Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 6 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(1)  
 (1) Il testo della presente legge è stato così ripubblicato, a seguito di rettifica, nel BURP n. 89/2009
   TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI 
  
  Art. 1Finalità e ambito di applicazione 1. La Regione Puglia con la presente legge 
disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa 
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose) e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i 
principi e i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 
1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze 
amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi 
a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le 
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dallarticolo 
72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il d.lgs. 334/1999 
nella presente legge si intende sempre come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha recepito la direttiva comunitaria 
96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come modificata e integrata dalla 
direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2003 (c.d. Seveso Ter), 
nonché con le eventuali successive modificazioni e integrazioni. 
   2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina 
l’esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi 
tecnici coinvolti, in particolare del Comitato tecnico regionale di cui 
all’articolo 8, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la 
sicurezza della popolazione e la tutela dellambiente.    3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina 
lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e 
le aree a rischio di incidente rilevante.    4. La presente legge trova applicazione per 
gli stabilimenti di cui allarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999. 
   
 5. Per quanto non disciplinato dalla presente 
legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 334/1999.    
 
 
  Art. 2Funzioni regionali 1. La Regione, per garantire un’omogenea 
applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo 
e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con 
determinate sostanze pericolose.  
  
2. Per le finalità 
di cui al comma 1:  
a)      la Giunta regionale emana direttive e 
specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi 
industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria 
di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali; 
 
b)      la Giunta regionale definisce le modalità per 
il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, 
territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e 
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche 
opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli 
altri soggetti interessati;  
c)      la Giunta  
regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in 
materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante 
che insistono sull’intero territorio regionale;  
d)      la Giunta regionale provvede 
all’individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata 
concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti 
dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999; 
 
e)      il Settore protezione civile della Presidenza 
della Giunta regionale provvede, sentito l’Assessorato all’ecologia, al 
coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall’articolo 14 del 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;  
f)        l’Assessorato all’ecologia, di concerto con 
l’Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione 
civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i 
criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle 
informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi 
alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell’emergenza; 
 
g)      l’Assessorato all’ecologia coordina la 
raccolta delle informazioni relative allapplicazione della presente legge al 
fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di 
incidenti rilevanti;  
h)      la Giunta regionale definisce i tempi in cui 
le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 
3.  
  
3. La Regione disciplina, ai sensi 
dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle competenze 
amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine: 
 
a)      definisce le modalità per il coordinamento 
dei soggetti che procedono allistruttoria tecnica, raccordando le funzioni 
dellAgenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del 
Comitato tecnico regionale di cui allarticolo 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento 
concernente l’espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi 
tecnici coinvolti nellistruttoria, nel rispetto di quanto previsto allarticolo 
25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per lesercizio della 
vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 
12, 17 della presente legge;  
b)      adotta i provvedimenti discendenti 
dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le 
modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo l’integrazione dei procedimenti 
di cui all’articolo 14;  
c)      assicura il coordinamento delle procedure di 
individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto 
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la 
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai 
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti 
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 
59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 
2000, n. 440;  
d)      definisce le procedure per ladozione degli 
interventi di salvaguardia dellambiente e del territorio in relazione alla 
presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante; 
 
e)      fornisce al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le 
comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell’articolo 15, nonché 
per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 
del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui 
all’articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi 
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 
protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; 
 
f)        cura lo scambio di informazioni, relative 
agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati 
sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di 
gestione della sicurezza, con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 
e del mare;  
g)      provvede alla predisposizione e adozione di 
appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), 
nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori 
degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 
334/1999, situati nelle aree a elevata concentrazione;  
h)      provvede alla individuazione degli 
stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999, 
per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano 
essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra 
gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell’articolo 
12 del d.lgs. 334/1999;  
i)        definisce il programma regionale dei 
controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25 
del d.lgs. 334/1999;  
j)        provvede all’adozione degli indirizzi atti a 
consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante 
specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di 
assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, 
n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e 
integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione 
territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti; 
 
k)      fornisce assistenza tecnico amministrativa a 
province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge. 
 
  
4. La struttura regionale competente per 
l’attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è 
l’Assessorato regionale all’ecologia - Settore ecologia, presso il quale, allo 
scopo, è istituito il servizio “Rischio industriale”.   
 
 
  Art. 3Funzioni provinciali 1. Sono di competenza delle province le 
seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose:  
a)      la definizione, nell’ambito del piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e 
delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto 
dall’articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e 
anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di 
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto 
generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
b)      l’adeguamento dei PTCP all’articolo 3 del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la 
localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; 
 
c)      l’approvazione delle eventuali varianti 
urbanistiche comunali, ai sensi dell’articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9 
maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. 
Vale il principio del silenzio diniego;  
d)      la verifica dei requisiti e dei criteri per 
la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in 
attuazione degli indirizzi regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001; 
 
e)      la definizione del piano operativo dei 
controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal 
Comitato provinciale di coordinamento e dall’ARPA Puglia, secondo quanto 
previsto ai commi 2 e 3.  
  
2. Le province esercitano le funzioni di cui 
al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle 
direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali 
stabilite dalla Regione.  
  
3. Il Comitato provinciale di coordinamento 
formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base 
delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale 
programmazione deve essere concordata con l’ARPA Puglia, che predispone il piano 
operativo annuale.  
  
4. Le province e le città metropolitane, 
nell’ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), esercitano le 
funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti 
generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l’area metropolitana, 
costituisce l’unità base per il coordinamento tra la politica di gestione 
ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le 
scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.    
 
 
  Art. 4Funzioni comunali 1. Ferme restando le funzioni comunali 
disciplinate dalla l.r. 
20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni 
amministrative concernenti:  
a)      l’adeguamento dei piani regolatori generali 
alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all’articolo 
6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall’articolo 4 
del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante;  
b)      la diffusione delle informazioni alla 
popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto 
disposto dall’articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999; 
 
c)      l’esercizio delle attività connesse alla 
gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel 
Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all’articolo 7.  
  
2. I comuni provvedono all’adozione di 
opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di 
verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra 
attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del 
comune stesso, in considerazione dell’applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle 
competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge 
urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei 
procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti, rientranti anche nell’ambito di applicazione del d.lgs. 
334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modificazioni e integrazioni.  
  
3. I comuni provvedono allo sviluppo 
dell’elaborato tecnico “Rischi di incidenti rilevanti (RIR)” al fine di 
individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto 
delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di 
stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti 
con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata 
concentrazione industriale, e garantire il controllo dell’urbanizzazione. 
 
  
4. L’elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 
deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo 
quanto previsto dall’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in 
attuazione dell’articolo 14 del d.lgs. 334/1999.  
  
5. L’elaborato tecnico RIR deve essere 
collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000, 
per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e 
deve osservare i criteri espressi dal d.m. lavori pubblici 9 maggio.2001, a 
norma dellarticolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.  
  
6. I comuni, in sede di formazione degli 
strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per 
la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di 
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, 
tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e 
ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.  
  
7. Le concessioni e le autorizzazioni 
edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto 
dell’elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico 
regionale di cui all’articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite 
dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 
334/1999.  
  
8. I comuni e gli uffici territoriali del 
Governo possono promuovere, nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9 
maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di 
intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di 
migliori livelli di sicurezza.   
 
 
  TITOLO 2PROCEDURE 
 
  Art. 5Effetto Domino 1. La Regione, sentito il Comitato tecnico 
regionale di cui all’articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori 
a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra 
quelli di cui allarticolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali 
la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante 
possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti 
stessi e dellinventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come 
previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.  
  
2. I gestori degli stabilimenti di cui al 
comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente 
competente, entro quattro mesi dallindividuazione del possibile effetto domino, 
le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui allarticolo 
20 del d.lgs. 334/1999.  
  
3. I gestori degli stabilimenti di cui al 
comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di 
riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e 
dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti 
di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza 
interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione. 
 
  
4. Il Comitato tecnico regionale di cui 
all’articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni 
di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle 
informazioni all’autorità competente per la predisposizione dei piani di 
emergenza esterni.   
 
 
  Art. 6Piano regionale di intervento 1. La Giunta regionale individua e perimetra 
le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all’articolo 13, comma 
1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei 
decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.  
  
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in 
tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 
334/1999, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della 
deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito 
consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, secondo le procedure di 
cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo 
trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.  
  
3. La Giunta regionale, sulla base dello 
studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui 
all’articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le 
misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, 
compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro 
centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza 
integrato.  
  
4. Il piano regionale di intervento è 
soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di 
procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al 
comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le 
informazioni utili per le modifiche del piano.  
  
5. Relativamente alle aree di Brindisi e 
Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” con i 
decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione 
confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall’articolo 
13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del 
piano di risanamento dell’area da predisporre ai sensi dell’articolo 74, comma 
4, del d.lgs. 112/1998.   
 
 
  Art. 7Piano di emergenza esterno 1. La Giunta regionale adotta l’elenco degli 
stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è 
necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità: 
 
a)      quantità di sostanze o preparati pericolosi 
in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della 
loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di 
incidenti;  
b)      collocazione dello stabilimento in rapporto 
alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi 
di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte 
da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che 
possano incidere sull’efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione 
civile;  
c)      concentrazione di più stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante.  
  
2. Ai fini del perfezionamento delle 
procedure di cui all’articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei 
PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d’area per le aree a elevata 
concentrazione di cui allarticolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula 
apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in 
materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all’efficacia delle 
disposizioni di cui alla presente legge.  
  
3. La Regione, le province, i comuni e le 
aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei 
Dipartimenti provinciali dell’ARPA Puglia territorialmente competenti e degli 
enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le 
attività di pianificazione dell’emergenza e di post-emergenza, sulla scorta 
delle informazioni fornite dai gestori di cui all’articolo 8 del d.lgs. 
334/1999, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, dello 
stesso decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa ai 
rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell’area, ove 
disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 6 del 
d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui 
all’articolo 12 della presente legge e dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999. 
 
  
4. I gestori degli stabilimenti interessati, 
entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1, 
trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 
tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’emergenza e le 
valutazioni relative all’analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di 
cui all’articolo 8 sia per quelle di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999. 
 
  
5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo 
non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 16, tenendo conto 
dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei 
servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell’evoluzione normativa e delle 
nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti 
rilevanti.  
  
6. Dell’approvazione e delle modifiche del 
PEE è data comunicazione anche al Ministero dell’ambiente e tutela del 
territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già 
approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in 
vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei 
tre anni previsto per il loro riesame.  
  
7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle 
indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del d.lgs. 334/1999, con gli scopi 
di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui 
ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 20 del medesimo decreto.  
  
8. Al verificarsi di un incidente rilevante 
valgono le disposizioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. 334/1999.    
 
 
  Art. 8Comitato tecnico regionale 1. La Regione, per la procedura di 
valutazione del rapporto di sicurezza di cui allarticolo 21 del d.lgs. 
334/1999, si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di 
cui al comma 2 del presente articolo.  
  
2. Il Comitato tecnico regionale di 
valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’utilizzo di 
determinate sostanze pericolose, denominato “Comitato tecnico regionale”, è 
costituito da:  
a)      un rappresentante dell’Assessorato regionale 
all’ecologia;  
b)      un rappresentante del Settore protezione 
civile della Presidenza della Regione Puglia;  
c)      un rappresentante dell’Assessorato regionale 
all’assetto del territorio;  
d)      un rappresentante dell’Assessorato regionale 
alle opere pubbliche;  
e)      un rappresentante della Direzione generale 
dell’ARPA Puglia;  
f)        un rappresentante dell’Assessorato alle 
politiche della salute scelto nell’ambito di medici specialisti in igiene e 
medicina preventiva.  
  
3. Il Comitato tecnico regionale previsto al 
comma 2 è integrato da:  
a)      due rappresentanti dell’ARPA Puglia, di cui 
almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente; 
 
b)      due rappresentanti dell’Istituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del 
dipartimento provinciale territorialmente competente;  
c)      da un rappresentante della provincia 
territorialmente competente;  
d)      da un rappresentante dell’ufficio tecnico del 
comune interessato.  
  
4. Il Comitato tecnico regionale può 
avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, del supporto 
tecnico-scientifico dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, 
la Regione può stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell’interno, 
nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente. 
 
  
5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo 
stesso lo ritenga, può essere integrato da un rappresentante della competente 
autorità portuale, così come individuato dalla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293 
(Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e 
secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
(Riordino della legislazione in materia portuale), per lo svolgimento delle 
istruttorie e per la valutazione del rapporto integrato di sicurezza portuale di 
cui all’articolo 5 del suddetto decreto 293/2001.  
  
6. I componenti del Comitato tecnico 
regionale devono aver conseguito una laurea specialistica di tipo 
tecnico-scientifico e avere preferibilmente maturato esperienza, almeno 
triennale, in materia di rischio di incidente rilevante o aver frequentato corsi 
attinenti l’analisi e la valutazione di installazioni a rischio di incidente 
rilevante.  
  
7. I componenti del Comitato tecnico 
regionale di cui al comma 2 sono nominati con atto deliberativo della Giunta 
regionale, su proposta del competente Assessorato all’ecologia, che ne fissa la 
durata e nomina il Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono 
nominati con provvedimento dell’Assessore all’ecologia, previa indicazione degli 
enti e strutture di provenienza.  
  
8. Il Comitato tecnico regionale è costituito 
validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza 
dei presenti e il suo parere è vincolante.  
  
9. Il Comitato tecnico regionale ha sede 
presso la Direzione generale dell’ARPA Puglia, alla quale è demandata 
l’organizzazione della segreteria del Comitato stesso.  
  
10. Il gestore dello stabilimento, o suo 
delegato, partecipa, anche avvalendosi di un tecnico di propria fiducia, 
all’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 21, comma 5, del 
d.lgs. 334/1999.  
  
11. Per l’espletamento dei propri compiti il 
Comitato tecnico regionale disciplina, con regolamento approvato dalla 
maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione 
dei gruppi di lavoro istruttorii e le modalità dei sopralluoghi istruttorii tesi 
a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza 
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.  
  
12. Gli oneri relativi all’istruttoria 
tecnica effettuata dal Comitato tecnico regionale sono a carico dei gestori 
degli stabilimenti interessati. Nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta 
regionale, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i 
costi di istruttoria a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.    
 
 
  Art. 9Procedimento istruttorio 1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni 
tecniche e di merito da parte del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 
8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della 
compatibilità ambientale dellimpianto, ove prescritta, provvede: 
 
a)      a emanare il provvedimento che conclude 
listruttoria del rapporto di sicurezza;  
b)      a rilasciare il nullaosta di fattibilità 
prendendo atto degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla 
legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono 
aggravare il preesistente livello di rischio.  
  
2. La valutazione tecnica positiva del 
rapporto di sicurezza, effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al 
relativo provvedimento conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla 
Regione, abilita allesercizio dellattività, previa contestuale acquisizione di 
tutti gli altri pareri e adempimenti previsti per legge.  
  
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono 
trasmessi al Ministero dellambiente e tutela del territorio e del mare, al 
Ministero dellinterno, nonché al Prefetto, alla provincia e al comune 
competente per territorio per gli adempimenti e pareri di competenza e, per 
lapplicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco competente per territorio.   
 
 
  Art. 10Procedure per la valutazione del rapporto 
di
 sicurezza per stabilimenti 
esistenti 1. Il gestore degli stabilimenti di cui 
all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono 
presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate 
nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto 
di sicurezza, entro i termini previsti al comma 6 dell’articolo 8 del medesimo 
d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale, il quale provvede 
all’istruttoria tecnica, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 334/1999, 
formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica che invia alla 
Regione.  
  
2. Il gestore degli stabilimenti di cui 
all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999 invia il rapporto di sicurezza in formato 
elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali 
dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle 
aree di danno valutate.  
  
3. I rapporti di sicurezza già inviati alla 
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8, comma 
6, del d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del 
medesimo d.lgs. 334/1999 sono trasmessi dallo stesso, insieme ai relativi atti 
istruttori, al Comitato tecnico regionale integrato di cui all’articolo 8 della 
presente legge entro centoottanta giorni.  
  
4. Entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione 
sulla base della stessa, e comunque valutando, ove necessario, la documentazione 
tecnica inviata dal gestore al Comitato tecnico regionale, emana il 
provvedimento conclusivo secondo la procedura di cui all’articolo 9. 
 
  
5. Eventuali prescrizioni integrative da 
parte della Regione devono essere segnalate nel provvedimento conclusivo e 
trasmesse al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al 
Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco 
nonché, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale 
del Vigili del fuoco territorialmente competente.  
  
6. Qualora le misure adottate dal gestore per 
la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano 
insufficienti, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le 
prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell’esercizio 
dell’attività.  
  
7. L’ARPA Puglia fornisce il supporto 
tecnico-scientifico per l’esame dei rapporti di sicurezza e della documentazione 
richiesta dall’autorità competente di cui al punto 7 dell’allegato al d.m. 
lavori pubblici del 9 maggio 2001.   
 
 
  Art. 11Procedure per la valutazione del rapporto 
di
 sicurezza nuovi stabilimenti o 
modifiche 1. Chiunque intenda realizzare uno degli 
stabilimenti di cui allarticolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare 
inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste 
dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui 
allarticolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto 
interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il 
rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere 
rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.  
  
2. Per le modifiche di impianti e di 
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze 
pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di 
rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il 
rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall’articolo 10 del 
d.lgs. 334/1999.  
  
3. Il Comitato tecnico regionale provvede 
all’istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine 
al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che 
trasmette alla Regione.  
  
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data 
di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, 
eventualmente condizionato, ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare 
abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il 
divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in 
mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene 
anche nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante 
conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto 
dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall’articolo 27 
del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli 
articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.  
  
5.  
Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di 
fattibilità viene trasmesso all’autorità competente al rilascio della 
concessione o dell’autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle 
procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di 
deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998; il nullaosta, in ogni caso, 
integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell’interno di cui 
all’articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.  
  
6. Il gestore, a seguito del rilascio del 
nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e 
all’Assessorato regionale all’ecologia il rapporto definitivo di sicurezza 
relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del 
d.lgs.334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione 
contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli 
eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.  
  
7. La Regione, entro trenta giorni dalla data 
di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il 
provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni 
integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell’ambiente 
e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato 
tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l’applicazione della 
normativa antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco 
territorialmente competente.  
  
8. Il provvedimento conclusivo contenente le 
valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di 
servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico 
regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale 
devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i 
componenti del Comitato stesso e il gestore.  
  
9. Qualora le misure previste dal gestore per 
la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino 
inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente 
provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un 
determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i 
lavori prescritti.  
  
10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 
sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale 
dei Vigili del fuoco interessato nell’ambito della procedura di rilascio del 
certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle 
funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma 
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma 
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del 
Ministro dell’interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di 
prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei Vigili del fuoco) e della Circolare del Ministero dell’interno 
del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività 
a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di 
sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334). 
 
  
11. Il gestore invia alle autorità competenti 
il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in 
formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei 
vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei 
depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi 
di rischio effettuata.   
 
 
  Art. 12Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui 
agliarticoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999 1. I gestori degli stabilimenti in cui sono 
presenti sostanze di cui all’allegato I, parti I e II, del d.lgs. 334/1999 in 
quantità superiori alle soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di 
cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, devono trasmettere: 
 
a)      la notifica al Ministero dell’ambiente e 
tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al 
Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco territorialmente competente;  
b)      la scheda di informazione di cui all’Allegato 
V del d.lgs. 334/1999 al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del 
mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico 
regionale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente 
competente;  
c)      l’analisi di rischio, l’individuazione e la 
valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei 
potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato 
tecnico regionale.  
d)      il formato elettronico delle informazioni di 
cui alle lettere a), b) e c), complete di tutti gli output numerici di calcolo, 
dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei 
depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi 
di rischio effettuata.  
  
2. Il Comitato tecnico regionale effettua 
l’esame della documentazione inerente l’identificazione e la valutazione dei 
pericoli di incidente rilevante e informa la Regione per l’adozione di eventuali 
provvedimenti e adempimenti conseguenti.  
  
3. La Giunta regionale, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, definisce i tempi di presentazione e i criteri di 
valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti. 
 
   
 
 
  Art. 13Norme di salvaguardia 1. Nel caso di aree a elevata concentrazione 
di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono 
essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 
334/1999 e più specificamente quelli indicati dal d.m. lavori pubblici del 9 
maggio 2001.  
  
2. Fino alladeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali, i territori, ove risultino presenti attività a rischio di 
incidente rilevante, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle 
tabelle 3a e 3b del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001. 
 
  
3. Al fine della verifica dellosservanza dei 
vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico regionale di cui allarticolo 8 
o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui allarticolo 19 del 
d.lgs.334/1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni 
dalla data della richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di 
trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi. 
 
  
4.Non sono soggetti al parere di cui al comma 
3 i seguenti interventi edilizi:  
a)      interventi di manutenzione straordinaria, 
risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non 
comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle 
superfici utili degli edifici;  
b)      manufatti per leliminazione delle barriere 
architettoniche;  
c)      impianti tecnologici al servizio di edifici 
esistenti;  
d)      recinzioni, muri di cinta, cancellate, 
tralicci con esclusione delle linee elettriche;  
e)      pensiline, bacheche, cartelloni e altre 
strutture per lesposizione di mezzi pubblicitari.   
 
 
  Art. 14Raccordo con le procedure VIA e 
AIA 1. La procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e 
regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità 
previsto dall’articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del 
rilascio del nullaosta stesso.  
  
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti 
deve comunicare all’autorità competente in materia di VIA la costruzione di 
nuovi impianti, le modifiche degli stessi impianti, dei depositi, dei processi 
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che 
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo 
quanto disposto dall’articolo 10 del d.lgs. 334/1999.  
  
3. La procedura di cui al decreto legislativo 
18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento), per gli impianti 
soggetti alla presente legge è espletata dall’autorità competente anche sulla 
base delle informazioni e delle descrizioni derivanti dai rapporti di sicurezza 
e dalle notifiche, elaborate conformemente alle norme previste sui rischi di 
incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la 
norma UNI EN ISO 14001. A tal fine detta documentazione deve essere fornita dai 
gestori all’autorità competente al rilascio dellautorizzazione integrata 
ambientale (AIA) con la presentazione della relativa istanza di rilascio 
dell’autorizzazione stessa.  
  
4. Il provvedimento conclusivo di rilascio 
dell’AIA deve riportare le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e 
della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti 
rilasciati ai sensi della presente legge. In caso di decorrenza del termine 
stabilito dallarticolo 5, comma 12, del d.lgs. 59/2005 senza che risultino 
perfezionati i provvedimenti di cui alla presente legge, lautorità competente 
rilascia lautorizzazione integrata ambientale con riserva di procedere al suo 
successivo aggiornamento una volta concluso il procedimento ai sensi del d.lgs. 
334/1999.   
 
 
  Art. 15Informazioni sulle misure di sicurezza 1. Il comune ove è localizzato uno 
stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza 
della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le 
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 
334/1999 e relative all’allegato V allo stesso.  
  
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 
1 devono essere chiare e semplici affinché possano essere comprese da tutti i 
cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle 
sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al 
d.lgs. 334/1999.  
  
3. Il comune è tenuto a fornire, tramite 
opuscoli informativi, le informazioni sulle misure di sicurezza e sul 
comportamento da adottare in emergenza alle persone che potrebbero essere 
coinvolte in un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti 
soggetti al d.lgs. 334/1999. Tali informazioni devono essere riesaminate e 
diffuse secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 6, dello stesso 
decreto. Le stesse devono essere permanentemente tenute a disposizione del 
pubblico.  
  
4. Il comune è altresì tenuto alla 
diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i PEE 
di cui all’articolo 7, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano 
regionale di intervento di cui all’articolo 6.  
  
5. Ai fini dellesercizio della facoltà di 
cui allarticolo 22, comma 2, del d.lgs. 334/1999, il gestore predispone una 
versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, in 
formato digitale, da trasmettere alla Regione, provincia e comune 
territorialmente competente ai fini dellaccessibilità al pubblico. 
 
  
6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati 
i predetti stabilimenti industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero 
essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli 
scenari incidentali riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i 
cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare 
le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di 
autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal 
PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida per 
l’informazione alla popolazione sul rischio industriale).  
   
 
 
  Art. 16Consultazione della popolazione 1. Per i nuovi stabilimenti e per le 
modifiche di cui all’articolo 10 del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata 
deve essere messa in grado di esprimersi. Qualora se ne ravvisi la necessità può 
essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, 
del d.lgs. 334/1999, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12 dello 
stesso decreto.  
  
2. Qualora l’amministrazione procedente 
ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione 
di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre 
conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999. 
 
  
3. Nell’ambito dell’espressione del parere 
previsto al precedente comma 1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti 
in associazioni costituite, devono pervenire in forma scritta.    
 
 
  Art. 17Misure di controllo 1. La Giunta regionale, nell’ambito delle 
linee programmatiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente 
dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di 
incidente rilevante, ai sensi dellarticolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo 
a darne informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione.  
  
2. Il programma operativo di cui al comma 1 è 
disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali 
provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l’ARPA Puglia, 
tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto 
all’articolo 3.  
  
3. L’ARPA Puglia effettua le verifiche 
ispettive di cui all’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la 
Direzione regionale dei Vigili del fuoco e l’ISPESL.  
  
4. L’ARPA Puglia provvede allo svolgimento 
dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle 
specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in 
modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare 
attenzione ai sistemi tecnici critici.  
  
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui 
agli articoli 28, comma 2, e 25, comma 3, del d.lgs. 334/1999, l’ARPA Puglia 
procede alle verifiche ispettive, avvalendosi delle norme tecniche in materia 
riconosciute a livello nazionale e internazionale, tenuto conto anche delle 
“Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di 
gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante”, 
pubblicate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 
(APAT).  
  
6. Il personale addetto ai controlli deve 
possedere i requisiti specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5, 
nonché di comprovata e certificata esperienza almeno triennale in materia di 
rischi industriali e tecnologici.  
  
7. I controlli previsti dal presente articolo 
sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di 
cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 334/1999.  
  
8. Il personale addetto ai controlli ha 
accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi 
comprese quelle supplementari, necessarie ad effettuare un’adeguata valutazione 
delle possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o 
l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della 
predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 6. 
 
  
9 Fatto salvo quanto previsto dai commi 
precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la 
necessità, i controlli e le ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di 
cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, usufruendo delle disponibilità 
finanziarie previste dalla legislazione vigente.  
  
10. Entro due anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite dell’ARPA 
Puglia, raccoglie i dati resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie 
regionali e locali per la predisposizione del “Rapporto rischi industriali e 
tecnologici”. Detto rapporto deve, in particolare, com-prendere: 
 
a)      dati sul personale e sulle altre risorse di 
cui dispongono le autorità ispettive;  
b)      dettagli sul ruolo e sulloperato delle 
autorità ispettive per lelaborazione e lattuazione dei pertinenti piani di 
ispezione;  
c)      dati schematici rivenienti dalle attività 
ispettive effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la 
percentuale di impianti controllati e ispezionati (per tipo) e una stima del 
tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in 
questione;  
d)      dati sintetici sul grado di conformità degli 
impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta 
dalle ispezioni eseguite;  
e)      quadro riassuntivo, con dati quantitativi, 
delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e 
inadempienze;  
f)        valutazione del successo o del fallimento dei 
piani di ispezione in relazione allattività dellorganismo ispettivo, con 
eventuali raccomandazioni per i piani futuri;  
g)      tutte le informazioni georeferenziate 
relative alla “Mappatura dei rischi industriali e tecnologici” per l’intero 
territorio regionale, rivenienti dalle attività istruttorie del Comitato tecnico 
regionale.  
  
11. Gli oneri relativi alle verifiche 
ispettive sono posti a carico dei gestori. Nelle more dell’emanazione del 
decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la 
Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, della presente legge, 
definisce i costi di verifica ispettiva a carico dei gestori degli stabilimenti 
interessati.  
  
12. Le entrate derivanti dall’applicazione 
delle misure di controllo vengono incamerate direttamente dall’ARPA Puglia e da 
questa destinate alle finalità di cui al presente articolo. 
 
  
13. L’ARPA Puglia provvede a porre in essere 
tutto quanto necessario a far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente 
legge, utilizzando le risorse previste nel proprio bilancio, al relativo 
capitolo di spesa per le attività di controllo e ispezione. 
 
  
14. L’ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di 
ciascun anno, comunica formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi 
del comma 12, ripartite per ambito territoriale provinciale.    
 
 
  Art. 18Sanzioni 1. In ordine all’applicazione delle sanzioni 
vale quanto disposto dall’articolo 27 del d.lgs. 334/1999. 
 
  
2. La violazione dell’obbligo di trasmissione 
alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall’articolo 6, comma 
2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 
mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione 
dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2. 
 
  
3. La mancata comunicazione da parte del 
gestore alla Regione e agli enti locali interessati delle informazioni di cui, 
rispettivamente, all’articolo 5, comma 2, all’articolo 11, comma 4, e 
all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 334/1999, è soggetta alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24. 
 
  
4. La Regione, sentito il Comitato tecnico 
regionale, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza o 
notifica, anche in formato elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2, 
e 12, comma 1, lettera d), ai sensi degli articoli 8 e 6 del d.lgs. 334/1999, 
invita il gestore all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta 
giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, 
disponendo contestualmente la sospensione dell’attività che sia stata 
eventualmente intrapresa con sanzione pari a euro 50 mila. Qualora il gestore 
non ottemperi all’invito ricevuto, si procede con l’ordine di chiusura dello 
stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di 
esso.  
  
5. In caso di violazione delle misure di 
sicurezza previste nel rapporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, 
ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, 
la Regione, su indicazione del Comitato tecnico regionale, diffida il gestore ad 
adottare le necessarie misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso 
articolo, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In 
caso di mancata ottemperanza, si procede con l’ordine di sospensione 
dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle 
prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In 
caso di reiterato inadempimento, si procede con l’ordine di chiusura dello 
stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di 
esso.  
  
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie 
specifiche strutture competenti, che ne incamera i proventi. 
 
   
 
 
  TITOLO 3DISPOSIZIONI TRANSITORIE E 
FINALI 
 
  Art. 19Norma transitoria 1. Listruttoria tecnica relativa ai 
procedimenti previsti dal d.lgs. 334/1999, pendenti alla data di efficacia delle 
disposizioni della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la 
disciplina previgente.  
 
 
  Art. 20Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto o in 
contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 
334/1999.  
  
2. Gli articoli 35, 
36 
e 39 
del capo X del titolo II della legge 
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle 
disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni 
derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino 
delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e 
delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e 
tecnologici. 
 
  
3. Le disposizioni della presente legge hanno 
efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e 
Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando 
quanto disposto dall’articolo 7 dello stesso decreto.  
 
 
  Art. 21Disposizioni Finanziarie   1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998, 
agli oneri finanziari derivanti dal primo avvio dell’applicazione della presente 
legge, con specifico riferimento a quelli di cui al comma 2 dell’articolo 7, ai 
commi 4 e 9 dell’articolo 8 e al comma 11 dell’articolo 17, nelle more 
dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del 
d.lgs. 334/1999, la Regione fa fronte con uno stanziamento pari a euro 250 mila 
a valere sulle risorse già disponibili sul capitolo di spesa del bilancio 
regionale di previsione 611066 - residui di stanziamento 2007 - “Spese per oneri 
di funzionamento in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela 
ambientale” relativo ai trasferimenti già operati dallo Stato a favore della 
Regione.  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
                             |