Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.2346 del04/12/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”; Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.2346 del04/12/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina ed attua quanto previsto all’art. 113 del
Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.
2. Le acque meteoriche non disciplinate
dalla presente normativa non sono soggette a controlli, vincoli o prescrizioni
derivanti dalla parte terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.
3. E’ comunque vietato lo scarico e/o il rilascio di acque
meteoriche in maniera diretta nelle acque sotterranee, fatte salve le situazioni
di cui all’art. 4 comma 2.
Art. 2(Principi generali) 1. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela
ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del
territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi
aggiornamenti.
2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n.
13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento
finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi
consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di
raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche
chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le
acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II della presente
disciplina, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e
riportati nella Tab. 1 dell’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18
aprile 2012.
3. L’obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed
installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano
presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui
al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle
autorizzazioni in essere.
4. Qualora risulti l’impossibilità tecnica del riutilizzo di
cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico, di cui all’art 15 del
presente Regolamento, allega all’istanza motivata e circostanziata relazione,
redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli
artt. 16 e 17 del presente Regolamento.
5. Per le finalità di cui al precedente comma 2, i Regolamenti
edilizi comunali prevedono l’adozione di opportuni sistemi di raccolta,
trattamento ed erogazione.
6. Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche di
dilavamento di cui al presente regolamento, non devono recare pregiudizio al
raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi
idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree
interessate.
7. Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di
dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente Regolamento, non
sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.
Art. 3 (Definizioni) 1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 74 del Dl.gs. n.
152/06 e ss. mm. ed ii., ai fini del presente regolamento si intende per:
a. Acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che
precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo
scarico o all’immissione; b. Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di
dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48
(quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione
uniformemente distribuita: I. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi
estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili
che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000
(diecimila) mq; II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le
superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000
(cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non
carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione
dell’estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla
vasca di prima pioggia; III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici
scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle
coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse,
superiori a 50.000 (cinquantamila) mq; IV. unicamente nel caso di fognature
urbane separate, di cui all’art. 4 del presente regolamento, con superfici
scolanti aventi estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq, in alternativa
al calcolo attraverso l’altezza di cui al precedente punto III., le acque di
prima pioggia possono essere considerate quelle, relative ad ogni evento
meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, che
pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei
primi 15 minuti dall’inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di
prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico
e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5
(cinque) anni. c. Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di
dilavamento eccedente le acque di prima pioggia; d. Acque di lavaggio: acque non meteoriche utilizzate per
operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabili o per altre operazioni
diverse da quelle di processo; e. Suolo: corpo naturale composto da sostanze minerali ed
organiche, generalmente in orizzonti di spessore variabile, differenziato dalle
formazioni geologiche sottostanti per la composizione chimico-fisica ed i
caratteri biologici; f. Sottosuolo: l’intera zona in profondità sottostante il
suolo; g. Strato superficiale del sottosuolo: corpo naturale
immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, posto ad una distanza di
sicurezza dal livello di massima escursione della falda; tale distanza è
definita come franco di sicurezza; h. Franco di sicurezza: lo strato di suolo e sottosuolo posto
al di sopra del livello di massima escursione delle acque sotterranee che, per
sua natura e spessore, garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse. Il
suo spessore minimo deve essere di 1,5 (uno virgola cinque) m valutato e
verificato in funzione delle effettive caratteristiche del sottosuolo; i. Vasca di prima pioggia: manufatto a tenuta stagna adibito
alla raccolta ed al contenimento del volume delle acque di prima pioggia. La
medesima vasca può essere adibita, se dimensionata e/o equipaggiata con
apparecchiature idonee, al trattamento delle stesse acque; j. Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali,
aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta, alle quali si
applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al
presente regolamento; k. Tempo di ritorno: l’intervallo medio di tempo all’interno
del quale un evento di precipitazione sarà uguagliato o superato; l. Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche,
anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini delle corrispondenti
acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48
(quarantotto) ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento; m. Dissabbiatura: trattamento per la rimozione di “particelle
solide sospese” di dimensioni superiori a 0,20 (zero virgola venti) mm; n. Bacino endoreico: bacino idrografico in cui il reticolo
idrografico non sfocia a mare o in altro corpo idrico superficiale sfociante a
mare, ma recapita in una zona depressa interna al bacino stesso; o. Recapito finale di bacino endoreico: zona più depressa di un
bacino endoreico. p. Immissione di acque meteoriche: rilascio delle acque
meteoriche di dilavamento in rete fognaria.
Art. 4 (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da
reti fognarie separate) 1. Le acque di fognature urbane di tipo separato, che
convogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade,
piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente
connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è
comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito
realizzare sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo nei casi di fognature
urbane di tipo separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un bacino
endoreico e per le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da
professionista abilitato, l’impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a
gravità in altri corpi ricettori. Esclusivamente con ordinanza di cui all’art.
54 del D.lgs. 18.07.2000 n. 267, è ammesso l’utilizzo dei predetti sistemi di
smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza, in caso di
superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano condizioni di
allagamento dei centri abitati e gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
3. Nei casi di cui al comma 2, deve essere comunque perseguita
in maniera prioritaria la possibilità di sfruttare la capacità assorbente e
filtrante del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo, al fine di
adottare lo scarico di emergenza nel sottosuolo solo per i volumi eccedenti
rispetto alla capacità di assorbimento del suolo e degli strati superficiali del
sottosuolo. Dovranno in ogni caso essere assunti tutti i provvedimenti idonei ad
evitare la dispersione in falda di potenziali inquinanti pericolosi.
4. Quanto previsto al precedente comma 2 non costituisce motivo
di riduzione della pericolosità idraulica dell’area interessata. Nei casi di cui
al precedente comma 2, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attivazione
dello scarico da parte dell’Autorità competente, sul suolo e/o negli strati
superficiali del sottosuolo, sarà necessario acquisire il parere vincolante
sull’istanza, prima della realizzazione delle opere, da parte dell’Autorità di
Bacino della Puglia.
5. Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie
separate di cui al comma 1 del presente articolo, sono avviate verso vasche di
accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima del loro scarico nei
ricettori finali, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Le vasche
sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a
riempimento avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le
vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne
consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.
6. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente
articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono
essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della
portata stimata secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui
dilavano per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.
7. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di
riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, le acque di prima
pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle
stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di
riutilizzo, possono essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere
del Soggetto Gestore, se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed
idoneo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo
e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari dello stesso Soggetto Gestore.
8. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
all’attivazione dello scarico può richiedere, in funzione dell’impatto e
dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione
delle acque di prima pioggia.
9. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle
superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali,
artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree provviste di
fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del
presente Regolamento, possono essere immesse nella rete esistente previa
autorizzazione e prescrizioni del Soggetto Gestore, fermo restando quanto
previsto all’art. 2 comma 7 del presente Regolamento.
10. Le acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade
extraurbane provviste di sistemi di collettamento, anche a cielo aperto, sono
soggette a quanto previsto nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo.
Art. 5(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) 1. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici
scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali
e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non
ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento,
sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad
un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei
recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che
consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando
l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2
del presente Regolamento le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima
pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle
stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di
riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono
essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le
48 ore successive.
2. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente
articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono
essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della
portata stimata, secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui
dilavano, per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.
3. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o alla
ricezione della comunicazione allo scarico potrà richiedere, in funzione
dell’impatto e dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento
di disoleazione delle acque di prima pioggia.
4. Le acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti
impermeabilizzate di lotti edificatori, cosi come individuati dai piani
urbanistici esecutivi, destinati alla sola residenza e localizzati in aree
sprovviste di fognatura separata, possono non essere sottoposte a trattamento
così come indicato nel comma 1 di codesto articolo ed avviate al recapito
finale, fermo restando sia l’obbligo di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del
presente Regolamento e sia la sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree
interessate.
5. E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque
meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, come già sancito dal regolamento di igiene e sanità pubblica
dei Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 36 del 20/7/84 e
ss. mm. ii. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984.
Art. 6(Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della
compatibilità ambientale) 1. Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di
autorizzazione unica ambientale, di autorizzazione unica per nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti e di autorizzazione alla bonifica e
ripristino ambientale dei siti contaminati sono soggette, ove necessario, alle
prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l’Autorità competente rende il
giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 7 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose) 1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011,
gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d’acqua episodici,
naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di
acque sotterranee destinate a consumo umano.
2. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle
acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a
meno di 200 (duecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a
consumo umano.
3. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle
acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di
cui al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri
attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la
pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura. 3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma
3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel
periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni
costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da
vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di
inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte
quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque
di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni
dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del
30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010. (1)
4. Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai
sensi dell’art. 5 del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008. (2)
5. Le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate
mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine
il titolare dell’autorizzazione ovvero della comunicazione, allo scarico, è
tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della
relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all’ARPA competente
per territorio, all’ASL competente per territorio e ad ogni altro soggetto
competente.
(1) Comma aggiunto dal r.r.
n. 15/2015, art. 2 (2) Comma modificato dal r.r.
n. 15/2015, art. 2
CAPO II acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione
Art. 8(Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a
regolamentazione) 1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico
delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del
presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare
il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi
recettori.
2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo
indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali
c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose: a. Industria
petrolifera; b. Industrie ed impianti chimici; c. Impianti di produzione
e trasformazione dei metalli e dei minerali; d. Trattamento e/o rivestimento
dei metalli; e. Concia e tintura delle pelli e del cuoio; f. Produzione
della pasta carta, della carta e del cartone; g. Produzione di pneumatici; h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre
tessili; i. Produzione di calcestruzzo; j. Aree intermodali destinate
all’interscambio di merci e materiali; k. Autofficine; l. Carrozzerie; m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione
degli stessi; n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff; o.
Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di
autoveicoli; p. Impianti di trattamento delle acque reflue industriali; q. Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed
operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; r.
Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs.
n. 152/06 e ss. mm. ed ii.; s. Attività di cui all’Allegato VIII alla Parte
Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
Art. 9(Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) 1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente
disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi
alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche
dell’area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e
dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di
separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad
apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.
3. Le acque
meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere
comunque trattate secondo quanto stabilito all’art. 10 della presente
disciplina.
Art. 10(Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne) 1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle
superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8
della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell’evento
meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire: a. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di
cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per le
immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici artificiali; b. Il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs.
152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici,
naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del
presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità
proprie dei rifiuti liquidi. 3. L’immissione delle acque trattate in
fognatura nera, come previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è
consentito purché sia verificata l’idoneità del sistema fognario/depurativo a
ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che
provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività
di cui all’art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura
separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di
grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata
sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque
lo scarico e l’immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve
pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale.
5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle
superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8
della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o
agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si
protrae nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di seconda
pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al
fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché
limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di
raccolta e l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.
6.
All’interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di
più attività di cui all’art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi
di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscano nel sistema di
trattamento di competenza del bacino principale, ciascuna attività di cui
all’art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta
che provveda all’intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l’aliquota di competenza.
Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella
rete di fogna nera del bacino principale ma con i limiti di accettabilità
compatibili con le caratteristiche dell’impianto di trattamento del bacino
stesso e con l’autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà
del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.
7. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle
superfici scolanti di attività cui all’art. 8, comma 2, lettera r) della
presente disciplina si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni
di cui all’art.108 commi 1 e 2 del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed il rispetto
dei valori limite di emissione è accertato sui campioni prelevati all’uscita del
relativo impianto di trattamento.
8. Resta fermo il divieto di scarico
sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di
dilavamento contenenti le sostanze previste al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla
parte III del Dl.gs. n.152/06 e ss. mm. ed ii.
9. E’ fatto divieto di
immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 4
del presente articolo.
10. Durante le precipitazioni atmosferiche non
possono essere scaricate le acque di prima pioggia trattate in qualsiasi
recapito finale.
Art. 11 (Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) 1. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle
acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche,
industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito
dall’art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle
stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di
riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale:
a.
rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto
Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della
compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario / depurativo;
b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi
d’acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del
sottosuolo, qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o
l’eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.
Art. 12 (Prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) 1. Le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente
disciplina devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare
l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2. Nel caso
di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere
eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti.
3. I materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo
svolgimento del ciclo produttivo.
4. L’autorità competente, in relazione
al rischio potenziale che possano verificarsi sversamenti accidentali nell’area
scolante, può prescrivere l’adozione di sistemi di intercettazione delle
sostanze di facile e tempestiva attivazione, che impediscano lo sversamento sul
suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette.
Art. 13(Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento
soggette a regolamentazione) 1. Nelle more dell’individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di
cui all’art. 94 del Dl.gs. n. 152/06, gli scarichi di cui all’art. 10 della
presente disciplina, nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul
suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di
500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate
a consumo umano. Qualora si dimostri, nella relazione idrogeologica firmata da
tecnico abilitato, che la direzione ed il verso di moto della falda idrica
sotterranea ricada a valle idrologica dell’opera di captazione potabile e che il
cono di depressione della falda idrica indotto da quest’ultima non raggiunga il
punto di scarico, possono essere autorizzati scarichi fino a 300 (trecento)
metri di distanza dall’opera di captazione.
2. Gli scarichi, di cui
all’art. 10 della presente disciplina, nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri
dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.
3. Per
gli scarichi di cui all’art. 10 del presente regolamento, nelle acque
superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui
al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno
al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca,
la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura. 3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma
3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel
periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni
costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da
vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di
inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte
quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque
di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni
dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del
30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010. (3)
4.
Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai sensi dell’art. 5
del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008. (4)
5. Gli scarichi di cui
all’art. 10 comma 1 della presente disciplina, nei corsi d’acqua episodici,
naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
non possono avvenire a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di
captazione di acque sotterranee per uso irriguo.
6. Le zone di rispetto
devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i
divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare dell’autorizzazione allo
scarico delle acque meteoriche di dilavamento è tenuto a dare informazione della
localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco
del Comune interessato, all’ARPA competente per territorio, all’ASL competente
per territorio e ad ogni altro soggetto competente.
(3) Comma aggiunto dal r.r.
n. 15/2015, art. 3 (4) Comma modificato dal r.r.
n. 15/2015, art. 3
CAPO III regime autorizzatorio e sanzionatorio
Art. 14(Competenze) 1.
Ai sensi della LR n.31/95, nonché del Titolo VIII della LR n. 17/2000, è attribuita
alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi
delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne in acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo,
negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali
ed artificiali. (5)
2. L’Autorità competente, di
cui al precedente comma 1, forma e aggiorna un catasto degli scarichi delle
acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne, assicura la georeferenziazione dei dati e garantisce la trasmissione
degli stessi alla Regione Puglia ai fini del popolamento di un sistema
informativo territoriale.
3. E’ attribuita al Soggetto Gestore la
competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature
separate e miste.
(5) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 4
Art. 15(Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di
autorizzazione) 1. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti
da rete fognaria separata, di cui all’art. 4 del presente regolamento, è tenuto
a richiedere all’Autorità competente apposita autorizzazione al fine
dell’attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere.
Tale autorizzazione all’attivazione non è soggetta ai termini di cui al
successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà
essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a
quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto
a quanto autorizzato.
2.
Il titolare dell’immissione delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica
fognatura, di cui all’art. 4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere
l’autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura prima della realizzazione
delle opere. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, il
Soggetto Gestore autorizza l’immissione o comunica, nei casi di immissione in
fognatura nera delle acque di prima pioggia, l’impossibilità tecnica della
stessa. In caso di richiesta di chiarimenti o di modifica delle soluzioni
tecniche proposte, qualora ritenute inadeguate, il termine per la pronuncia si
intende sospeso.
3. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di
dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all’art. 5 del presente
regolamento, per superfici scolanti superiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto a richiedere l’autorizzazione
all’Autorità competente prima della realizzazione delle opere. 4. Il
titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla
pubblica fognatura, di cui all’art. 5 della presente disciplina, per superfici
scolanti inferiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia
competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere.
L’autorità competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali
prescrizioni.
5. Il titolare dell’immissione delle acque di prima
pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia,
provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività
di cui all’art. 8 del presente regolamento, in pubblica fognatura è tenuto a
richiedere autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura prima della
realizzazione delle opere. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
domanda, il Soggetto Gestore autorizza l’immissione o comunica, nei casi di
immissione in fognatura nera delle acque di prima pioggia, l’impossibilità
tecnica della stessa. In caso di richiesta di chiarimenti o di modifica delle
soluzioni tecniche proposte, qualora ritenute inadeguate, il termine per la
pronuncia si intende sospeso.
6. Il titolare dello scarico delle acque
di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia,
provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività
di cui all’art. 8 della presente disciplina, fuori dalla pubblica fognatura è
tenuto a richiedere autorizzazione all’Autorità competente prima della
realizzazione delle opere.
Art. 16 (Autorizzazioni per edifici esistenti) 1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli destinati allo
svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle
acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne di cui al presente regolamento, che all’entrata in vigore del presente
regolamento, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o
che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, abbiano ottenuto il
titolo abilitativo a costruire.
2. Per gli edifici o installazioni di
cui al comma 1 del presente articolo la domanda di autorizzazione allo scarico
deve essere presentata entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della domanda, l’Autorità competente di cui all’art. 14 del presente
regolamento, autorizza lo scarico invitando eventualmente il soggetto
responsabile a fornire, in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non
superiore a 60 (sessanta), chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche
proposte qualora ritenute inadeguate, nel qual caso il termine per la pronuncia
si intende sospeso.
4. Con l’autorizzazione allo scarico sono prescritti
i termini per la realizzazione delle opere occorrenti a regolarizzare la
situazione in atto e per l’avvio e la messa a punto funzionale degli eventuali
sistemi di trattamento. I termini sono fissati in non oltre 36 (trentasei) mesi
e possono essere ridotti, comunque a non meno di 18 (diciotto) mesi, per le
opere o parti di esse necessarie a regolarizzare situazioni di particolare
gravità.
5. Il titolare responsabile dello scarico informa,
dell’avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli
eventuali sistemi di trattamento, l’Autorità competente, la quale, previo
accertamento con esito positivo, perfeziona definitivamente l’autorizzazione.
Art. 17 (Autorizzazione per nuovi edifici ed istallazioni) 1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo
svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle
acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne di cui al presente regolamento per le quali, all’entrata in vigore della
presente disciplina, non sia ancora efficace il titolo abilitativo a costruire.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico concernenti le
attività di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità competente si
pronuncerà nei termini previsti dall’articolo 16 comma 3 della presente
disciplina.
3. L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione
allo scarico, può assegnare un periodo di tempo non superiore a 90 (novanta)
giorni dalla attivazione dello scarico per la messa a punto funzionale dei
sistemi di trattamento durante la fase di avviamento. Tale periodo temporale può
essere prorogabile su motivata richiesta ed in via del tutto straordinaria di un
ulteriore arco temporale non superiore a 60 (sessanta) giorni. Durante il
periodo assegnato per la messa a punto funzionale, la disciplina dello scarico è
definita con l’autorizzazione.
Art. 18 (Validità della autorizzazione e della comunicazione) 1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è valida per 4 (quattro) anni dal
momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il
rinnovo.
2. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini
predetti, lo scarico di cui al comma 1 del presente articolo può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo
provvedimento.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto
autorizzato.
4. Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne contenenti le sostanze pericolose
di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del Dl.gs. 152/2006
e ss. mm. ed ii., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non
oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine,
lo scarico dovrà cessare immediatamente.
5.
La comunicazione, di cui all’art. 15, comma 4 della presente disciplina, si
rinnova tacitamente fermo restando che la stessa dovrà essere ripresentata per
avvenute modificazioni rispetto a quanto comunicato.
Art. 19(Revoca dell’autorizzazione) 1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve essere revocata in caso di
mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.
2. Prima di revocare l’autorizzazione, l’Autorità competente al controllo, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 della presente
normativa, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la
regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l’interessato vi
abbia provveduto, l’autorità competente contestualmente alla revoca
dell’autorizzazione, ingiunge l’immediata cessazione dello scarico.(6)
3. Qualora si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, l’Autorità
competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la
sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato.
(6) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 5
CAPO IV disposizioni finali
Art. 20 (Vigilanza e Controllo) 1. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne vengano
recapitate nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo, nelle fattispecie di cui al Capo II
del presente Regolamento, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da
consentire il prelievo in corso di spandimento o dispersione e l’effettuazione
di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello
scarico.
2. L’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione attua ed
organizza la vigilanza ed il controllo sugli scarichi delle acque meteoriche di
dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, avvalendosi per
gli eventuali controlli analitici dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPA). Restano salve le competenze di cui all’art. 135 del Dl.gs. n.
152/06 e ss. mm. ed ii. e di cui alla LR n. 17/2000.
3. Restano salve le
competenze in materia di controllo del Soggetto Gestore della fognatura ai sensi
di quanto stabilito dalla Parte Terza - Titolo IV- Capo III del Dl.gs. 152/06 e
ss. mm. ed ii.
Art. 21 (Sanzioni) 1. Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti
le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne, contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste
nel Titolo V della parte terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
2.
All’accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi
di sorveglianza e controllo di cui all’art. 20 della presente disciplina. I
soggetti cui compete effettuare l’accertamento possono accedere alle proprietà
private e pubbliche per procedere alle necessarie operazioni di rilevazione e
controllo.
Art. 22(Norme transitorie e finali) 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
2. Per coloro che, alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento, siano già in possesso di autorizzazione
ovvero abbiano già presentato comunicazione si dispone che: a. se
l’autorizzazione ovvero la comunicazione non è in contrasto con la presente
disciplina, restano autorizzati fino alla scadenza della stessa ovvero la
comunicazione è tacitamente rinnovata; b. se l’autorizzazione ovvero la
comunicazione è in contrasto con la presente disciplina, devono presentare
richiesta di rinnovo ovvero ripresentare la comunicazione all’Autorità
competente, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento. Tali scarichi restano autorizzati all’esercizio
fino al termine della nuova procedura autorizzativa.
3. Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme di cui
all’Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario
Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13.06.2002 e di cui al
Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 282 del
21.11.2003.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente
regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti regolanti tale disciplina.
INDICE CAPO I disposizioni generali Art. 1 (Campo di applicazione) Art. 2 (Principi generali) Art. 3 (Definizioni) Art. 4 (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate) Art. 5 (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) Art. 6 (Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale) Art. 7 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose)
CAPO II acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione
Art. 8 (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione) Art. 9 (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) Art. 10 (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) Art. 11 (Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) Art. 12 (Prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) Art. 13 (Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione)
CAPO III regime autorizzatorio e sanzionatorio
Art. 14 (Competenze) Art. 15 (Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione) Art. 16 (Autorizzazioni per edifici esistenti) Art. 17 (Autorizzazione per nuovi edifici ed istallazioni) Art. 18 (Validità della autorizzazione e della comunicazione) Art. 19 (Revoca dell’autorizzazione)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 20 (Vigilanza e Controllo) Art. 21 (Sanzioni) Art. 22 (Norme transitorie e finali)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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