Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 12
Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale
Art. 11. I comuni, in attuazione dell’articolo 1,
commi 258 e 259, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2008), possono definire ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione
gratuita da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di aree o
immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla
dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, a sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)
2. I comuni procedono all’attuazione degli
interventi previsti dalle presenti norme previa valutazione del fabbisogno di
edilizia residenziale sociale. Per i comuni a elevata tensione abitativa di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell’elenco dei comuni
ad alta tensione abitativa - legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40,
tale valutazione è obbligatoria e deve essere trasmessa alla Regione entro
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
unitamente all’indicazione dei modi di soddisfacimento del fabbisogno stesso.
3. Per il soddisfacimento del fabbisogno di
edilizia residenziale sociale i comuni possono prevedere, previa valutazione
della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i
caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi nonché nel rispetto
delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 quinquies della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e
integrazioni, l’utilizzazione di:
a) ambiti destinati a servizi che siano in
esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al
decreto interministeriale 1444/1968, assegnando a essi una previsione
edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica;
b) ambiti a prevalente destinazione residenziale
consentendo un surplus di capacità edificatoria.
4. I comuni, per promuovere la realizzazione
degli interventi di edilizia residenziale sociale nei modi previsti al comma 3,
quale concorso per la realizzazione dei medesimi interventi possono assegnare le
aree ai proprietari e agli operatori pubblici e privati secondo criteri di
concorrenzialità e trasparenza.
5. Per l’approvazione delle varianti agli
strumenti urbanistici generali vigenti relative ai casi previsti dal comma 3, si
applica il procedimento semplificato previsto dall’articolo 11,
commi da 4 a 14, della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio).
6. I proprietari e i soggetti di cui al comma
1 ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia
residenziale sociale devono, sulla base di apposita convenzione, impegnarsi a:
a) cedere gratuitamente al comune una quota
minima del 10 per cento degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacità
edificatoria previsto dal comma 3;
b) garantire preferibilmente l’affitto o
laffitto con patto di futura vendita dei restanti alloggi di edilizia
residenziale sociale a soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso a tale
tipo di alloggi selezionati da una graduatoria comunale.