Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 16 Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno(1)
(1) Vedi anche la l.r. 10/2007, art. 36
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE - Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Vista la Delibera di
giunta Regionale n. 368 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Art. 1
In applicazione dellart. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, i posti letto di lungodegenza dei sottoelencati stabilimenti ospedalieri sono ridotti come di seguito indicato:
PL Lungodegenza Riduzione S.0 Barletta S.O Manfredonia S.O Triggiano S.O Lucera S.O Lecce – “Vito Fazzi” S.O Taranto – “S.S. Annunziata” S.O Grottaglie | Da 42 Da 54 Da 96 Da 98 Da 64 Da 64 Da 90 | A 32 A 32 A 80 A 48 A 32 A 32 A 74 | -10 -22 -16 -50 -32 -32 -16 | Totale | | | -178 |
Art. 2(Incremento di posti letto per riabilitazione)
I 178 posti letto di cui al precedente Art.1 sono riconvertiti, aumentandone la dotazione regionale, in letti di riabilitazione ed assegnati alle seguenti strutture e finalità: - n. 22 posti letto S.O. Perrino - struttura di riabilitazione di Ceglie Messapica; - n. 10 posti letto IRCCS E. Medea di Ostuni per riabilitazione soggetti in età evolutiva; - n. 146 posti letto per riconversione, in sede di accreditamento, di posti letto per acuti in case di cura private in posti letto di riabilitazione e lungodegenza, conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art.. 5.
Art. 3(Trasferimento di posti letto per lungodegenza per finalità sperimentali di integrazione ospedale - territorio)
Nel quadro di quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, ai fini di una sperimentazione di integrazione ospedale-territorio con lungodegenza riabilitativa, ambulatori territoriali e unità di degenza territoriale, nellambito del presidio ospedaliero Di Venere-Triggiano-Rutigliano n. 16 posti letto di lungodegenza dello stabilimento di Triggiano sono assegnati allo stabilimento di Rutigliano.
Art. 4(Rimodulazione di posti letto di riabilitazione nell Ente Ecclesiastico Ospedaliero C. Panico di Tricase)
I 40 posti letto di riabilitazione cardiologica e malattie dellapparato respiratorio dellEnte Ecclesiastico Panico di Tricase sono così ripartiti: - n. 10 posti letto di riabilitazione cardiologica; - n. 10 posti letto di riabilitazione Malattie dellapparato respiratorio; - n. 20 posti letto di Medicina fisica e riabilitativa.
Art. 5(Rimodulazione e qualificazione ai fini dellaccreditamento del fabbisogno di posti letto delle Case di Cura Private) (2)
[ Il fabbisogno di 2.605 posti letto fissato dal presente regolamento, comprensivo del 15% in eccesso e di quelli dellIRCCS Medea di Ostuni e della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, determinato per leffetto del combinato disposto dallart. 8 quater del D.Lgs.502/92. e dallart.9 della l.r. 19/03, è destinato allassicurazione del procedimento di accreditamento delle case di cura private. I posti letto disponibili ai fini dellaccreditamento definitivo delle case di cura private, ammontano a n.2.395,dotazione corrispondente al fabbisogno determinato al precedente comma 1, reso netto di quelli relativi alla Casa Divina Provvidenza di Bisceglie (180) e dallIRCCS Medea di Ostuni (30) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/92 ed allart. 2 del R.R. 16/05. I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla Legge Regionale 28.05.04 n.8 ed i relativi oneri non potranno in nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale. I posti letto n.2.395, di cui al comma 2, destinati allaccreditamento delle case di cura private, determinati come fabbisogno, anche in relazione al disposto dellart.9 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n.19/2003 sono ripartiti per disciplina e/o attività come nel prospetto di seguito riportato: Prospetto di ripartizione per disciplina e/o attività dei 2488 posti letto, di cui al comma 2 dell’art. 5 Discipline | Posti letto transitoriamente accreditati | Posti letto autorizzati | Totale P.l. (accr.+autor.) per disciplina | Fabbisogno | Medicina interna | 606 | 85 | 691 | 291 | Chirurgia generale | 288 | 84 | 372 | 191 | Ortopedia e traumatologia | 95 | 56 | 151 | 221 | Endocrinologia | - | - | 0 | 20 | Ginecologia e ostetricia | 230 | 38 | 268 | 226 | Pediatria | 20 | - | 20 | - | Cardiologia | 64 | 30 | 94 | 142 | Malattie dell’apparato respiratorio | 15 | 15 | 30 | 38 | Nefrologia | - | - | 0 | 10 | Psichiatria | 70 | - | 70 | 70 | Gastroentorologia | 15 | - | 15 | 20 | Geriatria | 225 | 15 | 240 | 75 | Neurologia | 25 | - | 25 | 30 | Oftalmologia | 15 | 40 | 55 | 20 | Otorinolaringoiatria | 50 | - | 50 | 20 | Urologia | 20 | 29 | 49 | 10 | Cardiochirurgia | 45 | 50 | 95 | 113 | Chirurgia maxillo-facciale | - | 10 | 10 | 30 | Chirurgia plastica e ricostruttiva | - | - | 0 | - | Chirurgia toracica | - | - | 0 | 10 | Chirurgia vascolare | 15 | - | 15 | 44 | Chirurgia pediatrica | - | 10 | 10 | 10 | Dermatologia e venerologia | - | - | 0 | - | Neurochirurgia | - | 20 | 20 | 60 | Neuropsichiatria infantile | - | - | 0 | - | Oncologia | 10 | 25 | 35 | 40 | Lungodegenza | 15 | 75 | 90 | - | Neonatologia | 10 | - | 10 | - | Rianimazione | - | 32 | 32 | 83 | UTIC | - | 16 | 16 | 47 | Medicina fisica e ribilitativa | 107 | 433 | 540 | 466 | Riabilitazione cardiologia | - | 79 | 79 | 104 | Riabilitazione respiratoria | - | 28 | 28 | 32 | DS Polispecialistico | - | - | 0 | 65 | DH | - | 10 | 10 | - | Altri P.L. autorizzati | 2 | 7 | 9 | - | | 1.942 | 1.187 | 3.129 | 2.488 | | Totale PL accreditati | Totale PL autorizzari | Totale P.L. (accr.+autor.) Generale | Totale fabbisogno | Note: 1) Lelenco delle discipline, conforme alle denominazioni previste dal D.M. del 1998, accorpa le discipline che nel tempo hanno cambiato denominazione. 2) La disciplina di rianimazione comprende i posti letto di terapia intensiva cardiochirurgica e i posti letto di rianimazione neurologica.
3) La disciplina di endocrinologia comprende i posti letto di malattie metaboliche e diabetologia ]
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 1, Reg.
4 ottobre 2006, n. 15. Il testo originario era così
formulato: «Art. 5. Rimodulazione e qualificazione ai fini dell'accreditamento
del fabbisogno di posti letto delle Case di Cura Private.
1.
l fabbisogno di
2.698 posti letto fissato dal presente regolamento, comprensivo di 352 posti
letto in eccesso determinati per l’effetto del combinato disposto dall’articolo
8-quater del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 9 della legge regionale n.
19/03, è destinato all’assicurazione del procedimento di accreditamento delle
case di cura private. 2. I posti letto
disponibili ai fini dell’accreditamento definitivo delle case di cura private,
comprensivi dei 352 posti letto in eccesso e dei 48 p.l. delle strutture
autorizzate che erogano prestazioni in regime di indiretta, ammontano a n.
2.488, dotazione corrispondente al fabbisogno determinato al precedente comma 1,
reso netto di quelli relativi alla Casa Divina Provvidenza ( 180 ) e all’IRCCS
Medea ( 30 ) di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1087/02 ed al
precedente art. 2. 3. I posti letto
delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno, si intendono
soppressi, esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla Legge
regionale 28.5.2004, n. 8 ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso,
essere posti a carico del servizio sanitario regionale.
4. I 2.488 posti
letto, di cui al comma 2, destinati all’accreditamento delle case di cura
private, determinati come fabbisogno, anche per l’accreditamento in eccesso,
sono ripartiti per disciplina e/o attività come nel prospetto di seguito
riportato: Prospetto di ripartizione per disciplina e/o attività dei 2.488
posti letto, di cui al comma 2) dell’articolo 5)..(si omette il prospetto che
segue)>>
Art. 6
Ai fini del provvedimento relativo al rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione delle strutture sanitarie di cui allart. 3 della L.R. 28 maggio 2004, n.8 nonché ai fini dellaccreditamento istituzionale i parametri di ripartizione del fabbisogno dei p.l. sono quelli contenuti nelle schede relative alle pre-intese con le strutture private, approvate dalla Giunta Regionale.
Disposizioni finali
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
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