Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 25
Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).
Art. 1Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio
1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è aggiunto il
seguente:
“2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e
alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture
alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via
temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno
dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al
momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il
numero di posti letto previsti.”.