Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio
1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n.
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Art. 1Modifica all’articolo
1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 1. L’articolo
1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni
odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree
a elevato rischio di crisi ambientale), così come modificato dall’articolo
4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. L’emissione in atmosfera di sostanze
odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL)
definite nell’allegato tecnico (1) alla presente legge, che riporta i limiti in
termini di concentrazione di odore e di corrispondente concentrazione in volume
per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di
riferimento.
2. La Giunta regionale, sulla base di aggiornamenti scientifici
e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita l’ARPA Puglia,
con propria deliberazione modifica e/o integra, secondo necessità, l’allegato
tecnico.
3. Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni
odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri
processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente
confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con
successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento
efficace.
4. Le concentrazioni limite si applicano alle seguenti
tipologie di emissioni:
a) emissioni puntuali Le emissioni di sostanze odorigene,
derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti riportati
nell’Allegato tecnico; b) emissioni diffuse
In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare
idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità
competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di
sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazione limite
stabilita nell’allegato tecnico.
5. Per entrambe le tipologie di
emissioni, i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli
impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da
evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni
odorigene.
6. I gestori devono comunicare all’autorità competente,
all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle
emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno semestrale.
7. Nell’eventualità di segnalazioni di disturbo o
molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante
la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore
misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la
sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve
presentare all’autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale
di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene,
da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall’Autorità
ambientale competente.”.
(1) Vedi l'Allegato Tecnico
Art. 2Inserimento dell’articolo
1 bis alla l.r. 7/1999 1. Dopo l’articolo
1 della l.r. n. 7/1999 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis Campo di applicazione del Capo I
1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività che
durante l’esercizio danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad
autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei
rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m. - parte quarta) o ad autorizzazione alle emissioni
in atmosfera (d.lgs 152/06 e s.m. - parte quinta, articolo 269, articolo 272,
comma 2, articolo 272 comma 1, lettere p-bis), z), aa)), nonché a tutte le
attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a verifica di
assoggettabilità, da cui possono derivare emissioni odorigene. Inoltre, la
presente legge si applica alle attività soggette a modifiche sostanziali come
definite all’articolo 1 ter, lettere d), e), f) e g).”.
Art. 3Inserimento dell’articolo
1 ter alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 bis della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 2 della presente legge, è
aggiunto il seguente:
“Art. 1 ter Definizioni
a)
Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in
esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo; b)
Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio:
stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie all’esercizio; c) Stabilimento/installazione non
ancora autorizzato: stabilimento/installazione che non ricade nelle definizioni
di cui alle lettere a) e b); d) Modifica sostanziale ai fini VIA: modifica
che a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente comporta
l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o verifica di
assoggettabilità a VIA; e) Modifica sostanziale ai fini AIA: modifica
ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito dalla deliberazione di
Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per l’individuazione delle
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e per
l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali); f) Modifica sostanziale
ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a
seguito della valutazione da parte dell’autorità competente; g) Modifica
sostanziale ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta
sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente, in
applicazione dei criteri previsti dall’articolo 268, comma 1, lettera m-bis;
h) Emissione odorigena: scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o
diffuse dello stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere
percepite dall’uomo attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le
normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio
diretto o indiretto sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente. i) Emissioni odorigene
puntuali: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente
fissa attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota
dell’effluente gassoso. j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di
sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide di
dimensioni definite.”.
Art. 4Inserimento dell’articolo
1 quater alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 ter della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 3 della presente legge, è
aggiunto il seguente:
“Art. 1 quater Superamento della
concentrazione limite
1. Nel caso in cui sia accertato il
superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali e/o diffuse
delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non
autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza all’autorità
competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la
criticità rilevata, assegnando un termine congruo per l’adempimento. Perdurando
l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione dell’autorità di
controllo, assume le iniziative del caso.”.
Art. 5Inserimento dell’articolo
1 quinquies alla l.r. 7/1999 1. Dopo l’articolo
1 quater della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 4 della presente
legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 1 quinquies Disposizioni transitorie e finali
1. Per gli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettera
c), le disposizioni trovano immediata applicazione.
2. I gestori degli
stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettere a) e b), con
attività rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1 bis,
presentano istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale per
l’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del novellato
Capo 1, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente articolo.
3. La realizzazione degli interventi di
adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente, deve
essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento
dell’autorizzazione.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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