Anno 2008
Numero 16
Data 18/07/2008
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 120 del 25 luglio 2008
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Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 16

Regolamento concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei sindaci, della rappresentanza della conferenza e del comitato dei sindaci del distretto



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

-          Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attri-buisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.

 

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Vista la L.R. n. 25 del 28/08/2006, che, all’art. 4 e 14 c.17, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

 

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1317 del 15/07/2008 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento: 




TITOLO I

CONFERENZA DEI SINDACI DELLE

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI





Art. 1

(Composizione della Conferenza)



La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei comuni che fanno parte dell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria provinciale.

La Conferenza dei sindaci ha la sua sede presso la sede legale dell’Azienda stessa.

In caso di dimissioni del Sindaco o di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

  La Conferenza è presieduta dal Sindaco del comune capoluogo.

 In caso di perdita della qualità di Sindaco di uno dei componenti, il Presidente convoca la Conferenza per provvedere alla integrazione nella Conferenza del nuovo componente.

  Alle adunanze della Conferenza partecipano senza diritto di voto i presidenti delle comunità montane aventi sede nell’ambito territoriale dell’Azienda o loro delegati.

  Nell’ambito della Conferenza sono istituiti la Rappresentanza dei Sindaci della stessa Conferenza ed il Comitato dei Sindaci del Distretto.




Art. 2

(Attribuzioni della Conferenza)


            La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie funzioni in attuazione dell’art. 3, comma 14, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n. 36/94, n.25/2006 e n. 39/2007(•)   e relativo regolamento applicativo n. 9/2007, tramite una Rappresentanza composta da cinque componenti. 

  La Conferenza dei sindaci:

a)     ai sensi dell’art.3, comma 14 del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, definisce, nell’ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività delle Aziende Sanitarie.

b)    esprime parere obbligatorio sul Piano Attuativo Locale (PAL), nonché, attraverso il Comitato dei Sindaci di distretto sul piano attuativo territoriale (PAT).

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere favorevolmente espresso.

c)     esprime parere sulla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca dello stesso a norma dell’art.3bis, comma 7, del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.

d)    esprime il proprio parere in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale dell’Azienda Sanitaria al fine del procedimento di verifica di cui all’art.3 bis, comma 6 del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.

e)     esamina il bilancio pluriennale di previsione e l’atto aziendale dell’Azienda sanitaria di cui all’art.3, comma 1bis, del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, e trasmette le proprie valutazioni e proposte all’Azienda Sanitaria ed alla Regione.

f)     verifica la gestione del PAL elaborato da parte dell’Azienda sanitaria e sui risultati rivenienti da questo e trasmette le proprie valutazioni e proposte all’Azienda Sanitaria ed alla regione.

g)    Elegge tra i propri componenti quattro componenti della Rappresentanza, in quanto il Sindaco del comune capoluogo è membro di diritto.

h)     Designa, attraverso la propria Rappresentanza, il componente in seno al Collegio Sindacale dell’azienda sanitaria provinciale.

La Conferenza dei Sindaci, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può organizzarsi in sottogruppi operativi.



(•) Ndr. da intendersi l.r. 39/2006


Art. 3

 (Prima Convocazione)



            Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Sindaco del Comune capoluogo di provincia dell’Azienda sanitaria, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di riferimento, per l’elezione della sua Rappresentanza. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina il Commissario ad acta che provvede, entro i successivi trenta giorni, a convocare e presiedere la Conferenza.




Art. 4

(Validità delle sedute)



  Il Presidente della Conferenza convoca la Conferenza, forma l’ordine del giorno e ne dirige la seduta.

  La Conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti.

  La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un’ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

  In seconda convocazione, la seduta è dichiarata valida con la presenza di un terzo dei componenti e non può essere fissata prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta e stabilita nella comunicazione relativa alla prima convocazione.

 I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti.

  Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall’aula prima delle votazioni.

  Nell’ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.




Art. 5

(Discussione e votazione)



  La Conferenza dei Sindaci può discutere solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno, salva diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti.

La Conferenza può decidere, su proposta del presidente o di un componente, di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Esaurita la discussione, si procede alla votazione, previa verifica da parte del Presidente, del numero legale.

  L’espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

 Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova è richiesta da un componente.

La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata nel verbale.

 Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l’esito.

  Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti.

 Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

  Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l’indicazione degli astenuti.

  Nei verbali deve, infine, risultare la forma di votazione utilizzata.

  Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso

nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.




Art. 6

(Presentazione di mozioni e interrogazioni)



Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente, che assicura la risposta entro dieci giorni.

Ciascun componente della Conferenza può presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza , anche se lo stesso è già stato oggetto di interrogazione. Le mozioni presentate vengono inserite nell’ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.




Art. 7

(Pubblicità delle sedute)


Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della Conferenza, sia altrimenti stabilito.

Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

Le deliberazioni sono affisse all’Albo dell’Azienda Sanitaria.

Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto:

a)     il direttore generale

b)    il direttore amministrativo

c)     il direttore sanitario

d)    i presidenti delle Comunità Montane di cui all’art. 1

e)     altri dirigenti o funzionari dell’Azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore generale ritenga utile per la disamina degli atti all’ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Conferenza.




Art. 8

( Pubblicità degli atti)



La Conferenza dei Sindaci ha diritto di ottenere dal Direttore Generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari per lesercizio delle proprie funzioni. Alla richiesta di chiarimenti scritti, il direttore generale da risposta scritta entro dieci giorni.

Sono poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, gli atti del Collegio Sindacale nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.





TITOLO II

RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

 





Art. 9

(Composizione ed elezione della Rappresentanza)


La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Azienda Sanitaria provinciale è composta da cinque componenti, ovvero dal presidente della Conferenza e da quattro membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione e con espressione di un’unica preferenza su presentazione di una lista di candidati.

Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente trasmette l’esito dell’elezione della Rappresentanza al Direttore Generale dell’Azienda ed al Presidente dalla Giunta Regionale.

I componenti durano in carica cinque anni.

In caso di cessazione dall’incarico di un membro per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione e con le modalità di cui al comma 2.

Il nuovo membro eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale della Rappresentanza.

La funzione di componente della Rappresentanza non può essere delegata.




Art. 10

 (Vice Presidente della Rappresentanza)



 Il Vice-Presidente viene eletto dalla Rappresentanza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nella prima riunione.

 Il Vice Presidente presiede le sedute in caso di decadenza del Presidente fino alla nomina ed all’insediamento del nuovo Presidente.

 Il Vice Presidente presiede la seduta in caso di impossibilità momentanea da parte del Presidente.




Art. 11

 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)



            La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti della Rappresentanza.

            Per l’approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.




Art. 12

(Convocazioni della Rappresentanza)



La rappresentanza viene convocata dal Presidente:

-    su iniziativa del Presidente

-    su richiesta di almeno due componenti

-    su richiesta del direttore generale dell’azienda sanitaria

Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare i soggetti di cui all’art. 7, nonché, per le materie di rispettiva competenza, i Sindaci che presiedono i gruppi operativi, di cui all’art.2, qualora costituiti.

La convocazione e l’ordine del giorno sono inviati agli altri componenti della Rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite fax.

Convocazione e ordine del giorno sono sottoscritti dal Presidente della Rappresentanza.




Art. 13

(Compiti della Rappresentanza)



La Rappresentanza svolge le funzioni di cui all’art.2 del presente regolamento, secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2006, della L.R. 39/2006 e relativo Regolamento di attuazione n.9/2007.

La Rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all’espletamento del proprio mandato.

Il Presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all’acquisizione degli elementi utili al funzionamento della Rappresentanza.

Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale.

La Rappresentanza ha l’obbligo di riferire sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci almeno due volte l’anno e di acquisire il parere preventivo della Conferenza in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività e al bilancio di previsione.




Art. 14

(Rapporti tra Conferenza dei Sindaci e Rappresentanza)



La Rappresentanza ha l’obbligo di riferire sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci in seduta plenaria almeno due volte all’anno e di acquisire il parere preventivo della Conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività e al bilancio di previsione.

La Conferenza dei sindaci, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare, tramite il Presidente in apposita adunanza, la Rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

La Rappresentanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, può consultare i Sindaci dei sottogruppi operativi qualora costituiti.




Art. 15

 (Funzioni di Segreteria)



L’Azienda Sanitaria assicura l’attività della Rappresentanza e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l’assistenza alle riunioni programmate.

Delle riunioni della rappresentanza sono redatti i verbali che sono pubblicati nell’Albo pretorio dell’Azienda e conservati presso la sede legale della ASL.

I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente o dal Vice Presidente.




Art. 16

 (Obbligo di informazione)



      La Rappresentanza ha diritto ad ottenere dal direttore generale della Azienda Sanitaria tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili all’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.




Art. 17

(Diritto di accesso)


 

             I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza con il solo rimborso delle spese di riproduzione e pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta, con esclusione degli atti di cui è vietato l’accesso ai sensi della normativa vigente.




Art. 18

(Comitato dei Sindaci di Distretto)


Il Comitato dei Sindaci di Distretto è composto dai Sindaci dei Comuni costituenti l’ambito territoriale del Distretto ed i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti.

Il Comitato è presieduto da un Sindaco eletto a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto.

Fino alla nomina del Presidente, le sedute sono presiedute dal Sindaco del comune sede del distretto.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto.

Il Comitato dei Sindaci svolge funzioni consultive e propositive sul Piano delle Attività Territoriali (PAT) proposto dal direttore del distretto ed approvato dal direttore generale, d’intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

Il Comitato, inoltre, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti nel PAT.

Il Comitato dei Sindaci, entro trenta giorni dall’insediamento, approva il regolamento relativo alla sua organizzazione e funzionamento, compreso l’espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del Comune che esprime la Presidenza, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto.

 Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai fini dell’espressione dei pareri di cui innanzi, previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore Generale dell’Azienda, o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.




Art. 19

(Norma finale)


            La Presidenza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria BAT è affidata a turno, per la durata di un anno, ai sindaci dei tre comuni di Barletta, Andria e Trani, a partire dal sindaco di Andria, sede dell’Azienda Sanitaria.

            La successiva alternanza, ovvero ogni altra eventuale problematica di natura organizzativa o gestionale, sia per la Conferenza della BAT che per le altre, può essere regolamentata all’interno dalla stessa Conferenza.





Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.