Anno 2015
Numero 23
Data 16/04/2015
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17



Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7


1. L’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), così come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. L’emissione in atmosfera di sostanze odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL) definite nell’allegato tecnico  (1)  alla presente legge, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.

2. La Giunta regionale, sulla base di aggiornamenti scientifici e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita l’ARPA Puglia, con propria deliberazione modifica e/o integra, secondo necessità, l’allegato tecnico.

3. Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.

4. Le concentrazioni limite si applicano alle seguenti tipologie di emissioni:

a) emissioni puntuali
Le emissioni di sostanze odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti riportati nell’Allegato tecnico;
b) emissioni diffuse

In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazione limite stabilita nell’allegato tecnico.

5. Per entrambe le tipologie di emissioni, i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni odorigene.

6. I gestori devono comunicare all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno semestrale.

7. Nell’eventualità di segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve presentare all’autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall’Autorità ambientale competente.”.




(1) Vedi l'Allegato Tecnico


Art. 2

Inserimento dell’articolo 1 bis alla l.r. 7/1999 


1. Dopo l’articolo 1 della l.r. n. 7/1999 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
Campo di applicazione del Capo I

1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività che durante l’esercizio danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m. - parte quarta) o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (d.lgs 152/06 e s.m. - parte quinta, articolo 269, articolo 272, comma 2, articolo 272 comma 1, lettere p-bis), z), aa)), nonché a tutte le attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, da cui possono derivare emissioni odorigene. Inoltre, la presente legge si applica alle attività soggette a modifiche sostanziali come definite all’articolo 1 ter, lettere d), e), f) e g).”.




Art. 3

Inserimento dell’articolo 1 ter alla l.r. 7/1999 


1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:


“Art. 1 ter
Definizioni

a) Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo;
b) Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio: stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio;
c) Stabilimento/installazione non ancora autorizzato: stabilimento/installazione che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere a) e b);
d) Modifica sostanziale ai fini VIA: modifica che a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente comporta l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA;
e) Modifica sostanziale ai fini AIA: modifica ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali);
f) Modifica sostanziale ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente;
g) Modifica sostanziale ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente, in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 268, comma 1, lettera m-bis;
h) Emissione odorigena: scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o diffuse dello stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere percepite dall’uomo attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.
i) Emissioni odorigene puntuali: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente fissa attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota dell’effluente gassoso.
j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide di dimensioni definite.”.






Art. 4

Inserimento dell’articolo 1 quater alla l.r. 7/1999


1. Dopo l’articolo 1 ter della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:


“Art. 1 quater
Superamento della
concentrazione limite

1. Nel caso in cui sia accertato il superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali e/o diffuse delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza all’autorità competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, assegnando un termine congruo per l’adempimento. Perdurando l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione dell’autorità di controllo, assume le iniziative del caso.”.





Art. 5

Inserimento dell’articolo 1 quinquies alla l.r. 7/1999 


1. Dopo l’articolo 1 quater della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:


“Art. 1 quinquies
Disposizioni transitorie e finali

1. Per gli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettera c), le disposizioni trovano immediata applicazione.

2. I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale per l’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione.”.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.