Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)
Art. 11. Alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dellimpatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera B.2.g/5-bis) dellelenco B.2 dellallegato B, così come aggiunta
dallarticolo 10,
comma 1, lett. b), n. 2, della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2007), e successivamente
sostituita dal comma 1 dellarticolo 5
della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e
materia ambientale), è sostituita dalla seguente:
“B.2.g/5-bis) impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui
alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o
superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in
parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in
aree a destinazione produttiva come definite nellarticolo 5 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 del Ministero dei lavori pubblici (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dellarticolo
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;
b) dopo il comma 8 dellarticolo 4 è inserito
il seguente:
“8-bis. Per gli interventi di cui alla lettera
B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per progetti di
interventi ricadenti anche parzialmente in:
- aree naturali protette e siti “rete natura
2000” (Sic e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici);
- beni paesaggistici di cui allarticolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C
del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato
con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;
- zone agricole che gli strumenti urbanistici
vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi
allesercizio dellattività agricola.”.
2. Le
integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso relative
alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le
procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le
procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.
3. Per gli
interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di
nuova installazione, è vietato luso di erbicidi o veleni finalizzati alla
distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.