Legge Regionale 7 maggio 2008, n. 5 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)
Art. 1Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della
legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 1. All’articolo 1
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera: “m bis) alla vendita effettuata a favore
degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo,
durante le rappresentazioni.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 2Integrazione all’articolo 2 della l.r.
11/2003 1. Dopo il comma 2
dell’articolo 2
della l.r.
11/2003 è inserito il seguente:
“2 bis. I provvedimenti modificativi,
integrativi o sostitutivi di quelli emanati in attuazione del comma 1 sono
adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle
rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale
consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori. Si intendono associazioni delle imprese e
organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale
quelle che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di
settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL).”
Art. 3Integrazioni all’articolo 3 della l.r.
11/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 3
della l.r.
11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“m bis) promuovere la salvaguardia e lo
sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della
contrattazione territoriale;”
“m ter) promuovere la tutela dei lavoratori e
dell’occupazione anche con una efficace politica della formazione.”.
Art. 4Modifica all’articolo 4 della l.r.
11/2003 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4
della l.r.
11/2003 è sostituita dalla seguente:
“d) per superficie di vendita di un centro
commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.”.
Art. 5Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della
l.r. 11/2003 1. All’articolo 5
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, la parola “mutare” è sostituita
dalla seguente: “fissare”;
b) al comma 1, le parole “di cui ai commi 2 e 3”
sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I settori merceologici sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto (alimentare e
non alimentare);
b) settore non alimentare beni per la persona
comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di
cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in
esercizi specializzati;
c) settore non alimentare altri beni a basso
impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori:
commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri
autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli,
commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici,
commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di
materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per
il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
d) settore non alimentare altri beni
comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere
b) e c);
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.1 Nel caso in cui siano commercializzati
solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di
vendita dellesercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di
vendita come definita allarticolo 4, comma 1, lettera c)”;
e) al comma 4, lettera a), le parole “con una
superficie di vendita massima di mq 15 mila” sono soppresse;
f) al comma 4, lettera b), le parole “con una
superficie di vendita massima di mq 25 mila di cui almeno il 20 per cento
destinato” sono sostituite dalle seguenti: “la cui superficie di vendita almeno
per il 20 per cento è destinata”;
g) la lettera c) del comma 4 è sostituita
dalla seguente:
“c) area commerciale integrata: un’area
dedicata al commercio, con l’eventuale presenza di attività diverse da quelle
commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati
in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata
di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.”;
h) al comma 4 è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
“c bis) parco permanente attrezzato: area con
superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo
libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente
attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a
condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie
strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non
deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e
dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e
culturali.”;
i) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:
“5. Le aree commerciali integrate devono
presentare le tre seguenti caratteristiche:
a) presenza di più esercizi commerciali la
cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500.
L’area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che
da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo
e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E’
esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell’area
commerciale integrata se l’attraversamento avviene con una delle seguenti
tipologie di viabilità, così come già definite dallarticolo 3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967,
n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di
traffico elevato;
3) strade di media importanza, limitatamente
alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle
strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a
metri 10,50;
c) collocazione in ambito extraurbano.
6. Le aree commerciali integrate, la cui
superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di
superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così
classificate:
a) piccole: in un’area con superficie
territoriale non superiore a 2 ettari;
b) intermedie: composte da esercizi di
qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore
alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
c) di interesse provinciale: composte da
esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5
ettari di superficie territoriale.”;
j) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Gli insediamenti di cui alle lettere
a), b), c) e c bis) del comma 4 devono essere previsti nella programmazione
commerciale e dagli strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le
modalità previste dai provvedimenti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e
b).
6 ter. Le piccole aree commerciali integrate
di cui alla lettera a) del comma 6, che includono esercizi di vicinato e medie
strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila, sono
programmate dai comuni con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 15.
6 quater. Sono definiti di interesse locale i
centri commerciali che, per collocazione e strutturazione, non esercitano
significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in
cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di mq 4 mila in
cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla
categoria M3.
6 quinquies. I centri commerciali di
interesse locale, come definiti al comma 6 quater:
a) nei comuni con popolazione residente
superiore ai 25 mila abitanti sono programmati con i criteri di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 15;
b) nei comuni con popolazione residente fino
a 25 mila abitanti la programmazione è effettuata con il provvedimento previsto
dal comma 1, lettera b), dell’articolo 2.
6 sexies. Gli insediamenti di cui ai commi 6
ter, 6 quater e 6 quinquies, qualora la superficie di vendita totale superi i
mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7
dell’articolo 8.”.
Art. 6Modifiche all’articolo 6 della l.r.
11/2003 1. All’articolo 6
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
“a) avere frequentato con esito positivo un
corso professionale per il commercio riconosciuto dalle regioni o dalle
province;”;
b) la lettera a) del comma 3 è soppressa.
Art. 7Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della
l.r. 11/2003 1. All’articolo7
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al numero 2) della lettera b) del comma 1 la
parola “cinque” è soppressa;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Essi possono essere aggiornati prima della scadenza con le stesse
modalità previste per l’approvazione.”
Art. 8Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della
l.r. 11/2003 1. All’art. 8
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 4, dopo le parole “centro
commerciale” sono inserite le seguenti “e di un’area commerciale integrata” e la
parola “necessita” è sostituita con la seguente: “necessitano”;
b) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
“d bis) l’impegno al rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL)”;
c) il comma 10
è sostituito dal seguente:
“10. Alle riunioni della Conferenza di
servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui
all’articolo 2, comma 2 bis. Ove il bacino dutenza riguardi anche parte del
territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la
medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
dellautorizzazione.”;
d) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole “con la procedura semplificata riportata nel regolamento di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.”.
Art. 9Integrazioni all’articolo 9 della l.r.
11/2003 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9
della l.r.
11/2003 è inserito il seguente:
“1 bis. I titolari degli esercizi accorpati o
concentrati devono comunicare la cessazione dell’attività al comune.”.
Art. 10Modifiche e integrazioni all’articolo 11
della l.r. 11/2003 1. All’articolo 11
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. La comunicazione di sub-ingresso è
presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni
dallatto di trasferimento della gestione o della titolarità dellesercizio. La
mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni
previste ai commi 3 e 6 dell’articolo 27.”;
b) al comma 3
è aggiunto, in fine, il seguente periodo “In mancanza dei requisiti, gli
stessi possono chiedere al comune la sospensione dell’attività per un
anno.”.
Art. 11Modifiche e integrazioni all’articolo 16
della l.r. 11/2003 1. All’articolo 16
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo “Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del commercio,
caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare sinergie con
attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di
natura pubblica e privata”.
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale definisce le
procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del
commercio.”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“8 bis. Al fine di agevolare l’attuazione
delle norme del presente articolo, i casi in cui le modifiche di carattere
urbanistico dallo stesso previste non costituiscono varianti agli strumenti
urbanistici vigenti sono individuati con il provvedimento di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a).”
Art. 12Modifiche e integrazioni all’articolo 18
della l.r. 11/2003 1. All’articolo 18
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli orari di apertura e di chiusura al
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e
associazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”;
b) al comma 2 la parola “dodici” è sostituita
dalla seguente: “tredici”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, sentite le organizzazioni e
associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti
possono derogare allobbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni
comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o
festività per ogni altro mese dellanno. Ulteriori aperture possono essere
definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel
numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e
città d’arte di cui al comma 6.”
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Nel definire le ulteriori deroghe di
cui al comma 5 i comuni e le organizzazioni e asso-ciazioni di cui al comma 1
devono:
a) tener conto dei principi di concorrenza e
pari opportunità per imprenditori e consumatori e utenti e di quanto disposto
dai comuni contermini a economia prevalentemente turistica e città d’arte;
b) favorire le opportunità di vendita nei
periodi dei saldi;
c) tenere conto di protocolli d’intesa
sottoscritti dalla Regione, dalle associazioni regionali dei produttori e dalle
stesse associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 2 bis, finalizzati
alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi.”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Nei comuni a economia prevalentemente
turistica e nelle città darte, gli esercenti determinano liberamente gli orari
di apertura e di chiusura e possono derogare dallobbligo della chiusura festiva
e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre,
oltre che nei giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto
previsto al comma 8 quater. Il
calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare
all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.”;
f) al comma 7, primo rigo, dopo le parole
“tipologia di attività:” è inserita la seguente lettera: “a)”;
g) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
“b) gli esercizi di vendita di prodotti a
basso impatto urbanistico;
c) gli esercizi localizzati all’interno di
parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4
dell’articolo 5.”;
h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“8 bis. In base alle esigenze dell’utenza e
alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio, i comuni, di
concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono
autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita, sia nei giorni festivi che in
orario notturno, esclusivamente degli esercizi di vicinato.
8 ter. In occasione di particolari eventi che
possono determinare notevoli afflussi di consumatori, i comuni, di concerto con
le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare
l’apertura degli esercizi in orario notturno.
8 quater. Gli esercizi di commercio al
dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:
a) 1° gennaio;
b) domenica di Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 2 giugno;
f) 25 e 26 dicembre.
8 quinquies. Il provvedimento comunale di cui
al comma 6 deve essere emanato dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
8 sexies. Il provvedimento comunale di cui al
comma 5 deve essere emanato dal comune entro il 30 novembre di ogni anno.
8 septies. Ai fini di quanto disposto dal
presente articolo, l’Assessorato regionale al turismo promuove, d’intesa con
l’Assessorato allo sviluppo economico e di concerto con le organizzazioni e le
associazioni di cui al comma 1, specifici protocolli con particolare riguardo ai
comuni di rilevanza e interesse turistico.”
Art. 13Modifiche e integrazioni all’articolo 22
della l.r. 11/2003 1. All’articolo 22
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di
assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a
livello provinciale. L’istituzione può essere richiesta anche con riferimento a
un’unica provincia da associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio
camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio o che
rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali
risultanti attive nei dati di Unioncamere.”;
b) il comma 2 bis è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla
Regione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.”;
d) al comma 5 è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
d bis) le modalità con le quali la Regione
opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi
dei centri di assistenza tecnica.”;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5 bis. Ai centri di assistenza alle imprese
autorizzati dalla Regione, tramite apposita convenzione, possono essere affidate
le attività di gestione di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), limitatamente alle attività di cui ai regolamenti
regionali 18 marzo 2005, n. 9 e n.
12.”.
Art. 14Rendicontazione delle risorse assegnate ai
centri di assistenza tecnica 1. Le risorse assegnate ai centri di
assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l’avvenuta trasmissione
all’Assessorato competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le
spese sostenute.
2. Tutta la documentazione relativa alle
rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima
Commissione consiliare permanente.
Art. 15Integrazione all’articolo 24 della l.r.
11/2003 1. All’articolo 24
della l.r.
11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis La comunicazione di cui al comma 1 è
obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel
comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell’attività, entro sei
mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti
installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.”.
Art. 16Modifiche all’articolo 25 della l.r.
11/2003 1. All’articolo 25
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole “e commercio elettronico”;
b) al comma 1 dopo le parole “altri sistemi di
comunicazione” sono inserite le seguenti: “e commercio elettronico”;
c) al comma 7 le parole “15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite
dalle seguenti: “6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Art. 17Modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2003 1. Al comma 9 dell’articolo 26
della l.r.
11/2003 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti
“206/2005”.
Art. 18Modifiche all’articolo 27 della l.r.
11/2003 1. All’articolo 27
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole “comma 11” sono
inserite le seguenti: “e all’articolo 11, comma 2”;
b) al comma 4 le parole “all’apertura” sono
soppresse;
c) alla lettera b) del comma 4 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”;
d) alla lettera a) del comma 5 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”.
Art. 19Modifiche e integrazioni all’articolo 28
della l.r. 11/2003 1. All’articolo 28
della l.r.
11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“10 septies. Sono, inoltre, fatti salvi gli
effetti delle sospensioni disposte con il regolamento regionale 28 ottobre 2005,
n. 26, l’articolo 9
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, l’articolo 15
della legge
regionale 17 aprile 2007, n. 10 e l’articolo 26
della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25.
10 octies. Le modifiche delle aree
commerciali integrate sono consentite in base alle norme del regolamento di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a e b).
10 novies. I dati relativi alle aree
commerciali integrate costituiscono elementi di valutazione per la definizione
degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
presente legge.”.
Art. 20Decorrenza termini e disposizioni di prima
attuazione 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti
in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle
disposizioni di cui all’articolo 18
della l.r.
11/2003, così come modificato e integrato dall’articolo 12 della
presente legge.
2. Ai fini della redazione dello strumento di
programmazione regionale, i Comuni trasmettono alla Regione, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia delle autorizzazioni
amministrative riferite alle strutture classificabili secondo le definizioni di
cui al comma 4, lettera c), e commi 5 e 6 dell’articolo 5
della l.r.
11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 5 della presente
legge, che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 sulla
base della programmazione comunale, purché in presenza di tutti i requisiti di
legge e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all’articolo 9,
comma 2, della l.r.
22/2006, come già prorogato dall’articolo 15
della l.r.
10/2007 e dall’articolo 26
della l.r.
25/2007, è prorogato al 31 ottobre 2008.”.
4. La Giunta regionale provvede alle
modifiche, integrazioni o sostituzioni dei provvedimenti vigenti, emanati ai
sensi dell’articolo 2,
comma 1, della l.r.
11/2003, necessarie per l’attuazione della presente legge.
5. Le domande di istituzione e riconoscimento
dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 22
della l.r.
11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 13 della presente
legge, possono essere presentate dopo l’approvazione delle disposizioni di cui
al medesimo articolo 22,
comma 5, della l.r.
11/2003. Fino a tale data continuano a operare i centri di assistenza
tecnica già riconosciuti dalla Giunta regionale.
Art. 21Criteri per il riconoscimento dei comuni a
economia
prevalentemente turistica e città
d’arte 1 Con apposito regolamento da adottarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 2 e, per
le città d’arte, sentita altresì la Sovrintendenza dei beni culturali della
Puglia, adotta nuovi criteri per il riconoscimento dei comuni a economia
prevalentemente turistica e città d’arte. 2. Il regolamento deve prevedere, sulla base
dell’incidenza nell’economia regionale, il limite minimo perché l’economia del
comune sia ritenuta prevalentemente turistica.
3. Per i comuni già riconosciuti a economia
turistica o città d’arte la Regione provvede a verificare la sussistenza dei
nuovi requisiti e, entro un anno dalla data di adozione del regolamento, a
confermare il riconoscimento.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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