Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 16
Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
Art. 1Interpretazione autentica del comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale
12 aprile 2001, n. 11
1 Il comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), nella parte in cui disciplina l’efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), va interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per legge nei casi e con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 15 della medesima legge.