Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso
Art. 1 Finalità della legge 1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza
rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio
a contatto con i residenti e al fine di un maggiore sviluppo basato sulla
riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla
valorizzazione della tradizione dellospitalità e a integrazione dellarticolo
3
(Destinatari) della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni,
individua la struttura ricettiva denominata “albergo diffuso” e ne disciplina
lattività.
Art. 2 Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso(1) 1. Si definisce albergo
diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata
nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale
nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate
anche in edifici diversi vicini tra loro.
2. Lalbergo diffuso
può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
3. La Regione incentiva
la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.
(1) Vedi il reg. reg. 6/2012 di attuazione della presente legge
Art. 3 Procedure 1. Le procedure
inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla
L.R.
n. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti
applicabili.
2. Il divieto di
cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al
comma 4 dellarticolo 41
(Definizione) della L.R.
n. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla
presente legge.
3. La Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il
regolamento attuativo dellalbergo diffuso.
4. Il regolamento
attuativo specifica, tra laltro, le modalità e le caratteristiche che
definiscono lalbergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale,
nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.
Art. 4Norme finanziarie e finali 1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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