Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13 Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’ art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”; Visto l’ art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 19 maggio 2015 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I PRINCIPI
Art. 1Oggetto e Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce i termini di conclusione dei procedimenti
di competenza della Giunta regionale, aventi rilevanza esterna, avviati
d’ufficio o su iniziativa di parte e non disciplinati da speciali disposizioni
di legge.
2. Il presente regolamento, limitatamente all’esercizio delle
funzioni amministrative e degli incarichi conferiti, si applica altresì agli
enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la Regione Puglia
esercita poteri di indirizzo e controllo, ivi inclusi - a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie, istituzioni,
consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o
partecipati dalla Regione nonché dei concessionari di servizi pubblici
regionali.
3. Nella tabella “A”, parte integrante del presente
regolamento, sono espressamente indicati i termini di conclusione dei
procedimenti regionali in essa individuati.
4. Il termine massimo per la
conclusione dei procedimenti non espressamente indicati nella tabella “A” di cui
al precedente comma e non disciplinati da specifiche disposizioni di legge
statali o regionali, è quello fissato dalla legge statale sul procedimento
amministrativo.
5. Il termine previsto per la conclusione di ciascun
procedimento si applica anche alle eventuali procedure di secondo grado di cui
all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
Art. 2Principi generali e finalità 1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina
il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali,
all’ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi
dell’azione amministrativa, così come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e
s.m.i., ove siano espressione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui
all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Per il raggiungimento
del miglior risultato, in termini di economicità, di efficacia, di imparzialità,
di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra
quelli previsti dall’ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal
presente regolamento e salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi
per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa,
l’Amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato. 3. Il procedimento non può essere aggravato se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 4. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione
incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre
amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.
Art. 3Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) procedimento amministrativo: il complesso di atti e
operazioni, tra loro funzionalmente coordinati e collegati, preordinati
all’adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo
dell’Amministrazione nel perseguimento di pubblici interessi; b)
istruttoria: la fase del procedimento finalizzata ad acquisire ogni elemento
utile alla decisione dell’amministrazione; c) provvedimento amministrativo:
l’atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la decisione
dell’amministrazione; d) interruzione dei termini: l’azzeramento del
conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e regolamenti; venuta meno la
causa interruttiva, i termini ricominciano a decorrere ab initio; e)
sospensione dei termini: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che
il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal
presente regolamento; venuta meno la causa sospensiva, i termini ricominciano a
decorrere a partire dal momento della sospensione; f) responsabile del
procedimento: il dirigente di ciascuna unità organizzativa cui spetta la
gestione dell’iter procedimentale in base alla propria competenza per materia, o
altro dipendente da questi designato; g) Amministrazione: la Regione Puglia,
gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le istituzioni, i consorzi e gli
organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione
e i concessionari di servizi pubblici regionali.
CAPO II TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO
Art. 4Decorrenza del termine procedimentale 1. L’avvio del procedimento può essere ad istanza di parte o d’ufficio.
2. Qualora leggi o regolamenti prevedano che l’avvio dell’iter
procedimentale debba conseguire ad una richiesta dell’interessato, comunque
denominata, prefigurando il correlativo obbligo di provvedere in capo
all’Amministrazione, il procedimento è ad istanza di parte ed il termine per la
conclusione decorre dalla data di ricevimento dell’istanza, attestata dal
sistema di protocollo.
3. Qualora l’Amministrazione sia tenuta per legge
o regolamento ad avviare l’iter procedimentale, ancorché ciò avvenga in
concomitanza o a seguito di una istanza di parte che non comporta obbligo a
provvedere, o di atti di rimostranza o segnalazioni, il procedimento è attivato
d’ufficio e il termine di conclusione decorre dalla data in cui il responsabile
del procedimento abbia notizia formale, attestata dal sistema protocollo, del
fatto o atto da cui sorge l’obbligo di provvedere. I termini di conclusione dei
procedimenti il cui avvio sia subordinato ad una scelta discrezionale
dell’Amministrazione, come quelli ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, decorrono
dall’adozione di tale scelta.
4. I dipendenti dell’Amministrazione sono
tenuti a trasmettere immediatamente le segnalazioni, le dichiarazioni, le
domande pervenute alla loro casella di posta elettronica o al loro fax. Anche in
tal caso le istanze, dichiarazioni, segnalazioni s’intendono ricevute all’atto
della protocollazione.
5. Il sistema di protocollo provvede, di norma,
ad effettuare la protocollazione in giornata con ogni urgenza.
6. Nei
procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti
assimilabili, salvo diversa disposizione, il termine del procedimento decorre
dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle istanze,
in essi indicata.
7. I bandi, avvisi o atti assimilabili, possono
specificare il termine, trascorso il quale, le domande non vengono prese in
considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle stesse.
8. L’ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente
indirizzata l’istanza, la dichiarazione o la segnalazione, provvede ad inviarla
immediatamente alla struttura competente; in tal caso il termine di conclusione
del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultima.
Art. 5Interruzione 1. A fini di economia procedimentale, il responsabile del procedimento, fatte
salve le ipotesi di cui al successivo art. 7 comma 2, qualora la domanda, la
dichiarazione o l’istanza, presentino irregolarità sostanziali o siano carenti
di uno o più degli elementi prescritti tali da non precludere la riproposizione
della stessa, interrompe entro quindici giorni dalla sua presentazione i termini
del procedimento comunicando le cause di incompletezza e i termini per la
presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
2.
L’interruzione del procedimento comporta: a) il riavvio del procedimento a
decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa; b) l’archiviazione
del procedimento, quando nel termine stabilito dall’Amministrazione non siano
presentati gli elementi richiesti.
Art. 6Sospensione 1. Al di fuori dell’ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche,
per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui all’art. 17 della l. n.
241 del 1990 e s.m.i., il termine di conclusione del procedimento può essere
sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni,
per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, della Legge n.
241 del 1990 in tema di conferenza dei servizi obbligatoria.
3.
L’Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della
sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della
documentazione eventualmente richiesta.
Art. 7Conclusione e chiusura 1. Ogni procedimento deve concludersi con l’adozione di un
provvedimento espresso, congruamente motivato; la motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. Se ravvisa la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
l’Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto
in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. Il
provvedimento deve essere assunto nel rispetto dei termini di conclusione del
procedimento.
4. Qualora ricorra la sopravvenienza di disposizioni
normative, anche di contenimento della spesa pubblica, il responsabile del
procedimento ètenuto a concludere il procedimento tenendo conto delle
disposizioni nel frattempo intervenute. 5. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti nei quali vi sia la necessità di un
provvedimento espresso, con l’adozione del provvedimento stesso; b) per i
procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando
decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all’attività.
6. Il responsabile provvede all’archiviazione del procedimento
quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e
l’interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale
richiesta nei termini stabiliti; b) il procedimento sia stato oggetto di
rinuncia da parte dell’interessato;
7. Nel computo dei termini di conclusione non sono compresi
i tempi eventualmente occorrenti per l’esecutorietà dell’atto; la notifica del
provvedimento viene avviata immediatamente e comunque non oltre tre giorni
lavorativi dall’adozione dell’atto o dall’esecutività del provvedimento fatto.
8. L’Amministrazione comunica agli interessati l’adozione del
provvedimento finale; nella comunicazione devono essere indicati l’autorità cui
è possibile ricorrere e il termine per presentare ricorso.
Art. 8Ritardo nella conclusione 1. L’Amministrazione ha l’obbligo di emanare il provvedimento anche quando siano
scaduti i termini di cui all’art. 1.
2. La mancata o tardiva emanazione
del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
3. In ipotesi di inerzia protratta del responsabile del procedimento che
non sia investito della potestà decisionale, il Dirigente competente revoca
l’assegnazione del procedimento, avocandolo a sé o assegnandolo ad altra unità.
In ipotesi di inerzia del Dirigente competente, provvede il Dirigente investito
del potere sostitutivo, ovvero: in luogo del Dirigente di ufficio provvede il
Dirigente del servizio, in luogo di quest’ultimo provvede il Direttore
dell’Area; in ipotesi di inerzia di questi provvede il Dirigente individuato dal
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.
4. Il sito
istituzionale dell’Amministrazione specifica, per ciascun procedimento, il
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo a cui l’interessato può
rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
5. I Dirigenti di servizio, i Direttori di
Area e la Conferenza di Direzione con cadenza semestrale, comunicano alla Giunta
Regionale ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, i procedimenti
per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti.
6. Nei
provvedimenti adottati in ritardo, su istanza di parte, sono espressamente
indicati il termine previsto nella tabella “A” allegata al presente regolamento
e quello effettivamente impiegato. (1)
(1) Vedi allegato
Art. 9Conseguenze per il ritardo 1. L’Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le
modalità stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi dell’art.
17, comma 2, Legge n. 400 del 1988. In tal caso le somme corrisposte o da
corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
3. Il procedimento finalizzato alla corresponsione
dell’indennizzo dovrà essere preceduto dall’attivazione del potere sostitutivo
la cui istanza dovrà essere presentata dall’interessato nel termine perentorio
di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si
sarebbe dovuto concludere.
Art. 10Uso della telematica 1. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi
all’Amministrazione, possono essere inoltrate anche in via telematica, con
utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altri strumenti che
garantiscano l’identificabilitàdell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del
documento, in conformità con il D.lgs. n. 82/2005.
2. L’Amministrazione
provvede alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera u), del D.lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
Art. 11Atti generali e partecipazione attiva 1. In relazione ai procedimenti amministrativi volti
all’emanazione di atti generali, di pianificazione e di programmazione, la
regione favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati attivando
adeguate modalità di informazione e partecipazione attiva attraverso il sito
istituzionale, mediante modalità telematiche che consentano la formulazione di
proposte da parte dei predetti soggetti.
2. In riferimento ai
procedimenti di cui al comma 1, l’Amministrazione definisce le concrete modalità
di partecipazione, anche individuando percorsi a carattere sperimentale basati
sulle tecnologie digitali (es. consultazioni o forum on line sul sito
dell’Amministrazione), in modo che risulti sempre garantita ai cittadini la
possibilità di contribuire alla definizione delle scelte attraverso la
formulazione di osservazioni e proposte.
3. L’Amministrazione prende in considerazione le osservazioni e
proposte dei cittadini, recependone il contenuto o motivando sinteticamente
sulle ragioni di massima che non ne rendono possibile od opportuno
l’accoglimento.
CAPO III IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 12Individuazione del responsabile del procedimento 1. Il Dirigente è responsabile di tutti i procedimenti che afferiscono alla
propria struttura organizzativa individuata in base al vigente Regolamento di
organizzazione.
2. Il Dirigente, responsabile del procedimento, può
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura di appartenenza, la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale; in
mancanza di tale assegnazione, la responsabilità del procedimento rimane
incardinata in capo al Dirigente.
3. Nei procedimenti costituiti da più
fasi, il responsabile della fase iniziale è, salva diversa disposizione,
responsabile dell’intero procedimento, fatta salva, comunque, la possibilità di
imputare le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni ai
responsabili delle singole fasi.
4. Attraverso idonei strumenti di
informazione, devono essere resi pubblici i nominativi dei responsabili dei vari
procedimenti, una volta individuati secondo le modalità di cui ai commi
precedenti.
5. Tutti gli uffici che intervengono nell’istruttoria di un
procedimento sono tenuti a garantire al responsabile del procedimento la massima
collaborazione ai fini di un tempestivo, efficace e completo espletamento
dell’istruttoria e conclusione del procedimento entro il termine previsto.
6. Spetta al Dirigente del Servizio a cui afferisce la struttura
organizzativa responsabile risolvere eventuali conflitti di competenza e/o di
interessi insorti durante il procedimento. In caso di conflitto di competenze
tra Dirigenti di Servizio, la decisione compete al Direttore di Area; in ipotesi
di conflitti tra Aree decide la Conferenza dei Direttori di Area. Quanto ad
eventuali conflitti di interesse, si rinvia alle previsioni dettate in materia
dal Codice di Comportamento.
Art. 13Compiti del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento coordina l’istruttoria e compie con la
massima diligenza ogni atto utile per il sollecito e regolare svolgimento del
procedimento, utilizzando, ove possibile, gli istituti di semplificazione
amministrativa; in particolare, esercita le funzioni previste dall’art. 6 della
l. n. 241/1990, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché tutte le altre funzioni previste
dal presente regolamento e da eventuali disposizioni di servizio all’uopo
impartite. Per quanto riguarda gli accordi di cui all’art. 11 della l. n.
241/1990, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli
interessati, il responsabile procede autonomamente alla definizione degli stessi
ove sia competente all’adozione del provvedimento finale, ovvero propone
l’approvazione dell’accordo all’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile avvia l’istruttoria seguendo l’ordine cronologico di
presentazione/arrivo delle domande, salvo i casi di urgenza documentati
dall’interessato ovvero motivate ragioni inerenti l’organizzazione dell’ufficio
che siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente della struttura
organizzativa cui fa capo il procedimento.
3. Il responsabile del
procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui all’art. 7 -
comma 1 della l. n. 241/1990, al fine di acquisire chiarimenti ed informazioni
utili al perfezionamento dell’istruttoria; del colloquio è redatto, di norma,
sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento finale.
4. Gli atti e la documentazione relativi ad ogni procedimento
amministrativo, sino alla conclusione dell’istruttoria, devono essere ordinati
in fascicoli da custodire presso la struttura organizzativa cui fa capo il
procedimento e corredati di una scheda di controllo.
5. Nei procedimenti
che interessano più uffici dell’Amministrazione procedente o altre pubbliche
amministrazioni, il responsabile del procedimento segue l’andamento degli stessi
anche per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso
all’azione amministrativa; qualora sia necessario, sollecita la conclusione
delle suddette fasi, suggerendo altresì soluzioni, come accordi tra
amministrazioni, idonee a garantire in ogni caso la conclusione del
procedimento.
6. È compito del responsabile del procedimento, su
richiesta dell’interessato, fornire le informazioni relative allo stato di
svolgimento del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento, che
non sia competente per l’adozione del provvedimento finale, formula al Dirigente
competente una proposta di provvedimento finale sulla base delle risultanze
dell’istruttoria.
8. Qualora il Dirigente competente per l’adozione del
provvedimento finale si discosti dalle risultanze dell’istruttoria, deve darne
adeguata motivazione nel provvedimento finale.
Art. 14Compiti del responsabile di struttura 1. Il Dirigente, responsabile della struttura competente cui fa capo l’unità
operativa responsabile del procedimento:
a) coordina e controlla l’attività del responsabile del
procedimento; b) verifica e sollecita il rispetto dei termini; c) adotta
ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti; d) esercita,
nel caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, il
potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario; e) esercita il potere di
avocazione qualora vi siano fondati motivi per temere il mancato rispetto del
termine di conclusione del procedimento e sussista l’obbligo
dell’Amministrazione a pronunciarsi.
2. Il responsabile di struttura, qualora lo ritenga utile o
necessario, promuove la conclusione di accordi con altre Amministrazioni per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o
per l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche.
3. Il responsabile
di struttura che intenda stipulare accordi sostitutivi o integrativi del
provvedimento ovvero indire una conferenza dei servizi, deve osservare le
disposizioni contenute negli articoli 11, 14 e seguenti della l. n. 241/1990.
CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 15Comunicazione d’avvio 1. Il responsabile del procedimento, ove non sussistano ragioni derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, entro 10 giorni dall’inizio,
ne comunica l’avvio ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della l. n.
241/1990.
2. La comunicazione è differita qualora vi siano improrogabili
esigenze di celerità ovvero qualora si tratti di procedimenti preordinati
all’emanazione di provvedimenti di natura cautelare.
3. Nell’ipotesi di
sopralluoghi o ispezioni la comunicazione è data dall’invio all’interessato di
copia dei relativi verbali.
4. La comunicazione non è dovuta:
a) quando nei procedimenti ad istanza di parte sia stata
rilasciata ricevuta contenente le informazioni di cui all’art. 8, comma 2, della
l. n. 241/1990; b) nei procedimenti ad istanza di parte che si concludano in
un termine inferiore ai 30 giorni; c) all’avvio dell’iter di formazione di
atti normativi e generali, per i quali si applicano le norme che ne regolano la
formazione.
5. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere
personale, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, della l. n.
241/1990 e deve essere effettuata preferibilmente mediante posta elettronica
certificata ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri
mezzi che ne possano assicurare il recapito in forma certa e celere, quando
l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia stato preventivamente
dichiarato.
6. Qualora, a causa dell’elevato numero dei destinatari, la
comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa, si provvede
mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre, gli avvisi pubblici, i
comunicati stampa, l’inserimento nel sito web dell’Amministrazione. Il
provvedimento di deroga deve essere adeguatamente motivato.
7.
L’omissione, il ritardo e l’incompletezza di taluna delle comunicazioni
prescritte, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art. 16Diritti dei partecipanti al procedimento e intervento 1. L’Amministrazione favorisce la massima partecipazione al
procedimento amministrativo dei soggetti destinatari della comunicazione di
avvio, ossia di coloro che per legge devono intervenirvi, nonché dei soggetti
per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano
individuati o facilmente individuabili, nonché dei soggetti individuati
nell’art. 9 - comma 1, della l. n. 241/1990.
2. I soggetti di cui al
precedente comma hanno diritto di:
a) prendere visione e accedere agli atti del procedimento,
d’intesa con il relativo responsabile, con le modalità indicate in materia dalla
normativa nazionale e regionale; b) presentare memorie scritte,
documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del
procedimento è tenuto a valutare, purché pertinenti.
3. L’atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna
formalità e diretto al responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente
motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato entro un termine pari ai
due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.
4. Quanto
previsto dal presente articolo e dal precedente, non si applica ai procedimenti
indicati nell’art. 13 della l. n. 241/1990.
Art. 17Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
2.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione, di cui al
comma precedente, interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
4.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente e precedente articolo non
si applicano alle procedure concorsuali, ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.
Art. 18Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente
articolo, l’Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi e, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la
conclusione dei predetti accordi, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali altri soggetti
interessati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. La stipulazione
dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe
competente per l’adozione del provvedimento.
Art. 19Controlli 1. Il responsabile del procedimento predispone misure
organizzative idonee ad effettuare controlli, anche a campione in misura non
inferiore al 5%, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese
nell’ambito dell’attività istruttoria.
2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove
possibile in via telematica, gli archivi esistenti propri e delle
Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da queste custoditi.
3.
Qualora vengano riscontrate irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia
all’interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura del procedimento
stesso, fatta salva la responsabilità penale; in caso di dichiarazioni mendaci o
di attestazioni false, non è ammessa la sanatoria ovvero la conformazione
dell’attività e dei suoi effetti alla legge.
CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 20Modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso
CAPO VI SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 21Conferenza dei servizi infraregionale 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici in un medesimo procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, nell’ambito
dell’Amministrazione regionale, la struttura procedente indice di regola una
conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni adottate in sede di
conferenza di servizi fra tutte le strutture coinvolte e risultanti da apposito
verbale tengono luogo degli atti predetti.
2. Per gli effetti di cui al
comma 1, è struttura procedente quella cui compete l’adozione del provvedimento
amministrativo finale.
Art. 22Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei servizi 1. L’Amministrazione partecipa alla conferenza dei servizi indetta da qualsiasi
altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l’organo che, in base
alle norme regionali di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero
quello che è individuato come tale dalla Giunta regionale nell’ambito delle
direzioni responsabili.
2. Qualora l’organo competente alla
partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto
legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questi
espressa in sede di conferenza tiene luogo gli atti dell’amministrazione.
3. Nel caso in cui l’organo legittimato alla partecipazione sia, ai
sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare
per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero,
in caso di necessità derivante dall’impossibilità di parteciparvi, il
funzionario responsabile dell’istruttoria dell’atto. In tale secondo caso l’atto
di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere
in sede di conferenza la volontà dell’Amministrazione.
4. Ai fini della
partecipazione alla conferenza dei servizi indetta dai soggetti di cui al comma
1, l’Amministrazione può richiedere la documentazione necessaria per
l’espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque
denominato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una
effettiva espressione, in sede di conferenza, della propria volontà. La
documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei
tempi previsti dalla l. n. 241/1990.
5. I soggetti di cui al comma 1 che
convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione la
determinazione di conclusione della conferenza dei servizi.
6. La
mancata partecipazione alla conferenza di servizi, in assenza di apposita e
tempestiva giustificazione, ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento, costituiscono elemento
di valutazione della performance individuale, nonchédi responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23Modificazioni alla tabella allegata 1. Le modifiche alla tabella “A” allegata, successive all’entrata in vigore del
presente regolamento, sono disposte con Deliberazione della Giunta regionale.
Art. 24Disposizioni transitorie e abrogazioni - clausola di cedevolezza 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati successivamente
alla sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti in corso, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi i termini
previsti dalle precedenti disposizioni statali e regionali.
3. Sono
abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del
presente regolamento
Art. 25Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ALLEGATO TABELLE
INDICE CAPO I PRINCIPI Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 - Principi generali e finalità Articolo 3 - Definizioni
CAPO II TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO Articolo 4 - Decorrenza del termine procedimentale Articolo 5 - Interruzione Articolo 6 - Sospensione Articolo 7 - Conclusione e chiusura Articolo 8 - Ritardo nella conclusione Articolo 9 - Conseguenze per il ritardo Articolo 10 - Uso della telematica Articolo 11 - Atti generali e partecipazione attiva
CAPO III IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Articolo 12 - Individuazione del responsabile del procedimento Articolo 13 - Compiti del responsabile del procedimento Articolo 14 - Compiti del responsabile di struttura
CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO Articolo 15 - Comunicazione d’avvio Articolo 16 - Diritti dei partecipanti al procedimento e intervento Articolo 17 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza Articolo 18 - Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento Articolo 19 - Controlli
CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 20 - Modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso
CAPO VI SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 21 - Conferenza dei Servizi infraregionale Articolo 22 - Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Servizi
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 - Modificazioni alla tabella allegata Articolo 24 - Disposizioni transitorie ed abrogazioni Articolo 25 - Entrata in vigore
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
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