Legge Regionale 30 settembre 2014, n. 38 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo
Art. 1Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 1. Il comma 1 dell’ articolo
1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province
della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia
di viaggio e turismo), è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge, nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni), disciplina le competenze amministrative delle
Province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e
turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.”.
Art. 2Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 34/2007 1. L’ articolo
3 della l.r. 34/2007, come modificato e integrato dall’ articolo
1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Attività)
1. Fatto salvo quanto previsto
agli articoli 20 e 22, è attività propria delle agenzie di viaggio
l’organizzazione e la vendita in qualsiasi modo e forma (convenzionali e/o
informatici) di pacchetti turistici risultanti dalla combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario: a) trasporto; b) alloggio; c) altri servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano una parte
significativa del pacchetto turistico, ivi compresa l’organizzazione di convegni
e congressi.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere
le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
a) prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed
estere che esercitano attività di trasporto; b) assistenza ai clienti, sia
mediante l’attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i
porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo
geoturistico e tecnico; c) prenotazione di servizi ricettivi, di
ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti
servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili
in Italia e all’estero; d) diffusione e pubblicità di iniziative turistiche
organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo; e) raccolta di
adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di
viaggio e turismo; f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti
consolari; g) inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per conto e
nell’interesse dei propri clienti; h) prenotazione di vetture da noleggio e
di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo; i) rilascio e
pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori,
lettere di credito e cambio di valuta; j) emissione, in nome e per conto di
imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e
danni alle cose trasportate; k) distribuzione e vendita di manuali, guide,
piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione
relativa al turismo; l) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli,
fiere e manifestazioni; m) ogni altra forma di prestazione turistica a
servizio dei clienti.”.
Art. 3Modifiche all’articolo 11 della l.r. 34/2007 1. Il comma 4 dell’articolo
11 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:
“4. Dalla data di presentazione della comunicazione
alla Provincia, l’attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza
dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la
Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato
provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro
un termine non inferiore a trenta giorni.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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