Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 1Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale), è aggiunta la seguente lettera:
“p bis) modifica: modifica o estensione dei progetti di cui
agli allegati A e B dell’allegato III e dell’allegato IV già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente.”.
Art. 2Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2001 a. le parole “preventiva di” sono sostituite dalla seguente:
“degli”; b. le parole “e ai pareri del Comitato per la V.I.A. di cui
all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “e ai contributi istruttori
pervenuti nel corso del procedimento”.
Art. 3Inserimento dell’articolo 5 bis alla l.r. 11/2001 1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis Coordinamento dei procedimenti amministrativi
1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure
previste dall’ articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede
al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria
degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi
di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15.”
Art. 4Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2001 a. il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sul SIA degli interventi di
cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non
vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28. Il relativo parere
viene presentato dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di servizi
di cui all’articolo 15, con le modalità ivi previste”; b. il comma 8 è
abrogato.
Art. 5Modifica dell’articolo 13 della l.r. 11/2001 1. L’articolo 13 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 Valutazione di impatto ambientale
1.
L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di
servizi di cui all’articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni,
i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell’articolo 12. Nell’ambito del procedimento
di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla base della documentazione
conferente al livello di progettazione prescritto dalla legge.
2. Il
provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati
compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 14.
3. Il provvedimento
dell’autorità competente è notificato al proponente e comunicato alle
amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è pubblicato, a cura
del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale.
4. Le
autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’ambiente circa i
provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.”.
Art. 6Modifiche all’articolo 14 della l.r. 11/2001 1. L’articolo 14 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:
“Art.
14 Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale
1.
Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA,
adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la
realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in
particolare:
a. la Valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e
successive modifiche e integrazioni; b. l’AIA a norma di quanto previsto
dall’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale); c. l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137),
l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01, il parere paesaggistico
di cui all’articolo 5.03, l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui
all’articolo 5.04 e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle norme tecniche di
attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale 15
dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque
denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all’articolo 143
del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono
anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del d.lgs.
42/2004, lo studio di impatto paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02
delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del
PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti
secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
2. Il
provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto
alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l’esercizio,
la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio
nel tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del
progetto.
4. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs.
152/2006 in nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia
intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere
realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può
stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA
deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall’autorità
amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5.
5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima
della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per
motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello
inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni
normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento
originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.
6. In
caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta
giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
7. Le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati,
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di
cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo 5.07
delle medesime NTA, sono rilasciati dall’ufficio competente nell’ambito della
Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, prevalendo su ogni diversa
disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.”.
Art. 7Modifica dell’articolo 15 della l.r. 11/2001 1. L’articolo 15 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 Conferenza di servizi
1. Nell’ambito
della procedura di VIA o di verifica l’autorità competente indice
obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto.
2. La Conferenza
di servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità
stabilite dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
3. Le
attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio
competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni
presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA.
L’ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei
lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere
espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è
altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel
termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.
4. In sede di
Conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto
da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e
regionali interessate.
5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di
servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del
termine per l’adozione del provvedimento di VIA.”.
Art. 8Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2001 1 Al comma 1 dell’ articolo 18 della l.r. 11/2001 le parole: “di cui all’articolo
15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 14,”.
Art. 9Modifica dell’articolo 32 della l.r. 11/2001 L’ articolo 32 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 32
Norme transitorie 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano ai procedimenti in corso, in quanto compatibili.”.
Art. 10Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 44/2012 a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative
disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e
seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra.”; b. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nell’esercizio
della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui
al comma 1.”; c. al comma 5, il primo periodo è soppresso; d. dopo il
comma 7 è aggiunto il seguente: “7 bis. I procedimenti di cui al comma 3,
avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono
conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da
provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.”.
Art. 11Modifica all’articolo 7 della l.r. 44/2012 1. Al comma 3 dell’ articolo 7 della l.r. 44/2012 le parole: “precedentemente
all’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “preferibilmente prima
dell’adozione”.
Art. 12Modifica all’articolo 17 della l.r. 44/2012 1. Al comma 3 dell’ articolo 17 della l.r. 44/2012 dopo le parole: “valutazione
d’incidenza” sono aggiunte le seguenti: “oppure, nei casi in cui operano le
deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di
incidenza”.
Art. 13Integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 1. All’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia
di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), sono
apportate le seguenti integrazioni:
a. al comma 3 dopo la parola:
“regionale” sono inserite le seguenti: “, locale, autonoma o strumentale”;
b. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. La mancata adozione
del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o
da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione
per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con
gli effetti previsti dal comma 3.”.
Art. 14Ricognizione straordinaria di organismi collegiali 1. In via straordinaria e limitatamente all’anno 2014, il provvedimento di
ricognizione di cui all’ articolo 1 della l.r. 19/2013 è anche adottato entro e
non oltre il 1° marzo con gli effetti ivi previsti.
Art. 15Norma finanziaria 1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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