Regolamento Regionale 23 giugno 2006, n. 9 Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia(1)
(1) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE [- Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto il D.Lgs 387/2003
- Vista la Del. G.R.
n° 131 del 02/03/200
- Vista la Del.G.R.
n° 716 del 31/05/2005
- Vista la Delibera
di Giunta Regionale n 894 del 20/06/2006 di adozione del Regolamento suddetto.
Art. 1Finalità ed oggetto del regolamento(2)
[Ai sensi dellart. 7
della L.R.
n. 11/2001 la Regione Puglia emana il presente
Regolamento che detta direttive per la valutazione ambientale nellambito della
procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per listallazione di impianti eolici e delle opere accessorie nel territorio
della Regione
Puglia.]
(2) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 2Definizioni (3) [Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) Impianto eolico:
impianto costituito dallinsieme dei dispositivi atti a trasformare lenergia
meccanica del vento in energia elettrica, comprensivi dellarea di occupazione
dellaerogeneratore e delle opere connesse;
b) Impianti di piccola
taglia: impianti aventi potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima
unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore ai 10 metri, altezza del palo
di sostegno non superiore a 24 metri.
c) Superficie di
occupazione dellaerogeneratore: è unarea pari a un quadrato il cui lato è tre
volte il diametro del rotore ed avente per centro lasse della torre
dellaerogeneratore stesso.
d) Opere accessorie o
connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento,
strade di servizio, ecc. ]
(3) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 3Ambito di applicazione (4) [1. Il presente regolamento si applica agli
impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un
aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di
potenza superiore a 1 MW.
2. Ferme restando le propedeutiche
procedure di valutazione ambientale ai sensi della L.R.
11/2001,
linstallazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia,
di cui allart. 2, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato così
come definito allart. 3 della LR
9/2005.
3.
In deroga al comma precedente,le procedure di valutazione ambientale ai
sensi della l.r.n.
11/2001, non
si applicano agli impianti di energia eolica con un solo aerogeneratore, con
potenza nominale non superiore ai 20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto
ai sensi dellart. 6 del D.lgs. n. 387/2003,ovvero a servizio di utenze isolate,
purchè la distanza dellimpianto dallutenza elettrica servita non sia superiore
ai 200
metri.]
(4) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 4Piani regolatori per linstallazione di impianto eolici (PRIE)(5)
[1. I Piani Regolatori per linstallazione
di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati allidentificazione delle cosiddette
aree eleggibili ovvero quelle aree nelle quali è potenzialmente consentito
localizzare gli aerogeneratori.
2. Ai fini della razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative di cui allart. 12 del DPR
387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani Regolatori relativi
allinstallazione di Impianti Eolici (PRIE).
3. Ogni proposta di realizzazione di
impianti eolici dovrà prevedere la localizzazione degli aerogeneratori e delle
corrispondenti superfici di occupazione allinterno delle aree eleggibili: la
suddetta condizione è da considerarsi necessaria, ma non sufficiente, ai fini
dellesito positivo della procedura autorizzativa.
4. I PRIE sono redatti dalle
Amministrazioni comunali in forma singola o associata tra comuni confinanti
(PRIE intercomunali).
5. I PRIE intercomunali perseguono
obiettivi di riduzione dellimpatto cumulativo e forme di perequazione
territoriale. I benefici derivanti dalla realizzazione degli impianti dovranno
essere distribuiti fra i comuni partecipanti alla aggregazione in maniera
indipendente dalla localizzazione degli impianti stessi, secondo forme e
modalità stabilite in sede di redazione/approvazione del
PRIE.
6. E incentivata la aggregazione dei
Comuni che vogliano procedere alla redazione di PRIE intercomunali. In tal caso
le procedure di cui al successivo art. 5 devono essere espletate da ciascuna
amministrazione coinvolta esprimendosi sul PRIE nella sua
interezza.
7. Le forme di incentivazione sono indicate
al successivo art. 6 comma 3 lettera e) per quanto attiene alle distanze dai
confini e allart. 13 comma 4 per quanto attiene al parametro di controllo.]
(5) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 5Procedura di approvazione dei PRIE (6)
[1.
Ai fini delladozione e proposizione allautorità competente ai sensi
della l.r.
n. 11/2001, il Comune interessato o i Comuni associati redigono il PRIE, con
presa datto dello stesso in Giunta comunale.
2. Entro dieci giorni dalla data di presa
datto, il PRIE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni
consecutivi, presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati, in libera
visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sullalbo comunale, su almeno
due quotidiani a diffusione nella provincia.
3.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di
deposito di cui al comma precedente, chiunque abbia interesse può presentare
proprie osservazioni, ai sensi dellarticolo 9 della L. 241/1990.
4. Ai fini della adozione del PRIE il
Comune proponente (o il Comune capofila per PRIE intercomunali) entro i
successivi trenta giorni si pronuncia sulle osservazioni presentate e convoca
una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 cui partecipano gli Enti
locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di
compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli Enti
preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sulle aree eleggibili
individuate, ai sensi della legislazione vigente.
5. Entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di conclusione della Conferenza dei Servizi, il Consiglio
Comunale adotta il PRIE.
6. Entro il termine di trenta giorni
lautorità competente, preso atto dellesito della Conferenza dei Servizi e
della delibera di adozione del Consiglio Comunale, approva in via definitiva il
PRIE.
7. La variante al PRIE segue lo stesso
procedimento di formazione di cui ai commi precedenti.
8.
Nel caso di PRIE intercomunali le procedure di cui ai commi precedenti
devono essere espletate da ciascuna amministrazione coinvolta con riferimento al
piano nella sua interezza.
9. Il PRIE, formalmente approvato ai
sensi del precedente comma 6, sostituisce la documentazione di cui allart. 4.1
commi f) e g) delle Disposizioni di cui alla Delibera 31.05.2005 n. 716 Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. I pareri espressi dagli enti competenti
in sede di Conferenza di servizi di cui al precedente comma 4, sono validi anche
ai fini della Conferenza dei Servizi di cui alla DGR n. 716/2005.]
(6) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 6Criteri di redazione del PRIE(7)
[Criteri territoriali
Al
fine della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal
territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo
sostenibile della comunità regionale (L.R.
20/2001), occorre effettuare una
sintetica analisi dello stato delle risorse territoriali interessate dalla
redazione del PRIE per valutarne un corretto inserimento nel territorio e per
rendere coerenti i progetti con il quadro complessivo della pianificazione e
programmazione sul territorio. Conseguentemente la definizione delle aree
eleggibili dovrà discendere da:
1. una ricognizione del sistema
territoriale di area vasta e comunale e del relativo quadro pianificatorio,
programmatico e progettuale vigente e in itinere (regionale, provinciale,
comunale, di comunità montane, ecc.) (PUTT/P, PTCP in itinere, Parchi regionali
e nazionali, Siti Rete Natura 2000, PIT, PIS, PRG, PUG, ecc.);
2. una ricognizione del sistema
territoriale del comune e/o dei comuni interessati dallintervento, delle loro
risorse ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali, del loro
stato e dei rischi relativi (avvalendosi, per es. di elaborazioni già effettuate
in altre sedi e da altri enti e/o dagli uffici comunali) approfondendo in
particolare:
a)le
risorse ambientali, relative ad aria,
acqua, suolo, ecosistemi di flora e fauna, costitutive dellintegrità fisica del
territorio e che assicurano il rispetto della biodiversità, di cui evidenziare i
rischi connessi; b) le
risorse paesaggistiche, costitutive
dellidentità ambientale, storica e culturale del territorio, anche in relazione
al PUTT/Paesaggio approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del
15/12/2000, considerando in particolare:
- gli elementi strutturanti
il territorio riferibili, secondo quanto indicato dal PUTT/P definiti Ambiti
Territoriali Distinti e articolati nei tre seguenti sistemi:
· dellassetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, con particolare
attenzione allacclività e ai rischi di frana;
· della copertura botanico/vegetazionale e colturale e relativo contesto
faunistico;
· dei caratteri della stratificazione storica dellorganizzazione insediativa;
- gli Ambiti Territoriali
Estesi, secondo larticolazione fornita dal PUTT/P e relativa disciplina di
salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale;
- gli elementi identitari del
territorio che costituiscono potenziali risorse per il futuro sviluppo;
- i diversi ambiti territoriali
omogenei per qualità paesaggistica, da quelli di pregio elevato, a quelli
compromessi o degradati e quindi da riqualificare;
c. le risorse insediative, il complesso del
sistema dellinsediamento urbano e di quello diffuso o aggregato in nuclei nel
territorio;
d. le risorse infrastrutturali per la mobilità
di merci e persone e quelle tecnologiche (reti di distribuzione, trasmissione
dellenergia elettrica, acquedotti, metanodotti, ecc.) con lindicazione dello
stato, della portata e dei flussi, nonché delle problematiche connesse.
3. una ricognizione degli aspetti
socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto sia in termini di
problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo locale.
Particolare attenzione merita
il territorio rurale, per le sue potenzialità economico/produttive,
paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella individuazione delle aree
eleggibili è necessario tenere in considerazione lobiettivo primario della sua
salvaguardia e valorizzazione, preservando i suoli ad elevata vocazione
agricola, le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio
edilizio esistente con particolare riguardo a quello a valore
storico/architettonico/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali
della silvicoltura, privilegiando quali aree eleggibili quelle che mirano al
recupero di aree sottoposte a degrado rispetto ad altre.
Nella scelta delle aree
eleggibili di cui allart. 4 comma 1, nelle more della definizione delle linee
guida statali di cui al comma 10 dellart. 12 del D.lgs.n. 387/2003, sono ritenute non idonee le seguenti
aree:
a)
Aree
Protette regionali istituite ex L.R.
n. 19/97 e
aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione ex L.R.
27/98; Aree
pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n.
1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello internazionale dalla
convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con unarea buffer di
200 m.
b)
Crinali con pendenze superiori
al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo allorografia
del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative
aree buffer di 150
m.
c)
Grotte, doline ed altre
emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m,
desunte dal PUTT/P o da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti
pubblici e/o enti di ricerca.
d)
Area
edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente al
momento della presentazione del PRIE con relativa area buffer di
1000 m.
e)
Aree
buffer di 500
metri dal confine amministrativo del comune che avvia la
procedura di approvazione del PRIE. In caso di PRIE intercomunali larea buffer
deve essere considerata soltanto a partire dal limite amministrativo esterno
della macroarea di aggregazione dei Comuni.
f)
Ambiti Territoriali Estesi
(ATE) A e B del PUTT/P. In sede di redazione del PRIE, a seguito degli
approfondimenti richiesti al punto 2 del presente articolo è possibile procedere
ad una rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P.
g)
Zone
con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di
100 m e
Zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di
200 m
così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della Legge
6 luglio 2002, n. 137.
La scelta e la disposizione delle
aree eleggibili dovrà essere tale da limitare la frapposizione degli impianti
eventualmente già presenti, o di prevedibile installazione, tra i principali
punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, creando una barriera
paesaggistica.
In linea generale e indicativa la
configurazione delle aree potrà essere tale da consentire una disposizione su
più file ravvicinate allinterno di un cono visivo limitato o la disposizione su
ununica fila (o più file distanziate) allinterno di un cono visivo più ampio.
I PRIE provvedono alla ricognizione
degli impianti eventualmente già realizzati nel territorio comunale suggerendo
le modalità per un eventuale riutilizzo dei siti eolici esistenti nellambito di
piani di ammodernamento e potenziamento degli impianti stessi.
Per questi inoltre, qualora si
verifichi la loro incompatibilità con i criteri indicati dal PRIE, il Piano
potrà prevedere forme di delocalizzazione verso aree eleggibili. Allo stesso
modo il PRIE potrà indicare forme di recupero di eventuali aree dismesse o in
fase di dismissione.
Gli interventi di cui ai punti
precedenti sono da intendersi come prospettiva di pianificazione compatibile con
il diritto delle imprese operanti nei territori e di eventuali accordi già da
esse sottoscritti con gli enti locali.
Criteri tecnici
I criteri tecnici, di
seguito elencati per la individuazione di aree eleggibili possono assumere
rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali in cui si articola
la definizione dei PRIE e suggeriscono elementi di attenzioni alla progettazione
dei singoli impianti eolici.
A) Aree con indice di ventosità
tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti allanno. Tale dato deve essere
desunto da banche dati ufficiali o dallimplementazione di modelli matematici
accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da adeguate campagne anemometriche
della durata di almeno un anno.
B) Aree in grado di massimizzare
le economie di scala per lindividuazione del punto di connessione alla rete
elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali
energetici rinnovabili di fonte diversa sia allutilizzo di corridoi energetici
preesistenti.
C) Aree in grado di massimizzare
le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti durante la fase di
cantiere e di esercizio.
D) Aree ubicate lungo corridoi
infrastrutturali.
E) Aree ubicate in zone
industriali e/o artigianali.
F) Aree nelle quali sia possibile
lintegrazione dellimpianto eolico con un uso del suolo agricolo mediante
colture agro - energetiche.]
(7) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 7Documentazione del PRIE (•)
[La documentazione del PRIE va presentata sia su supporto cartaceo (in
duplice copia) che su supporto informatico non modificabile (.pdf). Ogni
elaborato cartaceo deve essere datato e vidimato dallamministrazione proponente
(o dalle amministrazioni in caso di PRIE intercomunali).
La documentazione minima da
presentare per il PRIE è la seguente:
1. Relazione tecnica di accompagnamento con
i contenuti di cui allart. 6
2. Cartografia in scala
opportuna riportante:
- Inquadramento territoriale:
i. aree Parco, ZPS e pSIC, Zone
Umide, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar,
IBA, boschi, macchie, biotopi,;
ii. Aree soggette a Rischio
Idrogeologico (ex PAI); Zone a rischio di Frana (ex PAI); Zone soggette a
rischio di inondazione (ex PAI);
iii. Ambiti Territoriali Estesi
(ex PUTT/P); Ambiti Territoriali Distinti (ex PUTT/P) Vincoli faunistici;
iv. elementi emergenti dalle
ricognizioni di cui allart. 6.
- Analisi alla
scala comunale, previsioni dello
strumento urbanistico vigente, vincoli architettonici e
paesaggistici, vincoli idrografici, carta
duso del suolo, emergenze geomorfologiche;
- Reti infrastrutturali di
trasporto (strade e ferrovie)
- Reti tecnologiche
(elettriche, idriche, ...)
- Altri aspetti specifici che
si ritiene utile evidenziare
- Localizzazione e
caratteristiche degli aerogeneratori esistenti sul territorio
comunale
- Aree eleggibili
Tutta la cartografia, oltre che su
supporto cartaceo e su supporto informatico, deve essere presentata in formato
utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o
dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziata nel sistema
cartografico italiano Gauss-Boaga fuso Est.
Inoltre, allegati al PRIE potranno essere presentati i seguenti documenti
aggiuntivi:
1. eventuale bando per
procedure ad evidenze pubblica per lindividuazione di offerte di impianti
eolici nelle aree eleggibili e per lintroduzione di elementi di trasparenza;
2. eventuale relazione
riportante le modalità e i tempi di risanamento di aree già interessate da
impianti eolici, ma non rientranti nei criteri di eleggibilità;
3. protocollo di intesa tra
i comuni interessati da eventuali accordi associativi nella definizione del
PRIE;
4. altra documentazione
autorizzativa (anche in termini di pareri preliminari) che consente una
semplificazione del successivo iter di autorizzazione dei singoli impianti.]
(•) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 8Valutazione integrata(8) [1.
La valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le
procedure previste dalla L.R.
n. 11/2001, da
parte dellautorità competente ai sensi della stessa legge, ai fini del
prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della Deliberazione di G.R. n°
716/2005 per il rilascio dellAutorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n.
387/2003.
2. Essa è operata in forma contestuale su
distinte proposte progettuali di impianti eolici insistenti sulle aree
eleggibili di un PRIE, in modo da individuare elementi di incongruità o di
sovrapposizione, diversamente non valutabili, ovvero operare processi di
razionalizzazione delle diverse proposte.
3. In presenza di PRIE formalmente
approvati, la valutazione integrata terrà conto delle compatibilità
territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali in essi riferite.
4. Ai fini della valutazione integrata, i
soggetti che intendono proporre linstallazione di impianti eolici, a scadenze
prefissate, presentano la documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del
presente Regolamento, allautorità competente. Per il primo periodo di
attuazione del presente Regolamento si individuano tre scadenze temporali per
lavvio della valutazione integrata:
-
I
scadenza: 31 luglio
-
II
scadenza: 30 novembre
-
III
scadenza: 31 marzo
5. Per i progetti presentati oltre una
delle date di scadenza indicate i termini e le procedure di cui alla
LR
n. 11/2001 e
alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della scadenza successiva e seguono
liter procedurale rispettivamente previsto.
6. Le eventuali prescrizioni indicate in
esito alla procedura di valutazione dovranno essere recepite dai proponenti in
fase di autorizzazione unica e, quindi, nei progetti definitivi secondo quanto
previsto dalle procedure di cui alla D.G.R. n. 716/2005.]
(8) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 9Documentazione per la valutazione integrata.(9)
[1. La documentazione per la valutazione
integrata va presentata sia su supporto cartaceo (in duplice copia) che su
supporto informatico (in versione non modificabile). Ogni elaborato cartaceo
deve avere una copertina o frontespizio con la firma del rappresentante legale
del soggetto proponente e deve essere datato.
2. La documentazione minima da presentare
per la valutazione integrata è la seguente:
a)
progetto preliminare e relativa
cartografia
b)
relazione di impatto ambientale
di cui alla L.R.
n. 11/2001 e
con i contenuti minimi di cui al successivo art. 10 del presente
Regolamento.]
(9) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 10Criteri per la redazione della relazione dimpatto ambientale per la valutazione integrata(•)
[1. La progettazione degli impianti eolici e
la valutazione degli impatti ambientali ex L.R.
11/2001 dovrà
essere eseguita sulla base dei contenuti di seguito elencati.
a) Inquadramento nel PRIE
di riferimento, così come formalmente approvato nella Conferenza dei servizi, e
nella relativa area eleggibile.
In particolare dovranno
essere richiamati i criteri tecnici e territoriali che determinano
leleggibilità dellintera area dinteresse per limpianto eolico proponente. In
tale sezione dovrà essere riportata, se disponibile, ogni utile e particolare
informazione in ordine alla
-
preesistenza,
-
contestuale ed ulteriore
presentazione
-
possibile sostituzione
(repowering) e delocalizzazione di impianti eolici dinteresse per la stessa
area.
b) Impatto visivo e
paesaggistico
In particolare si dovrà:
-
prevedere lutilizzo di
aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, per la cui colorazione
saranno inoltre previsti colori neutri e vernici non riflettenti;
-
evitare il fenomeno del
cosiddetto effetto selva, cioè laddensamento di numerosi aerogeneratori in
aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di assumere la distanza minima
tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file
parallele;
-
fornire da parte del proponente
una carta delle interferenze visive, elaborata in funzione dellorografia dei
luoghi, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta limpatto visivo ed
una visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in
stretta relazione con il sito e lambiente limitrofo, in modo da ottenere una o
più distribuzioni spaziali dellimpianto in esame;
-
fornire lanalisi degli impatti
cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla presenza di altri
impianti eolici nella medesima area.
c) Impatto su flora, fauna
ed ecosistemi
I. Gli impatti su vegetazione e flora dovranno
essere valutati attraverso:
-
analisi vegetazionale e
floristica dellarea vasta, attraverso lindividuazione e la descrizione delle
tipologie vegetazionali presenti, la loro caratterizzazione floristica e
attraverso lanalisi della vegetazione significativa potenziale (specie e
popolamenti vegetali di pregio sulla base delle formazioni esistenti e del
clima);
-
analisi vegetazionale e
floristica del sito di intervento attraverso, rilevamenti fitosociologici
dellarea e check-list delle specie botaniche presenti, con lindicazione
delleventuale appartenenza alle Liste Rosse Regionali della Società Botanica
Italiana;
-
carta della vegetazione
presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e
di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000;
-
analisi degli impatti
cumulativi sulla vegetazione, causati dalla presenza di altri impianti eolici
nella medesima area.
II. Gli impatti sulla fauna
dovranno essere valutati attraverso:
-
analisi faunistica riguardo:
mammiferi (in particolare Chirotteri), rettili, anfibi, uccelli nidificanti,
presenti nellarea di intervento e nellarea circostante, o presumibili
dallanalisi degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da
rilevamenti su campo. Lanalisi deve comprendere descrizione dei popolamenti,
check-list, status conservazionistico e indicazione delleventuale appartenenza
alle Liste Rosse dei vertebrati;
-
indicazione e mappatura, sulla
base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di importanza faunistica
quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con
particolare riguardo allindividuazione di siti di nidificazione e di caccia dei
rapaci; corridoi di transito utilizzati dallavifauna migratoria; grotte
utilizzate da popolazioni di chirotteri;
-
analisi dellimpatto
cumulativo, in particolare sullavifauna e sui chirotteri, derivante dalla
presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
III. Gli impatti sugli
ecosistemi dovranno essere valutati attraverso:
-
lindividuazione cartografica
in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato
dallintervento;
-
previsione degli impatti sulle
unità ecosistemiche di particolare rilievo (Boschi in fase di climax, corsi
dacqua, zone umide, praterie primarie, ecc.);
-
analisi degli impatti
cumulativi sugli ecosistemi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici
nella medesima area.
d) Rumori e vibrazioni
In particolare sono richieste
analisi e valutazioni in grado di accertare losservanza dei limiti indicati nel
D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di fondo e leventuale
alterazione del campo sonoro prodotta dallimpianto.
A tal proposito dovranno
essere prodotti i seguenti elaborati tecnici:
-
planimetria in scala adeguata
(1:10.000) di tutta larea, per una fascia di 1000 metri, attorno al
perimetro della zona in cui si vuole installare limpianto eolico. Per tutta
larea indicata sarà individuato il luogo più vicino allimpianto eolico
adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza
della popolazione superiore a 4 ore al giorno;
-
indicazione, per ciascuno di
tali luoghi e mediante lausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e
notturno, prima e dopo lentrata in funzione dellimpianto eolico, facendo
riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle
condizioni nominali dellaerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i
precedenti Leq sia maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3
dB(A) per il periodo notturno, si dovranno indicare i provvedimenti che si
intendono adottare per far rientrare il rumore entro i limiti differenziali.
Il proponente dovrà inoltre
evidenziare il livello di vibrazioni prodotte dallimpianto, presso i recettori
residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i livelli di disturbo
per la popolazione riportati dalla normativa tecnica nazionale e internazionale.
e) Campi elettromagnetici ed
interferenze
In particolare sono richieste
analisi e valutazioni in ordine a linee elettriche appositamente progettate e
costruite, per le quali dovrà essere allegata una tavola riassuntiva del
tracciato e delle caratteristiche fisiche dellelettrodotto in modo da delineare
i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.
f) Norme di
progettazione, caratteristiche
tecniche degli impianti e capacità della rete a sostenere
la
produzione di energia
elettrica
In particolare è richiesta lanalisi e la
valutazione degli elementi di attenzione alla progettazione che possono assumere
rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali così come
richiamati nei Criteri Tecnici di definizione dei PRIE
g) Dati di progetto e
sicurezza
In particolare è richiesta lanalisi e la
valutazione di dati relativi a:
-
la
dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura
accidentale;
-
documentazione attestante la
certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo
conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito (si consiglia di
considerare una velocità massima del vento avente periodo di ritorno pari a 100
anni e durata pari a 1 secondo);
-
gli
sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile;
per le opere di contenimento e ripristino saranno utilizzate le tecniche
dellingegneria naturalistica;
-
data
la pericolosità degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico
(per esempio olii per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per
freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, olii
presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), va
assicurato ladeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il
Consorzio Obbligatorio degli olii esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992,
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli olii usati).
h) Norme tecniche relative alle strade
In particolare si richiede
quanto segue:
- la strada di collegamento
dellimpianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima
possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri
lassenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di carattere
tecnico, per le strade di accesso allimpianto e per le strade di servizio dovrà
essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o
simili); - si deve predisporre un sistema di
regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Le scarpate
stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere inerite;
- la larghezza della
carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve essere
ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi
ordinari; - il progetto delle strade di accesso
allimpianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo;
ove lacclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui
risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella
sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.
i) Norme sulle linee
elettriche
In particolare si richiede quanto
segue:
- i cavidotti di collegamento fra gli
aerogeneratori e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione
dellimpianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dovranno essere interrati ad
una profondità minima di 1
m, protetti, accessibili nei punti di giunzione ed
opportunamente segnalati; - il tracciato del cavo interrato, sia MT che
AT, deve seguire, ove possibile, il percorso stradale esistente o la viabilità
di servizio allimpianto eolico; - le turbine di potenza superiore a 1 MW
devono essere dotate di trasformatore allinterno della torre; - il valore
del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o
potenziare, non deve superare il valore previsto dalla Legge n. 36/2001;
- ove non fosse tecnicamente
possibile la realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT
aerea deve essere dotata di conduttori riuniti allinterno di un unico
rivestimento isolante, in ogni caso sarà necessario prendere in esame in
particolare gli impatti sullavifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile
misura di mitigazione.
j) Pertinenze
In particolare si richiede
quanto segue:
- i piazzali di pertinenza
dellimpianto eolico devono determinare la minima occupazione possibile di suolo
e, ove possibile, devono interessare aree degradate da recuperare o comunque
suoli già disturbati e alterati. Salvo documentate esigenze di carattere
tecnico, si deve evitare la pavimentazione impermeabile delle superfici;
- le scarpate, al termine dei
lavori di costruzione, devono essere inerbite e si deve predisporre un sistema
di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali; - la struttura di fondazione in
calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno
1 m;
k) Le fasi di
cantiere
In particolare si richiede
quanto segue:
- il cantiere deve occupare la
minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dallimpianto
e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli
già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un
sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sullarea di cantiere, e
previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del
cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il
proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed
inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della
viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito
alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile
realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati;
dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei
luoghi una volta realizzato limpianto, in particolare la realizzazione di piste
in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti allandamento del
terreno.
l) Dismissioni e ripristino
dei luoghi
Al fine di fornire le adeguate
garanzie della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto
dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria
necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni
naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto
Proponente (Gestore) ed il Comune. Tale polizza fideiussoria dovrà essere pari a
non meno del 2% del valore dellaerogeneratore (torre+navicella+pale); -
rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di
recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
-
obbligo di comunicazione, a
tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione di ciascun
aerogeneratore. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento
dellimpianto eolico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento
produttivo, ma per limmissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione
della stessa, limpianto deve essere obbligatoriamente
dismesso.
m) Misure di compensazione
E opportuno che il proponente
limpianto preveda idonei interventi compensativi quali sostituzione di linee
elettriche aeree, miglioramento dellinserimento ambientale di infrastrutture
esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc. ]
(•) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 11Requisiti della cartografia da allegare ai progetti(10)
[1. La cartografia di cui ai precedenti
articoli 9 e 10 deve avere i requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Le basi cartografiche, da adoperare come
supporto alla progettazione ed alle verifiche normate, saranno le più aggiornate
disponibili.
3. I requisiti minimi dovranno seguire le
indicazioni indicate di seguito.
- Cartografia di inquadramento
(1:50.000/25.000) - Cartografia a scala media:
Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e
comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure, se non esistenti, cartografia
raster, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AIMA, AGEA, CGR, etc.),
immagini da satellite; - Cartografia di dettaglio: (1:2.000/1.000):
Carte tecniche numeriche esistenti.
4. Di seguito sono riepilogate le
informazioni che dovranno essere necessariamente fornite anche in formato
digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi *.shp, *.dwg,
*.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano
Gauss-Boaga fuso Est:
1.
localizzazione (puntuale) delle
pale 2.
viabilità esistente (linee)
3.
tratti di strade esistenti da
adeguare (linee) 4.
strade da realizzare
(linee 5.
tracciato del collegamento alla
RTN (punti e linee 6.
rete elettrica esistente
(linee 7.
cabine da
realizzare]
(10) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 12Indicazioni per la realizzazione di impianti off-shore(11)
[Fermo restando la disciplina
prevista da normativa e regolamenti di altri enti competenti, nelle more della
definizione delle linee guida statali di cui al comma 10 dellart. 12 del
D.lgs.n. 387/2003, per la realizzazione di impianti eolici off-shore sono
ritenute non idonee le aree dei pSIC marini individuati ai sensi della direttiva
92/43/CE (cosiddetta direttiva Habitat).
In considerazione dellelevata
presenza di habitat di pregio naturalistico (praterie di Posidonia oceanica)
lungo gran parte della costa pugliese e la forte vocazione turistica di queste
ultime, le relazioni ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici
off-shore devono contenere una specifica analisi dei fondali interessati.
Le autorizzazioni per la
realizzazione delle opere accessorie ad impianti eolici off-shore(quali per
esempio i collegamenti con la rete di terra) devono essere attivate presso i
comuni interessati contestualmente allavvio delle procedure di autorizzazione
dellimpianto.]
(11) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 13Parametro di controllo(12)
[1.
Con il presente Regolamento si introduce un parametro di controllo (P)
che risponde allesigenza di regolare il numero di interventi in determinate
aree territoriali (comunali e intercomunali).
2.
Il parametro P è pari al rapporto,
espresso in percentuale, tra la somma delle superfici di occupazione degli
aerogeneratori installati e autorizzati, e la superficie comunale come da dato
ISTAT.
3. Il presente Regolamento stabilisce che,
per ciascun ambito comunale, il valore assunto dal parametro di controllo non
può superare il valore del 4%.
4.
Nel caso di PRIE intercomunali il parametro di controllo è riferito alla
superficie dellarea territoriale dei comuni limitrofi associati e non può
superare il 6%.
5.
La Regione può aggiornare i valori limite del parametro di controllo e/o
differenziarli per tenere conto dei diversi contesti territoriali.
6. Lautorità competente preliminarmente al
rilascio della autorizzazione unica, ex DGR n. 716 del 31 maggio 2005, verifica
il rispetto del parametro di controllo. Tale verifica sarà reiterata per un
periodo massimo di tre anni].
(12) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Art. 14Disposizioni transitorie(13) [1. Le disposizioni transitorie, di cui al
presente articolo, si applicano fino allapprovazione dei PRIE ex articoli 4, 5,
6 e 7 e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti
eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.
2.
Nella scelta delle aree destinate
alla realizzazione di impianti eolici, in assenza di PRIE, devono considerarsi
non idonee:
A. aree protette regionali
istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di
protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva
79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a
livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere
considerate con unarea buffer di almeno 300 m; B. aree di importanza
avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life
International); C. le aree a pericolosità
geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto
Idrogeologico; D. le aree classificate ad alta
pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
E. zone classificate a rischio
R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; F. crinali con pendenze
superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo
allorografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica)
e relative aree buffer di 150
m; G. grotte, doline ed altre
emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m,
desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti
pubblici e/o enti di ricerca; H. aree buffer di almeno
1 Km dal
limite dellarea edificabile urbana così come definita dallo strumento
urbanistico vigente al momento della presentazione dellistanza;
I. Ambiti Territoriali Estesi
(ATE) A e B del PUTT/P; J. Ambiti Territoriali Distinti
(ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; K. Zone con segnalazione
architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla
disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137.
3. Individuazione dellarea in esame
come idonea allinstallazione di parchi eolici Fatte salve le condizioni di
cui al comma precedente, lindividuazione di unarea come idonea
allinstallazione di un impianto eolico deve articolarsi in una serie di studi
preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici di
seguito elencati.
A. Lindice di ventosità delle
aree deve essere tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti allanno alla
potenza nominale dellaerogeneratore. Tale dato deve essere desunto da banche
dati o dallimplementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici
e/o di ricerca o da campagne anemometriche della durata di almeno un anno. Il
numero di anemometri da utilizzare per lattività di rilievo in sito deve essere
adeguato alle dimensioni del parco che si intende insediare.
B. Opere di allacciamento alla
rete di trasmissione/distribuzione: al fine di ridurre/azzerare gli impatti
causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti la distanza dellelettrodotto
di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve essere la minima
possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km).
C. La distanza degli
aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore a
300 m;
tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli
elementi rotanti in caso di rottura accidentale. D. Minimizzazione delle opere di
accesso allimpianto durante la fase di cantiere e di esercizio - ubicazione
lungo corridoi infrastrutturali (atteso che buona parte degli impatti di un
impianto eolico sono legati alle opere accessorie risulta evidente che sono
altamente preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata;
analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di
minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento
per le strade già esistenti).
E. In generale vanno
privilegiate aree da porre a servizio di distretti industriali e di attività di
piccola e media industria ed eventuali aree sede di impianti eolici preesistenti
con possibili interventi di sostituzione e di rilocalizzazione nel rispetto
delle norme transitorie di cui al presente articolo.
F. La scelta dellarea dovrà
essere tale da evitare che limpianto installato si frapponga tra i principali
punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, creando una barriera
paesaggistica.
4.
La progettazione degli impianti eolici e la relazione/studio del relativo
impatto ambientale, ex L.R
11/2001, deve
essere conforme ai contenuti di cui allart. 10 dalle lettere b) alla lettera n)
e allart. 11 del presente Regolamento.
5. E necessario che il soggetto proponente
stipuli una convenzione con il comune (o i comuni) in cui ricade larea di
intervento. La convenzione dovrà coinvolgere anche il comune limitrofo nel caso
in cui laerogeneratore più vicino disti meno di 500 metri dal suo confine
amministrativo. Tale verifica va effettuata rispetto allarea di ingombro
dellaerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il
diametro del rotore.
6. I contenuti minimi dello schema di
Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune sono di seguito
elencati:
- fideiussione bancaria e/o
assicurativa pari al 10% dellinvestimento; - fideiussione bancaria e/o
assicurativa pari a non meno del 2% del valore dellaerogeneratore (con il
termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata
alla dismissione dellaerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei
luoghi (la fondazione di calcestruzzo armato sarà ricoperta con terreno vegetale
seguendo la quota del piano di campagna); - fideiussione bancaria e/o
assicurativa di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad
interventi di ripristino al termine dellesercizio dellimpianto;
- impegno del soggetto
proponente di dismettere limpianto in caso di mancato funzionamento dello
stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal
G.R.T.N. in relazione allimmissione in rete di energia elettrica prodotta).
Tale clausola non riguarda gli aerogeneratori installati a servizio di specifica
attività produttiva.
7. Parametro di
controllo
Per lintera durata di applicazione delle
norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui allart. 13 del
presente Regolamento, non potrà superare il valore dell1%, ivi compreso il
territorio già interessato da impianti realizzati e/o
autorizzati.
I progetti presentati prima dellentrata in
vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto
parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi
dalla relativa applicazione.]
(13) Regolamento abrogato dal Reg. reg. 16/2006, art 15
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. . 44 comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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