1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine), come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e modificato e integrato dall’ articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 6, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
a) “5 bis - Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoriale, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:
a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;
b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.”;
b) “5 ter - Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”;
c) “5 quater - Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.”.