Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 40 Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia
CAPO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Principi e finalità 1. La Regione Puglia, in conformità all’articolo 17, comma
terzo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa
alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali,
firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio
2007, n. 19:
a. riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore
culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della conoscenza
ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della cittadinanza sociale;
b. riconosce la specificità culturale del libro e, più in generale, degli
strumenti di diffusione di contenuti e la molteplicità di competenze e
professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la
riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei media; c.
riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento fondamentale, in
particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei
cittadini, l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva, la crescita
di un’opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della
diversità culturale come sancita nella Convenzione di Parigi ratificata con
legge 19/2007, la competitività, la crescita, lo sviluppo economico e
dell’occupazione; d. adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e
integrate finalizzate alla promozione della lettura con interventi di sostegno
alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella
filiera del libro e dei produttori di contenuti; e. nel rispetto delle norme
europee e statali, sostiene e promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti,
della editoria e degli operatori della filiera del libro pugliesi, quali
componenti del proprio patrimonio culturale e strumento per la piena ed
effettiva realizzazione delle finalità della presente legge, nell’affermazione
della bibliodiversità, intesa come diversificazione culturale dell’offerta
editoriale e commerciale.
Art. 2Definizioni 1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
a. “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli
organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore e
di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi,
associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro; b. “librerie
indipendenti”, le librerie situate nel territorio regionale non facenti parte,
direttamente o per rapporti di franchising o equivalenti, della grande
distribuzione; c. “imprese editoriali”, le imprese che operano, con attività
esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione, promozione
e distribuzione di libri, anche attraverso forme innovative, aventi sede legale
o attività prevalente nel territorio regionale; d. “operatori della filiera
del libro”, le imprese e gli altri soggetti privati che operano
professionalmente e con attività esclusiva o prevalente, nei settori della
logistica e dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione
della lettura, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio
regionale.
CAPO 2INTERVENTI, PROGETTI E AZIONI
Art. 3Sostegno al lettore e promozione della lettura 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione
realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura che:
a. si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori che
hanno perso familiarità con la lettura; b. favoriscono l’abitudine alla
lettura in età prescolare e scolare, individuando nell’infanzia il momento
privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori
consapevoli; c. creano, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle
famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono,
per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
d. incrementano l’accessibilità al libro a una fascia di lettori potenziali
quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di alfabetizzazione
rispetto all’innovazione digitale e ai nuovi device di lettura; e. producono
un impatto positivo nel sostegno al lettore e nella promozione della lettura,
verificabile e di lungo periodo; f. realizzano programmi di invito alla
lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.
Art. 4Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli operatori 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, nonché per creare
le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla migliore
realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, la Regione Puglia opera
interventi e sostiene azioni che:
a. valorizzano le istituzioni culturali del libro e della
lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione,
nel quadro di un potenziamento sensibile dell’agibilità degli spazi di
distribuzione e di fruizione della lettura; b. danno impulso e/o consolidano
i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva
delle imprese editoriali; c. promuovono la rete di servizi di biblioteca di
pubblica lettura e di biblioteca scolastica; d. promuovono la
digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle
istituzioni culturali del libro e della lettura; e. creano uguali
opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini
diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i
cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori
difficoltà ad accedere al libro e alla lettura; f. promuovono la formazione
del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle
librerie indipendenti e delle imprese editoriali; g. sostengono le attività
di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali
del libro e della lettura; h. sostengono l’infrastrutturazione digitale
delle librerie indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la
creazione di piattaforme digitali di networking; i. promuovono la creazione
di una rete di librerie indipendenti; l. promuovono studi e ricerche sul
lavoro editoriale e sul marketing librario; m. sostengono la partecipazione
delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali; n. promuovono misure per favorire l’accesso al
credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.
2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 privilegiano, quando
possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le istituzioni culturali del
libro e della lettura e, ancora, tra queste e le librerie indipendenti, le
imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro.
3. La
Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni e altre forme di intesa tra le
istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le
imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro, al fine di
realizzare reti di promozione della lettura e di mutua collaborazione.
4. La Regione istituisce un Albo dove possono accreditarsi le
istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le
imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro nonché le associazioni
regionali del settore che desiderino avere rapporti di collaborazione con l’ente
regionale e partecipare ai progetti promossi attraverso la presente legge. Le
modalità di accreditamento vengono definite da un apposito Regolamento.
CAPO 3PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE
Art. 5Piano annuale per la promozione della lettura e del libro 1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli 3 e 4 sono
attuati in base al Piano annuale per la promozione della lettura e del libro.
2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta del
libro e della lettura di cui all’articolo 6, e viene adottato dalla Giunta
regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello oggetto del programma.
3. Il programma, oltre a stabilire
progetti, interventi e azioni da attuare nell’anno di riferimento, individua, in
coerenza con la legge di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in
attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli
indirizzi generali ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale
sullo stato della lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del
programma.
4. Nella predisposizione e nell’attuazione del Piano annuale,
l’amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per
la promozione della lettura con il Centro per il libro e la lettura, con il
Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i comuni
pugliesi.
5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l’attuazione,
l’efficacia, l’efficienza e l’impatto dei progetti, delle azioni e degli
interventi finanziati.
Art. 6Consulta del libro e della lettura
1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo consultivo istituito
presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. La Consulta del libro e
della lettura viene istituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e ha il compito di fornire il parere motivato sul Programma annuale
per la promozione della lettura e del libro di cui all’articolo 5, comma 2,
nonché di esprimersi sulle altre questioni attinenti le materie oggetto della
presente legge, su richiesta della Giunta regionale ovvero di propria
iniziativa.
3. La Consulta del libro e della lettura è composta da:
a. il Presidente della Regione Puglia o un assessore da lui
delegato, che la presiede; b. un rappresentante del livello regionale
dell’Associazione italiana biblioteche (AIB); c. un rappresentante del
livello regionale dell’Associazione librai italiani (ALI); d. un
rappresentante del livello regionale dell’Associazione italiana editori (AIE);
e. un rappresentante del Comitato universitario regionale di coordinamento
(CURC); f. il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
g. il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) regionale o suo
delegato.
4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta
da:
a. un rappresentante degli editori pugliesi; b. un
rappresentante delle librerie indipendenti pugliesi; c. il coordinatore dei
poli bibliotecari provinciali; d. due rappresentanti di associazioni od
organismi culturali operanti nel territorio regionale e aventi quale principale
scopo sociale quello della promozione della lettura.
I componenti sono
individuati e nominati dal Presidente della Giunta regionale in esito a
procedure pubbliche di selezione, da definirsi con apposito provvedimento della
Giunta regionale, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La
Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via ordinaria, almeno due
volte l’anno e i suoi componenti operano a titolo gratuito. Essa si dota di un
proprio regolamento di funzionamento.
Art. 7Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell’ambito
dell’UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato “Fondo finalizzato alla
promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia”,
con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa,
di euro 200 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il
prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione” - UPB 06.02.01.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la
dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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