Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
Art. 1Obiettivi 1. La Regione Puglia, di seguito
denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle
politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile
attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù
dei principi già espressi con la legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela
e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della
speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla
conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse
geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica
italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli
europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua
esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia): a)
riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della
geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con
particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori
scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b)
promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione
del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico
e dei paesaggi geologici e carsici; c)
garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio
ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali
di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso
l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il
degrado, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e
l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.
2.
La Regione promuove, anche
mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi,
azioni, interventi e progetti: a) il miglioramento della conoscenza e la
conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della
biodiversità ipogea; b) l’accertamento dello stato dei geositi e
dell’ambiente carsico; c) la conservazione e l’aggiornamento del
catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l’istituzione del
catasto regionale dei geositi; d)
la fruizione pubblica compatibile con la
conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e
speleologico. 3. La Regione promuove e sostiene:
a)
l’organizzazione delle attività di
studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative
manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità
artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;
b)
la formazione tecnica e culturale degli
speleologi e delle guide speleologiche nell’ambito dei gruppi associati alla
Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell’ambito speleologico
nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano);
c)
le attività di valorizzazione
sostenibile del patrimonio speleologico;
d) la prevenzione e la vigilanza degli
infortuni nell’esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo
turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei,
riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Art. 2Definizioni 1. Nella presente legge si intende
per:
a) “geodiversità”, la varietà o la diversità del
substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e
pedologico;
b)
“patrimonio geologico” della Regione,
l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono
conservate importanti testimonianze della storia
e dell’evoluzione geologica, geomorfologica,
idrogeologica e pedologica del territorio regionale;
c)
“patrimonio speleologico”, l’insieme degli ambienti sotterranei, originati da
processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche
in contesti naturali o urbani;
d)
“speleologia”, il complesso delle attività
di studio e di esplorazione delle cavità naturali e
artificiali e dei fenomeni naturali e culturali
in esse osservabili;
e)
“biodiversità ipogea”, varietà di
organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra troglobi, strettamente legati agli ambienti
ipogei, e troglofili, che utilizzano gli stessi saltuariamente.
2.
Il patrimonio geologico è
costituito dai seguenti elementi:
a) “geositi”, ovvero qualsiasi località, area o
territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico,
geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;
b)
“aree carsiche”, ovvero zone formate da
rocce carsificabili, solubili, nelle quali l’idrografia di superficie è
limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e
cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da
depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
3.
Il patrimonio speleologico è
composto dai seguenti elementi:
a) “sistemi carsici”, ovvero complessi di forme
carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;
b) “grotte naturali”, ovvero forme vuote
sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre
a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico,
biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;
c) “cavità artificiali”, ovvero l’insieme delle
strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo, di particolare valore
storico, archeologico, naturalistico e geominerario;
d) “geositi ipogei”, ovvero tutti quegli
ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche,
per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o
per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di
eccezionalità in senso lato;
e)
“grotte e cavità turistiche”, ovvero le
grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza
turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già
organizzate e/o disciplinate.
Art. 3Catasto
regionale dei geositi 1. Al fine di assicurare la conoscenza e
la con servazione del patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il
“Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma
del comma 7.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene
l’individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di
rispetto di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra
notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.
3. Le informazioni di cui al comma 2
devono essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede
realizzate sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei
geositi a carattere nazionale.
4. Il catasto è elemento costitutivo del
sistema conoscitivo e informativo regionale.
5. La ricognizione, la perimetrazione dei
geositi e l’aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati
dall’Assessorato regionale all’ecologia sulla base di indagini e studi
tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di
emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche,
pedologiche e carsiche.
6. Le attività di cui al comma 5 possono
essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca e
associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico
ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
7. Gli elenchi e i rispettivi
aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale
all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei
fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia (BURP) e notificata ai comuni interessati, che
provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni
mezzo che ritengano utile.
Art. 4Catasto
regionale del patrimonio speleologico 1. Al fine di assicurare la conoscenza e
la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il
“Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e
l’aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla
FSP quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in
Puglia.
2. Il catasto di cui al comma 1 è
costituito da:
a)
l’elenco delle grotte naturali;
b) l’elenco delle cavità artificiali;
c) l’elenco delle grotte e cavità
turistiche.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono
indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e
particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all’articolo 6, comma 4,
lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico,
faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da
fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.
4. Il catasto è elemento costitutivo del
sistema conoscitivo e informativo regionale.
5. Gli elenchi e i rispettivi
aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale
all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei
fondi su cui insistono i beni di cui al comma 2. La medesima delibera è
pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne
pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano
utile.
6.Le associazioni che operano nel campo
della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, pubbliche
amministrazioni, nonché privati
cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità
corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di
raccolta dati, censimento e verifica che avviene secondo quanto definito dalla
citata convenzione con la FSP.
7. Una cavità naturale e/o artificiale può
essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del comma 2 qualora il
soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante
appropriata documentazione da presentarsi all’Assessorato regionale
all’ecologia, che ne può deliberare successivamente l’iscrizione secondo quanto
previsto al comma 5.
8. Al fine di poter ridurre l’impatto
dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell’elenco di cui alla lettera c) del
comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di
sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con
l’ecosistema ipogeo.
Art. 5Sezioni
speciali e monumenti naturali 1
Al
fine di assicurare la conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche
ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico,
biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni
speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali
e i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore
espresso.
2
Per
assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non
pregiudizievole all’interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità
naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto
sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità
previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
3 Nei
casi di cui al comma 1, la Regione può procedere all’istituzione di “Monumenti
naturali” a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera d), della l.r.
19/1997,
secondo il seguente procedimento:
a) la Giunta regionale formula la proposta di
istituzione del monumento naturale;
b) la proposta di istituzione è notificata al
proprietario del fondo o del bene interessato a norma
dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge 11 febbraio
2005, n. 15;
c)
la Regione procede alla convocazione
della conferenza di servizi di cui all’articolo 6
della l.r.
19/1997,
come sostituito dall’articolo 30
della legge
regionale 19 luglio 2006, n.22
e successivamente modificato dall’articolo 3,
comma 15, primo periodo, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40,
cui sono invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi
e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla l.r.
19/1997
in quanto applicabile;
d)
la legge istitutiva, è pubblicata sul
BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo
pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
Art. 6Gestione,
tutela e pianificazione 1 I
catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2 L’accesso
ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi
libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i
quali possono, per quelli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini
della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più
restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.
3 Nei
luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli
elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto
di:
a)
abbandonare
rifiuti;
b)
alterare
il regime idrico con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
c)
alterare
la morfologia del terreno;
d)
accedere,
se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e
ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1
dell’articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa
specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;
e)
asportare
o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità
ipogea o resti di essa, fossili,
reperti paleontologici e paletnologici;
f)
realizzare
nuove cave e discariche.
4. I divieti di cui al comma 3 si
estendono:
a)
a eventuali aree di rispetto contermini
ai geositi inseriti nel catasto di cui all’articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate
nelle schede di censimento;
b)
a eventuali aree di rispetto estese tra
le cavità iscritte nel catasto di cui all’articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una superficie
riportata nelle schede di censimento.
5. Il sindaco del comune interessato può
vietare l’accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge
qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi
di ricerca scientifica e speleologica.
6. Parimenti, il divieto di accesso ai
fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità,
indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti
paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e
geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari
esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la
Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al
presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di
sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.
8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3,
qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree
protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della
l.r.
19/1997
e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché
nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale
(ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive
comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna
selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come
modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove
più restrittiva.
9. La Regione, tramite l’Assessorato
all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con
università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e
valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello
regionale e nazionale.
10. La Regione, tramite l’Assessorato
all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con
la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute nell’ambito speleologico
nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano).
Art. 7Interventi
regionali
e
relazioni con gli enti locali 1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il
perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e
associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti
compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca,
CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla
stessa o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica
italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e
valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello
regionale e nazionale.
2.
I progetti di cui al comma 1
devono essere destinati a sostenere:
a)
le
iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla
diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio
geologico e speleologico regionale;
b)
gli
studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche
aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali
e artificiali e delle aree carsiche di cui
all’articolo 2;
c)
l’organizzazione
di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all’attività
speleologica e alla conoscenza degli
ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei
del territorio regionale;
d)
l’attuazione
di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e
fruizione, nonché per la delimitazione
in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all’articolo 2;
e)
l’individuazione
di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di
valorizzare e mettere in rete gli
elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all’articolo 2, anche
a fini educativi e turistici
nell’ambito dei circuiti nazionali e internazionali;
f) il
recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed
interesse.
3. I progetti di cui al comma 1 devono
prevedere:
a)
la
localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;
b)
i
tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c)
l’impatto
ambientale e la ricaduta pubblica prevista;
d)
le
forme di finanziamento.
4.
La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, predispone con scadenza annuale, il programma
di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente
legge con previsione del relativo stanziamento.
Art. 8Sanzioni 1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme
penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale
per il risarcimento del danno ambientale, l’inosservanza delle norme di tutela
contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l’immediata
cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a)
violazione dei divieti di cui alle
lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 1.033,00 a un
massimo di euro 10 mila .330;
b)
violazione dei divieti di cui alle
lettere a) e d) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 26,00 a un
massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di
contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6;
c)
violazione del divieto di cui alla
lettera e) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 103,00 a un massimo
di euro 1.029,00.
2. Per l’accertamento delle
violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale). Gli importi provenienti da dette sanzioni
affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità
pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni
culturali e ambientali” e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e
valorizzazione previste dalla presente legge.
Art. 9Funzioni
di controllo e sorveglianza 1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime. 2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi speleologici riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 10Norma
finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila sul capitolo 611067 “Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale”. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, si provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dall’Unione europea (UE) e dallo Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale. 2. Le quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale sono determinate con le leggi di bilancio. 3. Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all’articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge.
Art. 11Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r.
32/1986 è abrogata.
Indice Art.
1 - Obiettivi
Art.
2 - Definizioni
Art.
3 - Catasto regionale dei geositi
Art.
4 - Catasto regionale del patrimonio speleologico
Art.
5 - Sezioni speciali e monumenti naturali
Art.
6 - Gestione, tutela e pianificazione
Art.
7 - Interventi regionali e relazioni con gli enti locali
Art.
8 - Sanzioni
Art.
9 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Art.
10 - Norma finanziari
Art.
11 - Abrogazioni
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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