Legge Regionale 19 marzo 2004, n. 4 Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale pugliese
Art. 1(Finalità) 1. Il Consiglio regionale della Puglia promuove la costituzione della Fondazione del Consiglio regionale.
2. La Fondazione opera senza fini di lucro in tutti i settori di attività del Consiglio regionale e in particolare: a) promuove convegni, seminari, mostre e assegna borse di studio; b) sviluppa rapporti di collaborazione con istituti universitari di ricerca e culturali operanti nel territorio regionale, nazionale ed estero; c) cura la realizzazione, pubblicazione e divulgazione di testi inerenti gli atti più significativi del Consiglio regionale soprattutto valorizzando la memoria storica dellistituzione e cura larchivio storico del Consiglio; d) svolge ogni altra iniziativa a essa affidata dagli organi istituzionali della Regione Puglia.
Art. 2(Patrimonio) 1. Il patrimonio della
Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione
iniziale di euro 50 mila;
b) da contributi di enti
e privati destinati espressamente allincremento del
patrimonio;
c) dalle somme che il
Comitato esecutivo della Fondazione destinerà espressamente a incremento del
patrimonio prelevato dagli introiti
derivanti dalle attività.
Art. 3(Entrate) 1. Le entrate di cui dispone la Fondazione per lo svolgimento delle attività di
istituto sono costituite: a) dai redditi derivanti dal proprio
patrimonio; b) dai contributi e dalle elargizioni che a
essa pervengono e che non siano destinate allincremento del
patrimonio; c) da un contributo obbligatorio ritenuto
mensilmente dufficio ai Consiglieri regionali in carica, nella misura
determinata dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, in percentuale
comunque non superiore all1 per cento della loro indennità lorda di mandato
mensilmente percepita; d) dallo stanziamento annuale previsto nel
bilancio regionale, nella misura massima di euro 50 mila;
e) dai proventi derivanti delle attività
svolte.
Art. 4(Organi) 1. Sono organi della Fondazione: a) lAssemblea generale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
revisori.
Art. 5(Assemblea generale) 1. Lassemblea generale è composta dal Presidente della Fondazione, che la convoca e la presiede, e da otto cittadini pugliesi che siano stati Consiglieri regionali, di cui cinque designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, nonché dal Presidente dellAssociazione Consiglieri o suo delegato.
Art. 6(Comitato esecutivo) 1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e lo convoca, e da tre membri eletti dallAssemblea, di cui almeno uno in rappresentanza dei Gruppi consiliari di minoranza.
Art. 7(Presidente) 1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio regionale della legislatura precedente.
2. In caso di rinuncia o di impedimento permanente, il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente del Consiglio regionale, che lo sceglie tra i Consiglieri regionali della legislatura in corso o di quelle precedenti.
Art. 8(Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori svolge compiti di controllo della gestione della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da due componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, dintesa con il Presidente della Fondazione, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art. 9(Durata delle
cariche) 1. Le cariche di Presidente della Fondazione, di componente dellAssemblea e del Comitato esecutivo, di Presidente e componente il Collegio dei revisori durano lintera legislatura, cessano con il termine della stessa e non possono essere rinnovate.
Art. 10(Retribuzioni) 1. I componenti dellAssemblea generale e del Comitato esecutivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte.
2. Il Comitato esecutivo determina la misura del rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, che non spetta, comunque, ai componenti che sono Consiglieri regionali in carica.
Art. 111. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lUfficio di Presidenza del Consiglio approva lo Statuto della
Fondazione, che stabilisce, tra laltro, funzioni, compiti, attribuzioni e
incompatibilità degli organi di cui allarticolo 4, lettere a), b), c), d). 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lUfficio di Presidenza del Consiglio approva lo Statuto della Fondazione, che stabilisce, tra laltro, funzioni, compiti, attribuzioni e incompatibilità degli organi di cui allarticolo 4, lettere a), b), c), d).
Art. 12(Costituzione) 1. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione e adottare i provvedimenti applicativi della presente legge.
Art. 13(Norme transitorie) 1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare la Fondazione di sede, servizi e personale regionale e assegna un contributo finanziario quale dotazione iniziale e per i costi necessari per linizio dellattività.
2. Sino al termine della legislatura in corso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale svolge le funzioni dellAssemblea generale e del Comitato esecutivo di cui agli articoli 5 e 6 esercitando unicamente compiti di ordinaria amministrazione.
3. Contestualmente allelezione del Presidente del Consiglio regionale dellottava legislatura, il Presidente del Consiglio uscente assume i poteri di Presidente della Fondazione e provvede a porre in essere gli adempimenti per la costituzione dellAssemblea generale, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.
Art. 14(Norme finanziarie) 1. Lesercizio finanziario della Fondazione coincide con linizio e la fine di ciascun anno solare.
2. Gli oneri per la dotazione di cui allarticolo 2, comma 1, lett a), sono a carico del bilancio regionale.
3. Per lesercizio finanziario 2004, gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge graveranno sullo stanziamento di competenza del capitolo 1070/2004 U.P.B. 1.1.1.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
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