Legge Regionale 30 dicembre 2005, n. 20 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia"
TITOLO 1DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1(Spesa a carattere
pluriennale) 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.
Art. 2(Finanziamento spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale) 1. Gli stanziamenti di bilancio previsti nei capitoli iscritti nellunità
previsionale di base 7.1.1. - Settore sistema integrato servizi sociali - per
complessivi euro 26.175.352,83 e nel capitolo 1121040 di cui allunità
previsionale di base 10.4.3. per la quota destinata al pagamento della sorte
capitale della rata di mutuo in maturazione 2006 per euro 25.476.312,93 a
seguito delle operazioni di consolidamento del debito in edilizia residenziale,
sono alimentati mediante parziale utilizzazione, per limporto complessivo di
euro 51.651.665,76, delle economie vincolate provenienti dallesercizio 2001 sul
capitolo 491037.
2. Il Fondo per la
reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene ridotto
del complessivo importo di cui al comma 1 di euro 51.651.665,76.
Art. 3(Utilizzazione fondi ecotassa) 1. Per lannualità 2006 i fondi relativi allecotassa iscritti nel capitolo di
spesa 611087 provenienti dalla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, ai
sensi dellarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), sono destinati a programmi di
sviluppo dei servizi di raccolta differenziata. Detti fondi sono trasferiti alle
Province, che li assegnano agli Ambiti territoriali ottimali definendo criteri
incentivanti ed elementi di premialità.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4(Criteri di assunzione di personale) 1. La normativa regionale riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa. 2. Alle Aziende sanitarie è fatto obbligo di dare attuazione alla legge 20 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica). 3. Le Aziende sanitarie sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purchè la spesa annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 752. (3) 4. Le Aziende sanitarie riservano il 50 per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle categorie di personale per laccesso ai quali è richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni, nella stessa o in altra Azienda sanitaria, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando e che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni. Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolte nella forma di una prova didoneità, preceduta da una valutazione dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che tengano conto dellanzianità di iscrizione al collocamento e dellintero servizio prestato. (1) (2) 5. Nelle procedure di cui al comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale indicata unulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private. (4) 6. Con le modalità e i criteri di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private. 7. Allesito delle procedure di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori assunzioni ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 8. Allonere derivante dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.
(1) Comma così modificato dalla l.r. 26/2006, art. 28, comma 1. con il medesimo articolo è stato disposte che le disposizioni di cui al comma 4, primo periodo, si applicano successivamente all'espletamento dei concorsi riservati già banditi e che ulteriori disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dell'esternalizzazione dei servizi con potenziamento degli organici sono adottati all'interno della normativa organica sul precariato da adottarsi da parte della Regione. (2) Vedi anche la l.r. 39/2006, art. 10 (3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 marzo
2006, n. 279. (4) Vedi anche l'art. 10,
comma 2, l.r. 28 dicembre 2006, n.
39
Art. 5(Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL) 1. I termini previsti dallarticolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), per lemanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta amministrativa avviate nei confronti delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle Unità sanitarie locali, che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario, ovvero non risultano gravemente deficitarie, sono prorogati, a ogni effetto, al 31 maggio 2006.
3 bis 1. (5) Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nellipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta..
(5) La numerazione del presente comma (indicato
erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-ter) è stata così corretta
con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 26 gennaio 2006, n. 13.
Art. 6(Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie) 1. La Giunta regionale, con provvedimento formale, dispone in merito
allutilizzo dei risultati positivi di gestione delle Aziende sanitarie come
risultanti dai bilanci di esercizio.
2. Per lesercizio 2006,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello
Stato, la Giunta regionale, nelle more delladozione del documento di indirizzo
economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, allAgenzia regionale
sanitaria pugliese (ARES) e allAgenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario
regionale ai fini delladozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio
2006.
CAPO 2Disposizioni in materia di Agricoltura
Art. 7(Lotta alla Tristezza degli agrumi) 1. Al fine di provvedere al cofinanziamento del programma nazionale rivolto a
sostenere la lotta alla Tristezza degli agrumi viene stanziata, a valere sul
bilancio autonomo per lesercizio 2006, la somma di euro 500 mila mediante
iscrizione sul capitolo di spesa 111137 Contributo sulle spese di estirpazione
e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di
abbattimento.
2. La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, provvede a definire le linee di intervento e le relative
procedure.
CAPO 3Disposizioni in materia di Trasporto
Art. 8(Disposizioni relative allaumento di capitale sociale della Società
trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a.) 1. E autorizzata la partecipazione allaumento di capitale sociale della
Società trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a., per il mantenimento
dellattuale quota azionaria, mediante il conferimento in diritto di proprietà o
altro diritto reale e nei limiti delle somme occorrenti dellimmobile sito nel
Comune di San Cesareo di Lecce e distinto al NCEU - partita 1334 - foglio 1,
particella 120. 2. Al fine di sostenere le
spese derivanti dal conferimento dellimmobile di cui al precedente comma 1 è
istituito nuovo capitolo di spesa nellUnità previsionale di base 13.1.3, avente
la seguente declaratoria: Spese per conferimento immobile in conto aumento
capitale sociale alla Società trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a., con
uno stanziamento di euro 400 mila.
3. LAssessore ai trasporti
e vie di comunicazione è autorizzato ad adottare i provvedimenti derivanti
dallattuazione della presente norma sulla base delle procedure indicate dalla
Giunta regionale con apposito atto.
Art. 9(Modifica allarticolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18) (6) 1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dellarticolo 30
della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale), è elevato al 5,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di
servizio.
(6) Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 18/2002
Art. 10(Classificazione servizi minimi nellambito del trasporto urbano) 1. E facoltà della Regione, fino allapprovazione del Piano triennale dei
servizi, classificare servizi minimi, ai sensi dellarticolo 5,
comma 1, della
l.r. 18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a
totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui
allarticolo 19
della stessa
l.r. 18/2002. 2. Tale
facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli
insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i
servizi aggiuntivi da istituire con lobiettivo di realizzare livelli di
servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non
regolati da contratto di servizio.
3. Per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nellunità
previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente
declaratoria: Spesa per classificazione servizi minimi in attesa approvazione
piano triennale dei servizi, finanziato con uno stanziamento di euro 4,5
milioni.
4. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per
lattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
CAPO 4Disposizioni in materia di lavoro
Art. 11(Incentivazione alla trasformazione dellapprendistato) 1.
Al fine di integrare la dotazione finanziaria necessaria a dare attuazione
allarticolo 10
della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13
(Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), viene stanziata la
somma di euro 2 milioni mediante iscrizione sul capitolo di nuova istituzione
951000 nellunità previsionale di base 5.1.2.
Art. 12(Esodo del personale dellAgenzia regionale del lavoro) 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 58
della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004),
si applicano anche al personale dellAgenzia regionale per il lavoro di cui
allarticolo 55
della l.r. 1/2005.
TITOLO 3DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13(Finanziamento straordinario piano casa) 1. Al fine di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di
sostegno a privati, cooperative e imprese per il recupero di alloggi da dare in
locazione, alle famiglie per il recupero della prima casa, agli IACP per il
recupero di immobili residenziali nonché agli enti pubblici da destinare ai
programmi integrati di riqualificazione delle periferie, i residui di
stanziamenti provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
Anno
Formazione |
Capitolo |
Importo |
2003 |
491024 |
22.605,41 |
2004 |
491024 |
29.999,81 |
2002 |
491034 |
8.792.132,06 |
2003 |
491034 |
2.983.471,48 |
2002 |
491036 |
11.101.980,75 |
2003 |
491036 |
30.145.207,87 |
2004 |
491036 |
30.724.408,58 |
2002 |
491037 |
2.171.799,49 |
2003 |
491037 |
9.362.375,53 |
2004 |
491037 |
2.150.000,00 |
2003 |
492025 |
5.824.035,31 |
TOTALE |
103.308.016,29 |
confluiscono
nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzati
per le finalità indicate nel medesimo comma. 2. Le
economie vincolate provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
Anno
Formazione |
Capitolo |
Importo |
2000 |
491034 |
1.403.391,32 |
2000 |
491024 |
4.855.893,70 |
2001 |
491024 |
51.037,15 |
2001 |
491034 |
4.589.499,45 |
2001 |
491036 |
14.339.030,39 |
2001 |
491037 |
28.354.372,61 |
2001 |
492025 |
113.410,94 |
TOTALE |
53.706.635,56 | confluiscono nei capitoli di spesa di nuova
istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzate per le finalità indicate nel
medesimo comma.
3. In
relazione alle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, ammontanti a
complessivi euro 157.014.651,85, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa
dellUnità previsionale di base 3.1.2 Interventi regionali in materia di
edilizia residenziale, con indicazione delle somme assegnate a ciascuna
categoria di intervento:
-
Capitolo 411015 - Contributi a cooperative e imprese per la nuova costruzione e
il recupero di alloggi di edilizia convenzionata, destinati allaffitto e
alla vendita (7) |
Euro
27.000.000,00 |
- Capitolo
411020 Contributi in favore di privati per il recupero di alloggi da
destinare alla locazione e alle famiglie per il recupero della prima
casa |
Euro
10.014.651,85 |
- Capitolo
411025 Contributi agli enti pubblici per il recupero di alloggi da
destinare alla locazione |
Euro
10.000.000,00 |
- Capitolo
411030 Trasferimento fondi agli IACP per il recupero di immobili
residenziali |
Euro
63.000.000,00 |
- Capitolo
411035 Trasferimento fondi ai Comuni per la realizzazione dei Programmi
integrati di riqualificazione delle periferie |
Euro
32.000.000,00
|
- Capitolo
411192 Cofinanziamento regionale per il sostegno allaccesso alle
abitazioni di cui alla legge n. 431/98 |
Euro
15.000.000,00
|
Totale |
Euro
157.014.651,85 |
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento,
definisce criteri, modalità e procedure per lattuazione degli interventi di cui
al comma 3, attribuendo priorità agli interventi di recupero e riqualificazione
di tipo eco-compatibile rispetto alla nuova costruzione e favorendo
lintegrazione fra politiche abitative e politiche sociali. 5. Qualora
per una categoria di intervento i fondi non vengano utilizzati interamente, la
Giunta regionale può destinare i fondi inutilizzati ad altri interventi tra
quelli indicati al comma 4.
6. E
istituito, presso il Settore edilizia residenziale pubblica, lOsservatorio
della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori
regionali e lOsservatorio nazionale. Esso provvede alla raccolta di conoscenze
sistematiche sulla condizione abitativa, allanalisi delle situazioni di disagio
abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dellattuazione di programmi
riguardanti ledilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte
mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale.
7.
LOsservatorio della condizione abitativa ha anche compiti di diffusione di dati
e analisi per promuovere lo scambio e lintegrazione di conoscenze sulledilizia
sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali
e imprenditoriali.
8. Le
modalità e le procedure per il funzionamento dellOsservatorio della condizione
abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
(7) La denominazione del presente capitolo è stata così sostituita dall'art. 5, l.r. 12 ottobre 2009, n. 21. Il testo originario era così formulato: « - Capitolo 411015 "Contributi a cooperative ed imprese per costruzione alloggi di edilizia convenzionata"».
TITOLO 4DISPOSIZIONI VARIE
Art. 14(Piano straordinario assunzioni ARPA) (8) 1. Al fine di assicurare limmediata piena operatività delle strutture centrali
e territoriali dellARPA Puglia - è istituito un fondo per il finanziamento del
Piano straordinario delle assunzioni nellAgenzia stessa.
2. Gli
oneri di cui al comma 1 trovano copertura con lassegnazione aggiuntiva,
vincolata alla finalità del Piano straordinario delle assunzioni ARPA, di euro 3
milioni sul capitolo 581000 dellunità previsionale di base 14.1.2.
3. Il
Direttore generale dellARPA Puglia, entro il 31 marzo 2006, propone alla Giunta
regionale, che entro novanta giorni lapprova, il Piano straordinario delle
assunzioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture territoriali e del
mantenimento a regime delle funzioni oggi svolte dalle strutture centrali con
contratti a tempo determinato.
(8) Vedi la Delib.G.R. 21 novembre 2006, n. 1712
Art. 15(Modificazione della dotazione organica dellUfficio rapporti con le
Istituzioni dellUnione europea a Bruxelles) 1. Il comma 2 dellarticolo 4
della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione
al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000), è sostituito dal
seguente:
2. La
dotazione organica del personale dellUfficio è determinata con deliberazione di
Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità,
di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C
e uno alla categoria B..
Art. 16(Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17) 1. Allarticolo 15
(Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lintervento viene attuato
tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU).
Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di
cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per lesercizio 2006.;
b) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone
criteri, termini e modalità.. 1-bis
La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di
ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione
della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale
e scientifica in Italia e allestero, sostiene: a)
la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi
scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e
universitaria; b)
le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di
pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in
collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di
consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di
promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema
universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e
allinnovazione tecnologica anche in funzione dellinternazionalizzazione delle
attività stesse; c)
la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di
consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul
territorio regionale;
d)
gli oneri finalizzati a garantire lattuazione degli accordi di Programma-quadro
stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati
e altri soggetti istituzionali . (9)
(9) Comma aggiunto dall'art. 43,
comma 1, l.r. 19 luglio 2006, n.
22.
Art. 17(Redazione DRAG) 1. Al fine di provvedere alla redazione del Documento regionale di assetto
generale (DRAG) di cui allarticolo 4
della legge regionale 27 luglio
2001, n. 20
(Norme
generali di governo e uso del territorio) viene stanziata su apposito capitolo
di nuova istituzione 574010 dellunità previsionale di base 3.3.1 capitolo la
somma di euro 350 mila.
Art. 18(Abrogazione dellarticolo 73 della l.r. 1/2005) 1. Larticolo 73
della l.r. 1/2005, in materia di inquadramento di personale, è abrogato.
Art. 19(Integrazioni allarticolo 58 della l.r. 14/2004) (10) 1. I dipendenti degli EDISU, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e
delle Aziende di promozione turistica (APT) presenti sul territorio regionale
che hanno sottoscritto con lente di appartenenza la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro ai sensi dellarticolo 58
della l.r. 14/2004 e che sono
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui al comma 2 del
medesimo articolo 58
della l.r. 14/2004. 2. Listanza di cui al comma
1, diretta al legale rappresentante dellente, va presentata entro il termine di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lorgano di
governo dellente, entro il 20 gennaio 2006, esaminate le richieste, può
accogliere listanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando
unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale, che deve aver
comunque termine non oltre il 31 dicembre 2006, previa specifica sessione di
concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
3. Listanza di cui al comma 1 non può
essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età
entro il termine del 31 dicembre 2005.
4. Alle
unità di personale nei confronti delle quali gli organi degli enti dispongono la
proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste
dallarticolo 58,
commi 1 e 5, della l.r. 14/2004, maturate con lo stipendio di dicembre 2005.
5. Onde consentire lesercizio della
facoltà di cui al comma 1, la data della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro indicata nei contratti sottoscritti dai dipendenti degli enti regionali
EDISU, IACP e APT in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è fissata al 31 gennaio 2006.
6. In caso
di mancato accoglimento da parte degli organi di governo dellente entro il
termine indicato dal comma 2, listanza sintende respinta e, in tal caso, il
dipendente istante cessa dal servizio alla data del 31 gennaio 2006.
(10) Vedi anche la l.r. 7/2002, art. 28
Art. 20(Modifica allarticolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26) 1. Il comma 2 dellarticolo 2
della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in
materia di circoscrizioni comunali), è sostituito dal seguente:
2. Il provvedimento della
Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione
interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal
Consiglio comunale..
Art. 21(Integrazione allarticolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31) 1. Dopo il comma 1 ter dellarticolo 4
della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni
di carattere tributario), introdotto dallarticolo 6
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25, è aggiunto il seguente:
1 quater.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter
sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli
automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni
di volontariato iscritte nellelenco regionale delle Associazioni di
volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui allarticolo
5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale),
la cui destinazione, luso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta
di circolazione..
Art. 22(Modifica allarticolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3) 1. Allarticolo 5
della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme di
funzionamento dei Gruppi consiliari), modificato dallarticolo 2 della legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
3 bis.
LUfficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti..
Art. 23(Modifiche allarticolo 7 della l.r. 1/2005) 1. Dopo la lettera l) del comma 1 dellarticolo 7 (Anticipazioni al Cassiere
centrale) della l.r.
1/2005 sono aggiunte
le seguenti: 1 bis)
spese per traslochi e facchinaggio;
1 ter) spese per servizi di vigilanza e
custodia degli uffici regionali..
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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