Anno 2014
Numero 50
Data 05/12/2014
Abrogato No
Materia Edilizia residenziale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 dicembre 2014, n. 50

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)



Art. 1

Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 


1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:


“1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:”.




Art. 2

Modifiche all’articolo 20 della l.r. 10/2014 


1. All’articolo 20 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “gli enti gestori” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni” e le parole: “previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti” sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 3 la parola “dalla” è sostituita dalla seguente: “alla”;
c) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente capoverso: “L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di cui alla lettera b).”;




Art. 3

Modifica all’articolo 33 della l.r. 10/2014 


1. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 10/2014 dopo la parola “bilancio” sono aggiunte le seguenti: “nonché enti erogatori di servizi”. 



Art. 4

Modifiche all’articolo 35 della l.r. 10/2014 


1. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute e procede contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme versate secondo le norme del Codice civile. L’ente gestore trasmette bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché sull’ammontare delle somme recuperate.”. 




Art. 5

Modifiche all’articolo 42 della l. r. 10/2014 


1. All’ articolo 42 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “gestione” sono inserite le seguenti: “o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)”.

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
“12-bis. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2012, n. 8 (Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica), restano in carica sino alla loro scadenza naturale.” 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.