale allAgricoltura.




Art. 5


I componenti del Comitato regionale decadono dalla carica qualora venga revocato il riconoscimento allUnione in rappresentanza della quale sono stati designati; o nel caso in cui vi sia motivata richiesta da parte dellOrganismo che li ha designati.

La decadenza o la sostituzione dei componenti è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, notificato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 




Art. 6


Il Comitato regionale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

La convocazione può avvenire:

a) per iniziativa del Presidente;

b) a richiesta motivata dei rappresentanti di almeno una Unione regionale;

c) a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore regionale allagricoltura.

Nei casi contemplati dalle lettere b) e c), il Presidente, deve disporre la convocazione del Comitato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni sono comunicate ai componenti il Comitato, mediante lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta telegraficamente, con avviso non inferiore a 3 giorni.

Lavviso di convocazione deve indicare il giorno, lora, il luogo della riunione e gli argomenti posti allordine del giorno. 




Art. 7


Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto deliberativo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo.

Non sono ammesse deleghe nemmeno tra i rappresentanti della stessa Unione.

Le votazioni sono palesi. Sono ammesse votazioni a scrutinio segreto quando vi sia la richiesta di almeno 1/5 dei componenti con voto deliberativo presenti alla riunione. 




Art. 8


Il Presidente, sentito il Comitato, può richiedere la partecipazione alla riunione di esperti esterni qualora allordine del giorno vi siano argomenti che rivestano particolare importanza nel quadro della produzione agricola regionale.  




Art. 9


Per ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale, nel quale deve essere riportato, oltre agli argomenti allordine del giorno, i nominativi dei presenti, il sunto della discussione, i pareri e le deliberazioni adottate, la maggioranza con la quale sono state adottate. Nel caso in cui i pareri e le deliberazioni non siano state adottate ad unanimità dei voti contrari e delle astensioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato. Esso deve essere letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva. Copia del verbale viene consegnata ai componenti il Comitato e allAssessore regionale allAgricoltura. 




Art. 10


Le spese di funzionamento del Comitato sono prelevate da un fondo costituito da contributi versati dalle Unioni regionali rappresentate, proporzionalmente ai componenti delle stesse presenti nel Comitato.

Il rimborso per i componenti il Comitato sono a carico delle rispettive Unioni regionali, previa attestazione della partecipazione rilasciata dalla Segreteria del Comitato. 




Art. 11


Per il funzionamento del Comitato regionale provvisorio, di cui allultimo comma dellart. 8 della legge regionale n. 7/1982, e fino al momento della costituzione del Comitato regionale definitivo, le spese per il funzionamento sono a carico della Regione con imputazione al Cap. 00202 del bilancio regionale:

Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei allAmministrazione regionale. L.R. n. 29/1974, L.R. n. 27/1975, L.R. n. 15/1978 - Art. 11 L.R. n. 68/1980, L.R. n. 7/1982 e legge n. 203/1982 - S.O., per gli anni 1984 e seguenti, e, comunque, fino alla costituzione del Comitato regionale definitivo.