Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 42 Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009
Art. 1(Finalità) 1. Sino
alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009,
è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, come modificato dall’articolo
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della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32,
della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2009 sulla
base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2008, come
approvati con la legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008 – 2010) e successive modificazioni.
Art. 2(Individuazione
dellespese obbligatorie e inderogabili) 1. L’autorizzazione
di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni
capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla
presente legge (Allegato A)(1) ,
per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero
alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria
tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionabile in dodicesimi.
2. In
applicazione del comma 3 dell’articolo 66
della l.r.
28/2001
e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2009 e per
la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie
e derogabili.
(1) Allegato modificato e integrato dall’art. 1,
comma 1 della l.r. 16 marzo 2009, n.
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Art. 3(Fondi
a destinazione vincolatae quote di cofinanziamento regionale) 1. Le
spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per
l’anno 2009, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano
stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 69 della
l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al
fine di consentire la tempestiva attuazione del programma operativo regionale
(POR Puglia), è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di
cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese
quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.
3. Le
disposizioni di cui all’articolo 42,
comma 6 bis, come inserito dall’articolo 5
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, della l.
r. 28/2001
si applicano anche durante la gestione dell’esercizio provvisorio.
Art. 4(Utilizzazione
dei residui di stanziamento) 1. Ad
avvenuta adozione dell’atto ricognitivo di cui all’articolo 94
della l.r.
28/2001,
come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4, i
competenti servizi regionali di gestione della spesa possono procedere, anche
nel corso dell’esercizio provvisorio, all’utilizzazione e conseguente impegno
delle somme conservate in bilancio quali residui di stanziamento.
Art. 5(Disposizioni
di carattere tributario) 1. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), sono confermate per l’anno 2009. (2)
(2) L’art. 2 della l.r. 6/2009 così dispone: “1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come confermata dall’articolo 5 (Disposizioni di carattere tributario) della l.r. 42/2008, va intesa nel senso che l’aliquota indicata a fianco dei singoli scaglioni di reddito, come riportati nel medesimo comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, si applica all’intero ammontare del reddito imponibile.”
Art. 6(Finanziamento
dei referendum consultivi)(3) 1. Al fine di
garantire l’effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 19 aprile
2009, per l’istituzione dei Comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara e Ceglie
-Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre
2008,
n. 1049 e
1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai successivi decreti 26
gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul capitolo 1740 - UBP 4.1.1.
- del bilancio di previsione 2009 la somma di euro 500 mila.
2. All’erogazione
e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore degli enti coinvolti
provvede il competente Servizio enti locali con le modalità di cui all’articolo
30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum
abrogativo e consultivo) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli enti
destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle operazioni connesse ai
referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti locali specifica
rendicontazione delle spese sostenute.
(3) articolo così sostituito dall’art. 3,
comma 1 della l.r.
16 marzo 2009, n. 6. Il testo originario era così articolato”1.
Al fine di garantire l’effettuazione dei referendum consultivi,
fissati per il 1° marzo 2009, per l’istituzione dei comuni di Palese -
S.Spirito, Carbonara - Ceglie – Loseto, indetti con decreti del Presidente della
Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1049 e 1050, si provvede a iscrivere sul
capitolo 1740 – UPB 4.1.1 – del bilancio 2009 la somma di euro 280 mila.”
Art. 7(Norme
di attuazione dell’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei ministri17
aprile 2008, n. 3669) 1. Al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 (Disposizioni
urgenti di protezione civile), come modificato dall’articolo 15, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2008, n.
3704, si provvede a istituire nel bilancio 2009, nell’ambito dell’UPB 2.1.4, il
capitolo di entrata 2033832 “Trasferimenti statali per gli interventi di cui
all’o.p.c.m. 3704 del 17 settembre 2008” con uno stanziamento di euro
4.629.400,00 e, nell’ambito dell’UPB 08.01.01, i connessi capitoli di spesa n.
112020 “Spesa per la realizzazione di impianto idrovoro per il sollevamento
delle acque della zona pantano-Lido Azzurro di Taranto da erogare al Consorzio
di Stornara e Tara, quale soggetto attuatore”, con uno stanziamento di euro
2.180.400,00, e n. 112025 ”Spese per ripristino della rete scolante nel
comprensorio irriguo - 3° lotto – zona Lato-Lenne negli agri dei comuni di
Castellaneta, Palagiano e Palagianello da erogare al Consorzio di Stornara e
Tara, quale soggetto attuatore”, con uno stanziamento di euro 2 milioni 449
mila.
Art. 8(Provvedimento
per il personale
degli
organi di direzione politica) 1. Gli
effetti dell’articolo 51
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto
agli organi politici) della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005), sono prorogati fino alla data di approvazione del provvedimento di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15
(Missioni continuative e provvedimenti per il personale degli organi di
direzione politica) della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 18
(Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008). (4)
(4) Termine ulteriormente prorogato al 1° luglio 2009 dalla l.r. 10/2009, art. 4.
Art. 9(Cessione
dei crediti) 1. La
cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui
siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da ultimo modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito
dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata
non autenticata.
2 La
cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione
qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di
comunicazione elettronica previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
Art. 10(Tributo
speciale per il deposito
in
discarica dei rifiuti) 1. Il
termine di cui al comma 3 dell’articolo 9
(Disposizioni di carattere tributario) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25
(Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007), è prorogato al 1° maggio 2009. Fino a tale data continuano ad
applicarsi le aliquote vigenti. (5)
2. Rimane
ferma, per l’anno 2009, l’aliquota di euro 0,0150 prevista dalla lettera d) del
comma 2 dell’articolo 9
della l.r.
25/2007
in caso di discariche abusive.
(5) Vedi ora la l.r. 10/2009, art. 46
Art. 11(Contributi
per l’impiantistica sportiva) 1. I contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore di soggetti beneficiari, negli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva – Abrogazione l.r. 21 luglio 1978, n. 32) e, nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti) e della deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2007, n. 1476 (Legge regionale 4/12/2006, n. 33 – Titolo II – Artt. 7 – 8. Linee guida sui criteri, modalità di attuazione per gli interventi sull’impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motoriosportive. Piano annuale 2007), ove la documentazione richiesta per la concessione dei benefici assegnati sia stata inoltrata oltre i termini indicati dalle relative norme suddette, non decadono al fine della concessione e liquidazione dei benefici assegnati. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 che non hanno inoltrato la documentazione richiesta per la concessione possono presentare detta documentazione, entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca del beneficio assegnato.(6)
(6) Termine differito al 31 gennaio 2010 dalla l.r. 34/2009, art. 39
Art. 12(Modifica
all’articolo 33
della
legge regionale 26 aprile 1995, n. 27) 1. Dopo
il comma 2 septies dell’articolo 33
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27
(Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), introdotto dall’articolo 1
della legge regionale 28 gennaio 1998, n.6 e modificato dall’articolo 17
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28,
è inserito il seguente: “2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere a titolo gratuito all’Università degli studi di
Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di
garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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