Anno 2016
Numero 9
Data 30/05/2016
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
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Legge Regionale 30 maggio 2016, n. 9

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)



Art. 1

Principi e finalità


1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), provvede al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.



Art. 2

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione


1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le funzioni di cui all’ articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l’introito dei relativi proventi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, trasferendo nell’organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della I.r. 31/2015.
4. La Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare nell’organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma 3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai sensi della convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell’Ente relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
6. Le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 31/2015.



Art. 3

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni


1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della I. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali):
a) le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);
b) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
c) le funzioni in materia di attività culturali;
d) le funzioni in materia di agricoltura;
e) le funzioni in materia di attività produttive;
f) le funzioni in materia di protezione civile;
g) le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.
2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dai comuni trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province o, comunque, inserito nell’apposito portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della I. 190/2014, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
3. È fatto obbligo a ogni comune, a domanda individuale degli interessati al comune medesimo, e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione regionale enti locali, il collocamento nei propri organici del personale individuato al comma 2, che ne produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 del comune adito.
4. Il comune adito, all’esito del procedimento di cui al comma 3, dà immediata comunicazione dei provvedimenti assunti alla Sezione regionale enti Locali.
5. Ai comuni destinatari delle istanze di cui al comma 3 che risultino inadempienti, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza individuale, si applicano, a iniziativa della Sezione regionale enti locali, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 31/2015.



Art. 4

Conferenza Regione - Città metropolitana


1. L’esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo, nonché di definire azioni di interesse comune, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione – Città metropolitana quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, previo accordo interistituzionale sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana.



Art. 5

Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari


1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della I. 56/2014 e in conformità alle disposizione dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della I. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:
a) la gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca “Corrado Giaquinto” e alla biblioteca e centro di cultura “Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis”, nonché i compiti relativi alla gestione del “Pulo di Molfetta” e della “Istituzione concertistica orchestrale (ICO)”;
b) le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e dall’articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l’attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006);
c) le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato);
d) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili.
2. Le funzioni di cui al comma 1, sono conferite alla Città metropolitana di Bari senza alcun trasferimento di personale e di beni. II personale già della Provincia di Bari si colloca nell’organico della Città metropolitana, così come si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 1, comma 96, della 1.56/2014.
3. La Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate all’articolo 1, comma 88, della I. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi di intese con la Città metropolitana di Bari.



Art. 6

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni


1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, a eccezione dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l’ANCI, l’UPI, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, nonché dal comma 4 del presente articolo, stipulano, nell’ambito dell’Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l’entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all’esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Gli accordi di cui al comma 1, sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore della I.r. 31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione.



Art. 7

Criteri generali per l’individuazione delle risorse finanziarie


1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 1, comma 96, della I. 56/2014, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) e della l.r. 31/2015, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, connesse al riordino delle funzioni attribuite con la presente legge.



Art. 8

Trasferimento delle risorse umane e strumentali


1. A seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 31/2015, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 1, comma 96, della I. 56/2014, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, con oneri a carico dell’ente cedente le funzioni non fondamentali.



Art. 9

Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro


1. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all’entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell’articolo 11 dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della I. 56/2014, sancito in Conferenza unificata (Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro).
2. Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.



Art. 10

Trasferimento ed utilizzazione degli immobili


1. Gli immobili della Città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi per l’espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 31/2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli enti pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle province quali sedi per l’espletamento delle funzioni non fondamentali. fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.



Art. 11

Conferma di competenze e funzioni


1. Si intende confermato in favore della Città metropolitana di Bari e delle province il conferimento di competenze, funzioni o deleghe attuato con precedenti disposizioni legislative e non espressamente abrogate e riordinate con la presente legge e con la l.r. 31/2015.



Art. 12

Norma finanziaria


1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale, che trova copertura a norma del comma 2, si provvede con le disponibilità di cui all’articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016).
2. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell’Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.



Art. 13

Clausola valutativa


1. La Giunta regionale entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.