Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 12 Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.
Art. 1(Finalità) 1. Nell’ambito delle previsioni del
Programma operativo regionale (POR) Puglia per il Fondo sociale europeo (FSE)
2007/2013, approvato dalle competenti autorità comunitarie con decisione
C(2007)5767 del 21 novembre 2007 (2007IT051PO005), a cui è seguita presa d’atto
con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2007, n. 2282, la
competente Autorità di gestione può effettuare azioni a sostegno della
qualificazione delle laureate e dei laureati attraverso l’erogazione diretta di
borse di studio per la frequenza di master post lauream, con rimborso delle
spese ammissibili o in maniera forfettaria, alle condizioni minime prescritte
dall’articolo 2.
Art. 2(Condizioni) 1. I master prescelti dagli interessati
devono essere erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciute dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere almeno 60 Crediti
formativi universitari (CFU) ovvero 60 European credit transfer system (ECTS)
ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri
sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale.
2. I master, erogati da istituti di
formazione avanzata sia privati sia pubblici, scelti dagli interessati devono
essere accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da
Association of MBAS (AMBA) e devono avere una durata complessiva non inferiore a
800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per
cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
3. I master scelti dagli interessati devono
essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che
abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti
all’emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di
studio, attività documentabile di formazione post lauream. Per attività di
formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a
soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata
inferiore a 800 ore. L’attività erogata deve essere stata svolta in qualità di
soggetto attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i master scelti
dagli interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore,
di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di
stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
Art. 3(Durata
e modalità dei master) 1. Per durata complessiva del master si
intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché
agli stage e alle altre attività formative (project work, studio
individuale, visite). Per ore svolte in aula ci si riferisce alle lezioni
frontali e a tutte quelle attività formative, svolte in presenza, effettuate
nella sede di svolgimento del percorso formativo.
2. Nel caso in cui i master prescelti dagli
interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in Associazione
temporanea d’impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui
all’articolo 2 devono essere posseduti da ciascun componente di dette
associazioni.
3. I vincoli di durata di cui all’articolo 2,
comma 3, si applicano anche agli interventi di formazione erogati in modalità on
line o mista, per i quali si intendono per ore di formazione in aula, nel primo
caso le ore di formazione on line e nel secondo caso la somma delle ore on line
e in presenza.
4. Nel caso in cui le ore di formazione in
presenza siano inferiori al 50 per cento della durata complessiva del corso, lo
stesso è considerato come corso on line.
5. Gli interventi di formazione devono
prevedere il rilascio di un attestato finale al termine del percorso
formativo.
6. La competente Autorità di gestione del POR
Puglia per il FSE 2007-2013 è autorizzata a determinare ulteriori modalità,
esclusioni, limiti e condizioni per il godimento delle borse di studio, in
relazione al raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come
individuati nel medesimo POR Puglia per il FSE 2007-2013.
7. Il comma 4 dell’articolo 19
della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è abrogato.
Art. 4 (Affidamento diretto alle università ed enti
pubblici di ricerca) 1. Il comma 2 dell’articolo 22
della l.r.
15/2002
è sostituito dal seguente:
“2.
E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al POR
Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle università e
agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e delle decisioni
comunitarie.”.
Art. 5 (Norma transitoria) 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti
posti in essere in difformità dalle previsioni della presente legge, in
relazione all’avviso 1/2008 approvato con determinazione del Dirigente del
Settore formazione professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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