Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25 Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro
Art. 1Finalità. 1. La Regione Puglia, ferma restando la
centralità dei servizi pubblici per limpiego nella gestione del governo del
mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta
nellambito di una rete di operatori qualificati, favorisce lintegrazione fra
sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo
delloccupazione.
2. A tal fine, la presente legge definisce, in
coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie per il lavoro),
6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30) e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia
di:
a) autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle
attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla
ricollocazione del personale; b) accreditamento per lo svolgimento di servizi
al lavoro.
Art. 2Funzioni e competenze 1. I servizi pubblici per limpiego svolgono
direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi delegate ai
sensi dellarticolo 2 (Funzioni e compiti conferiti), comma 1, lettere a),
b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144) e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione di
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e certificazione
dello stato occupazionale del lavoratore).
2. I servizi pubblici per limpiego svolgono
direttamente tutte le funzioni non contemplate al comma 1 per le quali possono
anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e
privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare tramite
procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 2 intervengono in
via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione sul
territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì
fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie di utenti.
Art. 3Definizione dei servizi al lavoro 1. Ai fini della presente legge, costituiscono servizi al lavoro tutte le
attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di
promozione dellinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
Art. 4Procedure di autorizzazione 1. La Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato istituzionale istituito ai sensi dell articolo 9 della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica
regionale del lavoro e dei servizi allimpiego), e della Commissione regionale
per le politiche del lavoro, di cui all articolo 8 della medesima
legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali
stabiliti con il D.Lgs. n. 276/2003, le modalità per il rilascio in
favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla
gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di
supporto alla ricollocazione del personale, esclusivamente sul territorio
regionale.
2. Le università, i consorzi universitari e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi
dellarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, qualora svolgano
lattività di intermediazione, devono garantire agli utenti la coerenza tra i
percorsi formativi e leventuale collocazione lavorativa.
Art. 5Procedure per laccreditamento 1. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 3 e in conformità a quanto disposto dallarticolo 7
del D.Lgs. n. 276/2003, è istituito presso il competente Servizio regionale
lalbo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al
lavoro.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato istituzionale istituito ai sensi dell articolo 9 della L.R.
n. 19/1999 e della Commissione regionale per le politiche del
lavoro, di cui all articolo 8 della medesima legge, determina con
proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal
D.Lgs. n. 276/2003:
a) le procedure per laccreditamento;
b) i requisiti minimi per laccreditamento, con specifico
riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze
professionali, alla situazione economica necessari per la concessione dello
stesso;
c) le ipotesi e le procedure di revoca dellaccreditamento;
d) le modalità di tenuta dellelenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dellefficacia e dellefficienza
dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario
laccreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare
attribuito alla Giunta regionale, ai fini della concessione dellaccreditamento
costituisce requisito non derogabile lapplicazione integrale, da parte dei
soggetti richiedenti laccreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali.
4. Il mancato rispetto di quanto disposto dal
comma 3 costituisce presupposto per la revoca immediata dellaccreditamento.
Art. 6Standard minimi dei servizi al lavoro 1. La Giunta regionale, fermo restando quanto già disciplinato con il
Masterplan dei servizi per limpiego, adotta, ove necessario, gli opportuni
provvedimenti correttivi in materia di standard minimi di servizio cui devono
attenersi i servizi pubblici e privati per limpiego.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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