Anno 2009
Numero 21
Data 12/10/2009
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 164 suppl. del 19 ottobre 2009
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Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 21

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009



CAPO 1

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2009





Art. 1

(Finalità)  


1.    Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2008 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2  Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1 miliardo 200 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2009 viene rideterminato in euro 1.211.941.507,46.

1        Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.  




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 risulta aumentato, sia per l’entrata che per la spesa, di euro 6.258.758,44 in termini di competenza e diminuito di euro 4.707.051.431,59 in termini di cassa.




CAPO 2

Disposizioni varie di carattere finanziario





Art. 3

(Disposizione abrogativa dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)(1) 


1.       A decorrere dal 1° novembre 2009 cessa l’applicazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010), e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è abolita. Non sono più dovute le rate di acconto mensili in scadenza al 31 dicembre 2009 e al 31 gennaio 2010 relative ai mesi di novembre e dicembre 2009.

2.    La presentazione della dichiarazione annuale e le operazioni di conguaglio relative al periodo gennaio-ottobre restano fissate al 31 gennaio 2010.

3.      In caso di credito in favore del contribuente, il diritto al rimborso deve essere esercitato, tramite apposita istanza da inviare alla Regione Puglia – Servizio finanze, entro il termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione. 



(1) La l.r. 19/2010, art. 5 ha reintrodotto e ridisciplinato l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.


Art. 4

(Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)(2) 


[ 1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del Piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) e successive modificazioni e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31


Art. 5

(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20)


1. Al comma 3 dell’articolo 13 (Finanziamento straordinario piano casa) della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), le parole: “capitolo 411015 - Contributi a cooperative ed imprese per costruzione alloggi di edilizia convenzionata” sono sostituite dalle seguenti: “capitolo 411015 - Contributi a cooperative e imprese per la nuova costruzione e il recupero di alloggi di edilizia convenzionata, destinati all’affitto e alla vendita”.




Art. 6

(Contributo straordinario per le attività connesse all’apertura del Teatro Petruzzelli)


1.      Al fine di concorrere alle spese per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi artistici connessi con l’apertura del Teatro Petruzzelli di Bari, è istituito nel bilancio regionale 2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base 04.01.01, dedicato capitolo di spesa n. 813090, denominato “Intervento straordinario per l’apertura del Teatro Petruzzelli di Bari”, con uno stanziamento di euro 200 mila da assegnare al comune di Bari. 




Art. 7

(Contributo straordinario alla Federazione italiana sportiva orientamento)


1                    Al fine di sostenere la candidatura internazionale della Regione Puglia, presentata dal Presidente nazionale della Federazione italiana sportiva orientamento (FISO) e finalizzata a ospitare i campionati del mondo veterani di corsa orientamento 2012, è concesso un contributo straordinario di euro 50 mila alla Presidenza nazionale della FISO, previa presentazione delle iniziative programmate e dei relativi giustificativi di spesa.

 

2                    All’onere derivante dalla presente norma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’unità previsionale di base 05.04.01 “Interventi regionali dello sport” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009”, di dedicato capitolo di spesa n. 861090 denominato “Spese per sostenere la candidatura della Regione Puglia per ospitare i campionati del mondo veterani di corsa di orientamento del 2012”, con una dotazione finanziaria di euro 50 mila. 




Art. 8

(Disposizioni a favore del sistema universitario pugliese)


1.      Al fine di consentire parità di accesso all’istruzione universitaria a tutti gli studenti della Regione, sostenendo l’impegno degli Atenei a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base 04.04.02, apposito capitolo di spesa n. 915050, denominato “Contributo straordinario a favore del sistema universitario pugliese”, con uno stanziamento di parte corrente di euro 10 milioni.

2.      Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito tra le università con sede in Puglia prioritariamente per compensare le riduzioni operate sul fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2009. La parte residua è destinata, in misura non inferiore a euro 3 milioni, ai servizi agli studenti e al diritto allo studio. 




Art. 9

Contributo straordinario al comune di Taranto)


1. In considerazione della particolare situazione finanziaria del comune di Taranto, al fine di consentire il potenziamento della struttura di polizia municipale finalizzata a intensificare l’attività di prevenzione, durante l’anno scolastico 2009/2010, presso le scuole materne ed elementari con sede nel comune di Taranto, è istituito nel bilancio regionale 2009, nell’ambito dell’unità  previsionale di base 08.02.01, un dedicato capitolo di spesa n. 1010035, denominato “Contributo straordinario al comune di Taranto”, con uno stanziamento di euro 200 mila.




Art. 10

(Adeguamento schema di bilancio e denominazione capitoli di entrata e di spesa)


1.      A seguito dell’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’amministrazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, su proposta della Conferenza di direzione, i conseguenti adeguamenti allo schema di bilancio e alla modifica della denominazione dei capitoli di entrata e di spesa nonché alla rimodulazione delle unità previsionali di base. 




Art. 11

(Integrazione dell’articolo 10 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8)


1.  Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), è inserito il seguente: “1 bis. L’assegno di reversibilità di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dell’ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data di inizio della corresponsione dell’assegno vitalizio diretto. L’assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell’ex consigliere, indipendentemente dall’età, nella misura e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.”. 




Art. 12

(Ricapitalizzazione della Società trasporti pubblici s.p.a di Lecce.)


1.  Ai fini della ricapitalizzazione della Società trasporti pubblici s.p.a. di Lecce, è istituito nel bilancio regionale 2009,  nell’ambito dell’unità previsionale di base 07.04.01, apposito capitolo di spesa n. 3950, denominato “Partecipazione alla ricapitalizzazione della società trasporti pubblici di Terra d’Otranto di Lecce” , con uno stanziamento di euro 185 mila a favore della società medesima. 




Art. 13

(Sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto -Gpl)(3) (4) 


[ 1. Gli impianti di distribuzione carburanti e Gpl di nuova realizzazione, compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 metri3, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a)  il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto del Gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa più vicino di ferrovie e tranvie;

b)  il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettività .]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 35/2012, art. 22.
(4) La l.r. 14/2011, art. 29 dispone che la disciplina recata  dal presente articolo non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge regionale 21/2009


Art. 14

(Quota di adesione alla Fondazione “La notte della Taranta”)


1. Al fine di contribuire alle spese di funzionamento della Fondazione “La notte della Taranta”, di cui la Regione Puglia è socio fondatore, è istituito nel bilancio regionale 2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base 04.01.01 “Interventi di promozione delle attività culturali”, apposito capitolo di spesa n. 813055 denominato “Quota di adesione alla fondazione ‘La notte della Taranta’ per spese di funzionamento”, con una dotazione finanziaria di euro 10 mila. 




Art. 15

(Contributo straordinario ai comuni di S. Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis)


1. Al fine di concorrere a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali che nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2009 hanno colpito i comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis, è istituito nel bilancio regionale 2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base 03.02.01, dedicato capitolo di spesa n. 511005, denominato ”Intervento finanziario straordinario in favore dei comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis per gli eventi alluvionali del mese di settembre 2009”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina l’erogazione dei fondi ai comuni di cui al comma 1 e le relative modalità. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.