Anno 2005
Numero 12
Data 18/03/2005
Abrogato No
Materia Industria;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
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Regolamento Regionale 18 marzo 2005, n. 12

L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva - attività commerciali



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE




- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto lart. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 Statuto della Regione Puglia.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 192 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:




Art. 1

(Oggetto e finalità)



1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire lobiettivo di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale, la crescita delle imprese commerciali aumentandone la competitività con la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo anche attraverso linnovazione tecnologica e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale.


2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato comune e non soggetti allobbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.


3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per lattivazione delle risorse finanziarie degli interventi finalizzati allampliamento della base produttiva per il settore delle attività commerciali previsti dal Programma Operativo per lutilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 - 2006.


4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive nel settore delle attività commerciali conferiti dallo Stato alla Regione e lamministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dellarticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).


5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.





Art. 2

(Dotazione finanziaria)




1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, Sistemi locali di sviluppo, e dal Fondo Unico Regionale.





Art. 3

(Condizioni e modalità di accesso)




1. Ai fini dellattuazione del regime daiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda daccesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.


3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria




Art. 4

(Soggetti beneficiari)



1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività commerciali.


2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate.

3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.


4. Le imprese sono quelle che esercitano lattività commerciale ai sensi della L.R. 11/03 e che esercitano lattività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali e riviste.


5. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare lagevolazione a specifiche attività commerciali.





Art. 5

(Localizzazione)




1. I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.





Art. 6

(Interventi ammissibili)




1. Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, trasferimento di impianti esistenti.


2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.


3. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dallimpresa ed indicati nella domanda di agevolazione.


4. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.


5. Linvestimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.


6. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica o in conformità alla stessa.



7. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.


8. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dallammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

-       La trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista dal bando;

-       Spedizione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;

-       Lincompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei                requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

-       La non conformità degli elementi risultanti dalla domanda e la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni            previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

-       Lutilizzo di modulistica non conforme a quella pubblicata con il bando.





Art. 7

(Spese ammissibili)




1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.


2. Possono essere ammesse le seguenti spese:

a)      studi e progettazioni;

b)     macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari allattività amministrativa                         dellimpresa;

c)      mezzi mobili non targati, strettamente necessari alla gestione delle attività purché dimensionati alla effettiva                            produzione,   identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dellunità oggetto delle agevolazioni;

d)     programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa;

e)      brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati                  esclusivamente per liniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni;

f)      opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali.


3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni o limiti in percentuale di particolari tipologie di spese.





Art. 8

(Modalità istruttoria di valutazione e selezione dei progetti)




La procedura di selezione delle proposte fa riferimento ad uno schema di valutazione basato- in accordo con i criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno - su una serie di indicatori che definiscono le caratteristiche rilevanti di queste e che, unitamente alle risultanze delle istruttorie, ne consentono la collocazione in una graduatoria di merito.


Gli indicatori vengono ricavati dalle informazioni contenute nelle proposte con riferimento a quanto richiesto per la presentazione delle stesse e sono articolati in categorie ed espressi dai seguenti criteri di selezione:

A)   Diffusione dellinnovazione tecnologica;

B)   Qualificazione della superficie di vendita;

C)   Tutela dellambiente e delle risorse naturali;

D)   Valorizzazione dei centri storici;

E)  Prevalente gestione femminile.


I singoli bandi prevedranno i valori dei singoli indicatori e le eventuali maggiorazioni.





Art. 9

(Tipologie di aiuto)




1. Le finalità di cui allarticolo 1 e gli interventi ammissibili di cui allarticolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

a)      contributo in c/impianti;

b)     contributo in c/esercizio;

c)      contributo in c/interessi.


2. Lintensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. Lintensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.





Art. 10

(Valutazione e selezione dei progetti)



1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.


2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).


3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché lerogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime daiuto. Le procedure di selezione devono prevedere lammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dellambiente.


5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.





Art. 11

(Concessione dei contributi)



1. Della concessione del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.


2. I Bandi possono prevedere lerogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.


3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in ununica soluzione.


4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.


5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nellambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.





Art. 12

(Monitoraggio dei progetti)




1. Dopo lultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, limpresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante leffettuazione delle spese stesse.


2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quantaltro necessario.


3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dellarticolo 9 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché lammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.


4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sullavvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti lavvenuto pagamento, devono essere tenuti dallimpresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.





Art. 13

(Cumulo e revoche)


1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.


2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:

  • nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di   sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al       lavoro dei disabili);
  • qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dalluso previsto le      immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dellagevolazione, prima di cinque  anni dalla data di entrata in funzione dellimpianto;
  • qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere           previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
  • qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.


3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
 

Riferimenti normativi

• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità

delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento

(CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento

(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del

regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;

legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;

legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.

Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”.


 

 



 






Disposizioni finali


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.