“Art. 8
bis
(Disposizioni in materia
di mutamenti di destinazione d’uso)
1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio
esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o
senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le
previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente
edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone
territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a
destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5),
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio),
purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento
pubblico o rivenienti da variante urbanistica speciale.
2. I mutamenti
di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa approvazione di
una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del territorio ove
trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di
compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi
consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione
che siano assicurati:
a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle
attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova
destinazione dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per
la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate
vicinanze;
b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
3. I mutamenti di
destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo
edilizio richiesto per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo
pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del
d.p.r. 380/2001,”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.