Anno 2005
Numero 20
Data 30/12/2005
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 160 straord. del 30 dicembre 2005
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Legge Regionale 30 dicembre 2005, n. 20

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia"



TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 





Art. 1

(Spesa a carattere pluriennale) 


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 




Art. 2

(Finanziamento spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale)  


1. Gli stanziamenti di bilancio previsti nei capitoli iscritti nellunità previsionale di base 7.1.1. - Settore sistema integrato servizi sociali - per complessivi euro 26.175.352,83 e nel capitolo 1121040 di cui allunità previsionale di base 10.4.3. per la quota destinata al pagamento della sorte capitale della rata di mutuo in maturazione 2006 per euro 25.476.312,93 a seguito delle operazioni di consolidamento del debito in edilizia residenziale, sono alimentati mediante parziale utilizzazione, per limporto complessivo di euro 51.651.665,76, delle economie vincolate provenienti dallesercizio 2001 sul capitolo 491037.


2. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene ridotto del complessivo importo di cui al comma 1 di euro 51.651.665,76.  




Art. 3

(Utilizzazione fondi ecotassa) 


1. Per lannualità 2006 i fondi relativi allecotassa iscritti nel capitolo di spesa 611087 provenienti dalla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, ai sensi dellarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata. Detti fondi sono trasferiti alle Province, che li assegnano agli Ambiti territoriali ottimali definendo criteri incentivanti ed elementi di premialità. 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO 





CAPO 1

Disposizioni in materia sanitaria 





Art. 4

(Criteri di assunzione di personale) 


1. La normativa regionale riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa.


2. Alle Aziende sanitarie è fatto obbligo di dare attuazione alla legge 20 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica).


3. Le Aziende sanitarie sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purchè la spesa annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 752. (3) 


4. Le Aziende sanitarie riservano il 50 per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle categorie di personale per laccesso ai quali è richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni, nella stessa o in altra Azienda sanitaria, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando e che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni. Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolte nella forma di una prova didoneità, preceduta da una valutazione dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che tengano conto dellanzianità di iscrizione al collocamento e dellintero servizio prestato. (1)   (2) 


5. Nelle procedure di cui al comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale indicata unulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private. (4) 


6. Con le modalità e i criteri di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.

7. Allesito delle procedure di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori assunzioni ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


8. Allonere derivante dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.





(1) Comma così modificato dalla l.r. 26/2006, art. 28, comma 1. con il medesimo articolo è stato disposte che le disposizioni di cui al comma 4, primo periodo,  si applicano successivamente all'espletamento dei concorsi riservati già banditi e che ulteriori disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dell'esternalizzazione dei servizi con potenziamento degli organici sono adottati all'interno della normativa organica sul precariato da adottarsi da parte della Regione.
(2) Vedi anche la l.r. 39/2006, art. 10
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 279.
(4) Vedi anche l'art. 10, comma 2, l.r. 28 dicembre 2006, n. 39


Art. 5

(Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL)  


1. I termini previsti dallarticolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), per lemanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta amministrativa avviate nei confronti delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle Unità sanitarie locali, che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario, ovvero non risultano gravemente deficitarie, sono prorogati, a ogni effetto, al 31 maggio 2006.


2. Dopo il comma 3 bis dellarticolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002), introdotto dallarticolo 43 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente:

3 bis 1. (5)   Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nellipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta..





(5) La numerazione del presente comma (indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-ter) è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 26 gennaio 2006, n. 13.


Art. 6

(Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie) 


1. La Giunta regionale, con provvedimento formale, dispone in merito allutilizzo dei risultati positivi di gestione delle Aziende sanitarie come risultanti dai bilanci di esercizio.


2. Per lesercizio 2006, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato, la Giunta regionale, nelle more delladozione del documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, allAgenzia regionale sanitaria pugliese (ARES) e allAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario regionale ai fini delladozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio 2006. 




CAPO 2

Disposizioni in materia di Agricoltura 





Art. 7

(Lotta alla Tristezza degli agrumi) 


1. Al fine di provvedere al cofinanziamento del programma nazionale rivolto a sostenere la lotta alla Tristezza degli agrumi viene stanziata, a valere sul bilancio autonomo per lesercizio 2006, la somma di euro 500 mila mediante iscrizione sul capitolo di spesa 111137 Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento.


2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede a definire le linee di intervento e le relative procedure. 




CAPO 3

Disposizioni in materia di Trasporto 





Art. 8

(Disposizioni relative allaumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a.) 


1. E autorizzata la partecipazione allaumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a., per il mantenimento dellattuale quota azionaria, mediante il conferimento in diritto di proprietà o altro diritto reale e nei limiti delle somme occorrenti dellimmobile sito nel Comune di San Cesareo di Lecce e distinto al NCEU - partita 1334 - foglio 1, particella 120.


2. Al fine di sostenere le spese derivanti dal conferimento dellimmobile di cui al precedente comma 1 è istituito nuovo capitolo di spesa nellUnità previsionale di base 13.1.3, avente la seguente declaratoria: Spese per conferimento immobile in conto aumento capitale sociale alla Società trasporti pubblici di Terra dOtranto s.p.a., con uno stanziamento di euro 400 mila.


3. LAssessore ai trasporti e vie di comunicazione è autorizzato ad adottare i provvedimenti derivanti dallattuazione della presente norma sulla base delle procedure indicate dalla Giunta regionale con apposito atto. 




Art. 9

(Modifica allarticolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)  (6) 


1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dellarticolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18

 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), è elevato al 5,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio. 



(6) Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 18/2002


Art. 10

(Classificazione servizi minimi nellambito del trasporto urbano)  


1. E facoltà della Regione, fino allapprovazione del Piano triennale dei servizi, classificare servizi minimi, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, della l.r. 18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui allarticolo 19 della stessa l.r. 18/2002.


2. Tale facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i servizi aggiuntivi da istituire con lobiettivo di realizzare livelli di servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non regolati da contratto di servizio.


3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente declaratoria: Spesa per classificazione servizi minimi in attesa approvazione piano triennale dei servizi, finanziato con uno stanziamento di euro 4,5 milioni.


4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per lattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 




CAPO 4

Disposizioni in materia di lavoro 





Art. 11

(Incentivazione alla trasformazione dellapprendistato) 


1. Al fine di integrare la dotazione finanziaria necessaria a dare attuazione allarticolo  10 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), viene stanziata la somma di euro 2 milioni mediante iscrizione sul capitolo di nuova istituzione 951000 nellunità previsionale di base 5.1.2. 




Art. 12

(Esodo del personale dellAgenzia regionale del lavoro) 


1. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 58 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004), si applicano anche al personale dellAgenzia regionale per il lavoro di cui allarticolo 55 della l.r. 1/2005. 




TITOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 





Art. 13

(Finanziamento straordinario piano casa) 


1. Al fine di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di sostegno a privati, cooperative e imprese per il recupero di alloggi da dare in locazione, alle famiglie per il recupero della prima casa, agli IACP per il recupero di immobili residenziali nonché agli enti pubblici da destinare ai programmi integrati di riqualificazione delle periferie, i residui di stanziamenti provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:

Anno Formazione

Capitolo

Importo

2003

491024

22.605,41

2004

491024

29.999,81

2002

491034

8.792.132,06

2003

491034

2.983.471,48

2002

491036

11.101.980,75

2003

491036

30.145.207,87

2004

491036

30.724.408,58

2002

491037

2.171.799,49

2003

491037

9.362.375,53

2004

491037

2.150.000,00

2003

492025

5.824.035,31

TOTALE

103.308.016,29

confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzati per le finalità indicate nel medesimo comma.


2. Le economie vincolate provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:


Anno Formazione

Capitolo

Importo

2000

491034

1.403.391,32

2000

491024

4.855.893,70

2001

491024

51.037,15

2001

491034

4.589.499,45

2001

491036

14.339.030,39

2001

491037

28.354.372,61

2001

492025

113.410,94

TOTALE

53.706.635,56


 confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo comma.


3. In relazione alle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, ammontanti a complessivi euro 157.014.651,85, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa dellUnità previsionale di base 3.1.2 Interventi regionali in materia di edilizia residenziale, con indicazione delle somme assegnate a ciascuna categoria di intervento:

- Capitolo 411015 - Contributi a cooperative e imprese per la nuova costruzione e il recupero di alloggi di edilizia convenzionata, destinati allaffitto e alla  vendita (7) 

Euro 27.000.000,00

- Capitolo 411020 Contributi in favore di privati per il recupero di alloggi da destinare alla locazione e alle famiglie per il recupero della prima casa

Euro 10.014.651,85

- Capitolo 411025 Contributi agli enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione

Euro 10.000.000,00

- Capitolo 411030 Trasferimento fondi agli IACP per il recupero di immobili residenziali

Euro 63.000.000,00

- Capitolo 411035 Trasferimento fondi ai Comuni per la realizzazione dei Programmi integrati di riqualificazione delle periferie

Euro 32.000.000,00

- Capitolo 411192 Cofinanziamento regionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni di cui alla legge n. 431/98

Euro 15.000.000,00

Totale

Euro 157.014.651,85

 

 4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri, modalità e procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 3, attribuendo priorità agli interventi di recupero e riqualificazione di tipo eco-compatibile rispetto alla nuova costruzione e favorendo lintegrazione fra politiche abitative e politiche sociali.


5. Qualora per una categoria di intervento i fondi non vengano utilizzati interamente, la Giunta regionale può destinare i fondi inutilizzati ad altri interventi tra quelli indicati al comma 4.

6. E istituito, presso il Settore edilizia residenziale pubblica, lOsservatorio della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori regionali e lOsservatorio nazionale. Esso provvede alla raccolta di conoscenze sistematiche sulla condizione abitativa, allanalisi delle situazioni di disagio abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dellattuazione di programmi riguardanti ledilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale.


7. LOsservatorio della condizione abitativa ha anche compiti di diffusione di dati e analisi per promuovere lo scambio e lintegrazione di conoscenze sulledilizia sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali.


8. Le modalità e le procedure per il funzionamento dellOsservatorio della condizione abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.  



(7) La denominazione del presente capitolo è stata così sostituita dall'art. 5, l.r. 12 ottobre 2009, n. 21. Il testo originario era così formulato: « - Capitolo 411015 "Contributi a cooperative ed imprese per costruzione alloggi di edilizia convenzionata"».


TITOLO 4

DISPOSIZIONI VARIE 





Art. 14

(Piano straordinario assunzioni ARPA) (8) 


1. Al fine di assicurare limmediata piena operatività delle strutture centrali e territoriali dellARPA Puglia - è istituito un fondo per il finanziamento del Piano straordinario delle assunzioni nellAgenzia stessa.


2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con lassegnazione aggiuntiva, vincolata alla finalità del Piano straordinario delle assunzioni ARPA, di euro 3 milioni sul capitolo 581000 dellunità previsionale di base 14.1.2.


3. Il Direttore generale dellARPA Puglia, entro il 31 marzo 2006, propone alla Giunta regionale, che entro novanta giorni lapprova, il Piano straordinario delle assunzioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture territoriali e del mantenimento a regime delle funzioni oggi svolte dalle strutture centrali con contratti a tempo determinato. 



(8) Vedi la Delib.G.R. 21 novembre 2006, n. 1712


Art. 15

(Modificazione della dotazione organica dellUfficio rapporti con le Istituzioni dellUnione europea a Bruxelles) 


1. Il comma 2 dellarticolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000), è sostituito dal seguente:

2. La dotazione organica del personale dellUfficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità, di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C e uno alla categoria B..




Art. 16

(Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17)  


1. Allarticolo 15 (Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lintervento viene attuato tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU). Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per lesercizio 2006.;


b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone criteri, termini e modalità..

1-bis La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e allestero, sostiene:

a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria;

b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e allinnovazione tecnologica anche in funzione dellinternazionalizzazione delle attività stesse;

c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;

d) gli oneri finalizzati a garantire lattuazione degli accordi di Programma-quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali . (9) 



(9) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, l.r. 19 luglio 2006, n. 22.


Art. 17

(Redazione DRAG) 


1. Al fine di provvedere alla redazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui allarticolo 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) viene stanziata su apposito capitolo di nuova istituzione 574010 dellunità previsionale di base 3.3.1 capitolo la somma di euro 350 mila. 




Art. 18

(Abrogazione dellarticolo 73 della l.r. 1/2005) 


1. Larticolo 73 della l.r. 1/2005, in materia di inquadramento di personale, è abrogato.  




Art. 19

(Integrazioni allarticolo 58 della l.r. 14/2004(10) 


1. I dipendenti degli EDISU, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e delle Aziende di promozione turistica (APT) presenti sul territorio regionale che hanno sottoscritto con lente di appartenenza la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dellarticolo 58 della l.r. 14/2004 e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 58 della l.r. 14/2004.


2. Listanza di cui al comma 1, diretta al legale rappresentante dellente, va presentata entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lorgano di governo dellente, entro il 20 gennaio 2006, esaminate le richieste, può accogliere listanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale, che deve aver comunque termine non oltre il 31 dicembre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.


3. Listanza di cui al comma 1 non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il termine del 31 dicembre 2005.


4. Alle unità di personale nei confronti delle quali gli organi degli enti dispongono la proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste dallarticolo 58, commi 1 e 5, della l.r. 14/2004, maturate con lo stipendio di dicembre 2005.


5. Onde consentire lesercizio della facoltà di cui al comma 1, la data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro indicata nei contratti sottoscritti dai dipendenti degli enti regionali EDISU, IACP e APT in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata al 31 gennaio 2006.


6. In caso di mancato accoglimento da parte degli organi di governo dellente entro il termine indicato dal comma 2, listanza sintende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal servizio alla data del 31 gennaio 2006.  



(10) Vedi anche la l.r. 7/2002, art. 28


Art. 20

(Modifica allarticolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26)  


1. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), è sostituito dal seguente:


2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale.. 




Art. 21

(Integrazione allarticolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)  


1. Dopo il comma 1 ter dellarticolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), introdotto dallarticolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25, è aggiunto il seguente:


1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nellelenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui allarticolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale), la cui destinazione, luso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.. 




Art. 22

(Modifica allarticolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3)  


1. Allarticolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari), modificato dallarticolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

3 bis. LUfficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti..  




Art. 23

(Modifiche allarticolo 7 della l.r. 1/2005


1. Dopo la lettera l) del comma 1 dellarticolo 7 (Anticipazioni al Cassiere centrale) della l.r. 1/2005 sono aggiunte le seguenti:


1 bis) spese per traslochi e facchinaggio;


  1 ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli uffici regionali.. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.