Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 18 Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche
Art. 1(Finalità) l. La Regione promuove ogni iniziativa idonea a perseguire lobiettivo di
ridurre i rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le
sue manifestazioni e circostanze e a garantire la sicurezza nei trasporti quale
valore primario che concorre a determinare la qualità della vita.
Art. 2(Programmazione) 1. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del
trasporto delle persone e delle merci allobiettivo della sicurezza degli utenti
in coerenza con gli indirizzi dei Piano nazionale della sicurezza stradale, del
Piano regionale dei trasporti e successivi aggiornamenti, dei Piani provinciali
dei trasporti di bacino e dei Piani urbani della mobilità, ove
esistenti.
2. In conformità agli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e gli
indirizzi per lattuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il
loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia,
anche ai fini del migliore uso delle risorse disponibili. La Giunta regionale
incentiva inoltre lutilizzo dei mezzi più sicuri e meno
inquinanti.
Art. 3(Interventi) l. La Regione per lattuazione della presente legge promuove interventi
finalizzati, prioritariamente, a elevare i livelli di sicurezza della rete
stradale pugliese, svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento tra i diversi
enti preposti alla gestione delle infrastrutture ricadenti nel territorio
regionale e favorendo la partecipazione delle loro risorse professionali e
finanziarie.
2. Gli interventi sono
finalizzati:
a) a ridurre il numero e gli effetti
degli incidenti stradali;
b) a migliorare le condizioni di
percorribilità delle infrastrutture già esistenti;
c) a coinvolgere tutte le amministrazioni
competenti in materia di sicurezza stradale e gli organismi pubblici o privati
di comprovata esperienza che possono contribuire al suo
miglioramento;
d) a promuovere iniziative di carattere
informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza
stradale.
Art. 4(Contenuto degli interventi) l. Al fine di realizzare gli interventi di cui allarticolo 3, la Regione
promuove iniziative aventi per oggetto:
a)
lattivazione di meccanismi di coordinamento e concertazione fra Regione, enti
locali, enti gestori delle reti e dei servizi di trasporto, altri soggetti,
pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati ai temi della
sicurezza e della mobilità sostenibile;
b) la conoscenza dello stato delle
infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle caratteristiche
del traffico e i principali fattori di rischio;
c) la predisposizione di sistemi
informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza e
di salvaguardia dellambiente;
d) la progettazione e la realizzazione di
sistemi di controllo integrati sullefficienza delle infrastrutture e sul
comportamento dellutenza;
e) lazione di prevenzione, controllo e
repressione, attraverso un rafforzamento delle strutture preposte al governo
della sicurezza stradale;
f) lazione sanitaria, sia sotto il
profilo della prevenzione, sia con riferimento alla natura e alla tempestività
del primo e del pronto soccorso;
g) la realizzazione dinterventi volti al
miglioramento dei livelli di sicurezza delle
infrastrutture;
h) iniziative di carattere informativo,
educativo e formativo rivolte a cittadini, imprese, tecnici e decisori
finalizzati alla sicurezza stradale e allimpiego di mezzi
appropriati;
i) la formazione di consulte locali
(comunali e/o provinciali) a carattere intersettoriale (trasporti,
infrastrutture, sanità, affari sociali, formazione, ecc.) con larga
partecipazione del sistema locale delle rappresentanze
sociali.
Art. 5(Soggetti competenti a realizzare gli interventi) l. La Regione può realizzare gli interventi di cui alla presente legge in forma
diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di
comprovata esperienza in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture
trasportistiche, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali o
con altri organi preposti alla gestione del traffico.
2. Agli interventi non realizzati con le
modalità di cui al comma 1 la Regione concorre nella misura massima del 50 per
cento della spesa effettivamente sostenuta dai soggetti
attuatori.
Art. 6(Consulta e Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza
stradale) 3. La Consulta si compone dei seguenti membri: a) lAssessore regionale ai trasporti, con funzioni di Presidente; b) gli Assessori provinciali ai trasporti o loro delegati; c) gli Assessori ai trasporti dei Comuni capoluogo o loro delegati; d) un rappresentante dellAssociazione nazionale Comuni dItalia (ANCI); e) il Dirigente del Settore trasporti o suo delegato; f) il Direttore dell’Agenzia regionale della mobilità o suo delegato.(1) Alla Consulta partecipano di diritto i Prefetti o loro delegati. La Consulta è aperta, a domanda, alla partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia di mobilità e sicurezza stradale, nonché delle parti sociali, delle imprese, degli utenti della strada di volta in volta interessati agli specifici temi settoriali affrontati dalla Consulta. 4. All’Agenzia regionale per la mobilità (AREM), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono demandati i compiti del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (CReMSS) come di seguito elencati: a) avviare una strategia multisettoriale che conduca all’integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale; b) proporre alla Consulta di cui al comma 1 e alla Regione le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti; c) proporre alla Regione programmi operativi per l’assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull’incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta; d) migliorare le conoscenze sullo stato dell’incidentalità; e) proporre alla Regione interventi mirati all’eliminazione degli elementi di rischio delle infrastrutture stradali; f) predisporre un programma operativo per la raccolta e l’elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati; g) relazionare periodicamente alla Regione e alla Consulta regionale sull’attività svolta; h) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati: i) altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta regionale in materia di sicurezza stradale.(2) 5.[La dotazione organica del personale del Centro
regionale di monitoraggio è definita dalla Giunta regionale su proposta
dellAssessore ai trasporti] (3) 6.[Il Centro regionale di monitoraggio si avvale
di un Comitato tecnico che è composto da diciotto componenti così individuati:
a) due funzionari degli Assessorati regionali competenti in
materia;
b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e Comune
capoluogo;
c) tre consulenti esterni esperti e tecnici del settore;
d) tre rappresentanti, designati da ciascun ente e/o
associazione partecipanti alla Consulta, di comprovata esperienza in materia di
educazione stradale e di sicurezza dei trasporti.
Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei funzionari
regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato.
Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede la Giunta regionale, che ne
stabilisce i compensi].(4)
(1) Lettera così sostituita dalla l.r. 10/2009, art. 23 (2) Comma così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 23 (3) Comma abrogato dalla l.r. 10/2009, art. 23 (4) Comma abrogato dalla l.r. 10/2009, art. 23
Art. 7(Spese ammissibili a
contributo) 1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere
contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai
soggetti attuatori degli interventi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione, studi
di fattibilità e di gare;
b) realizzazione di sistemi di gestione
automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione dinterventi sulle
infrastrutture stradali e trasportistiche idonei a regolare la velocità,
migliorare la funzionalità dellinfrastruttura e specializzarne lutilizzo in
funzione delle diverse componenti del traffico;
d) realizzazione dinterventi sulle altre
infrastrutture comunque finalizzati alla sicurezza
stradale;
e) eventuali spese di esercizio da
sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b),
in misura non superiore, complessivamente, al 50 per cento delle spese
effettivamente sostenute;
f) iniziative volte alleducazione, alla
formazione e allinformazione dellutenza stradale anche destinate a particolari
categorie sociali, quali studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e
simili;
g) servizi di consulenza e assistenza
tecnica;
h) attività di monitoraggio e controllo
dei risultati delle azioni poste in essere.
Art. 8(Modalità per lerogazione dei contributi) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli
strumenti di pianificazione indicati dallarticolo 2, la Giunta regionale
stabilisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei
progetti e le modalità dei procedimenti istruttori.
2. Nel caso che lindividuazione degli
interventi avvenga tramite una procedura concertativa con i soggetti attuatori,
la concessione dei contributi sarà regolata da un apposito Accordo di programma
approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Dirigente del Settore trasporti
della Regione provvede, con proprio atto, alla concessione dei contributi sulla
base dei criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9(Forme di collaborazione nella realizzazione degli
interventi) 1. La Regione, per lattuazione degli interventi di cui alla presente legge,
promuove alloccorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate,
accordi di programma.
2. La Regione promuove
altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che
privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge,
per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che
impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione
stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso a un procedimento
amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, lautorità
competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una Conferenza di servizi ai sensi
e per gli effetti di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 10(Liquidazione dei contributi) 1. Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del settore trasporti
della Regione, previa presentazione dei titoli giustificativi delle spese
sostenute dai soggetti attuatori degli interventi.
2. Il beneficiario del contributo decade
dal beneficio qualora gli interventi ammessi a contributo non vengano eseguiti e
completati con le modalità ed entro i termini indicati nel provvedimento di
assegnazione del contributo.
Art. 11(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge per lesercizio
2004 si fa fronte mediante listituzione di:
a) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato
Spese per lattuazione degli interventi regionali in materia di sicurezza
stradale e di infrastrutture trasportistiche, articolo 7, legge regionale n. del
dotato di uno stanziamento di euro 10 mila, in termini di competenza e cassa,
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
552038 (u.p.b. 8.1.3) del bilancio di previsione 2004;
b) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato
Spese per i1 funzionamento della Consulta e del Centro regionale di
monitoraggio per la sicurezza stradale e delle infrastrutture trasportistiche,
articolo 6 legge regionale n.18 del 25/10/2004, dotato di uno stanziamento di
euro 5 mila, in termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di
pari importo dello stanziamento del capitolo 2020 (u.p.b. 2.2.2) del bilancio di
previsione 2004.
2. Per gli esercizi successivi si
provvederà in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
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