Anno 2015
Numero 38
Data 28/12/2015
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
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Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 38

Modifica alla legge regionale 8 settembre 1988 n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)



Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 28


1. Alla legge regionale 8 settembre 1988 n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 
a) all’articolo 1, comma 1, le parole “art. 21” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7, comma 3”;
b) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
 
“Art. 3 bis
(Fascia)

1. La fascia della Regione Puglia, rappresentata nell’allegato “E” è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.

2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro “Regione Puglia” e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto lo stemma costituito da uno scudo sannitico e da una corona d’oro speciale. Lo scudo presenta l’albero d’olivo in campo di argento racchiuso dall’ottagono di rosso vestito di azzurro.

3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una larghezza ciascuno pari a due centimetri.
 
4. La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo stemma, con le parole rispettivamente “Presidenza della Giunta” e “Presidenza del Consiglio” riportate con caratteri più piccoli.

5. Il Presidente della Giunta regionale in caso di propria assenza può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale, a un assessore e, in caso di loro impedimento, a un consigliere regionale.

6. Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l’uso della fascia prioritariamente a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.”;
 

c) dopo l’allegato “D” è aggiunto l’allegato “E” che riporta la rappresentazione della fascia, come descritta alla lettera b), numeri 2, 3 e 4 del presente comma e di cui all’allegato 1 alla presente legge.




Art. 2

Norma finanziaria


1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 2 mila, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 7, articolo 3 “Spese per modifica stemma Regione Puglia” del bilancio del Consiglio regionale 2015. 



Allegato 1

Allegato E





Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.